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Legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 (BUR n. 37/2007)
Legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 (BUR n. 37/2007) [sommario] [RTF]
TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E
CULTURALE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto,
favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.
Art. 2 - Lingua veneta.
1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e
nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno
conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o
lingua veneta.
2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la
promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione
centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.
Art. 3 - Contesto europeo.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle
varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante
alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del
rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni
presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la
protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul
proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei
popoli europei.
Art. 4 - Adesione ai principi
della Carta europea.
1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi
internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in
materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati
nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue
regionali allo scopo di preservarle;
c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue
regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e
mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti
i livelli appropriati;
f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il
patrimonio linguistico veneto.
Art. 5 - Festa del Popolo
Veneto.
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di
valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di
cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro
prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i
simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa
ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a
realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le
giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle
scuole di ogni ordine e grado.
Art. 6 - Conoscenza e diffusione
del patrimonio linguistico veneto.
1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del
patrimonio linguistico veneto, promuove:
a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;
b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di
enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere
l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.
2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e
private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua
veneta di accertata valenza culturale.
3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e
associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali
obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità
previste dall'articolo 12.
Art. 7 - Promozione della
ricerca.
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e
con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca
scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.
2. A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte
formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare
competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse
di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la
cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.
Art. 8 - Attività
dirette.
1. La Regione del Veneto:
a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA),
nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed
aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di
provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto;
tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi
facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati
dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui
all'articolo 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui
all’ articolo 12 e ne
dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale,
auspicandone la pubblicazione e diffusione.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingua
veneta.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi
competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado
sull'originale patrimonio linguistico veneto.
Art. 9 - Toponomastica.
1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le
modalità previste dall'articolo 7 e contribuisce alle iniziative in
tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità
previste dall'articolo 12.
Art. 10 - Grafia veneta
unitaria.
1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della
toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si
avvale di una apposita commissione di esperti.
Art. 11 - Informazione
regionale.
1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche
di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti
ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale
patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e
la conoscenza.
Art. 12 - Procedure.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi
individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione
delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione,
rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9
“Interventi per la cultura”, del bilancio di previsione 2007 e
pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” viene incrementato di
euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2007 e di euro
250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.
SOMMARIO
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