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Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (BUR n. 47/2007)
Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (BUR n. 47/2007) [sommario] [RTF]
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA,
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL’INNOVAZIONE NEL SISTEMA PRODUTTIVO
REGIONALE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo
della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo
sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:
a) favorisce l’innovazione ed il trasferimento delle conoscenze,
sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico;
b) favorisce la interazione fra saperi ed il loro utilizzo per lo sviluppo
economico e sociale ed il miglioramento della qualità della vita;
c) promuove la tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della
ricerca di base ed applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le
università degli studi del Veneto, le istituzioni di ricerca,
l’impresa veneta e altri soggetti operanti sul territorio regionale;
d) facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati
della ricerca universitaria.
Art. 2 - Obiettivi.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la
programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla
promozione del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per
il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli
attori allo scopo di:
a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti
di ricerca per l’attività di innovazione, elevando il tasso
complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la
conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando
l’innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;
b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale
rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la
definizione e messa in atto di nuove politiche di sviluppo, in particolare
a favore delle piccole e medie imprese (PMI), e integrando i settori
tradizionali con i settori ad alta tecnologia e ad alto contenuto di
conoscenza;
c) rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema
regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la
ricerca applicata e di base e favorendo l’interazione tra i soggetti
territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione;
d) stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra
imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l’applicazione
industriale ed il trasferimento tecnologico, favorendo la mobilità dei
ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato
regionale della conoscenza;
e) contribuire all’innalzamento della qualità dell’attuale
sistema educativo dell’istruzione e della formazione programmando
specifici percorsi in grado di evolvere assieme ai mutamenti del sistema
produttivo;
f) favorire la qualificazione e la formazione di risorse umane aumentando
l'attrattività del sistema dell’innovazione del Veneto nei
confronti di studenti e ricercatori italiani, europei ed extraeuropei, con
particolare riguardo ai ricercatori italiani operanti all'estero,
aumentando altresì la consapevolezza sociale del ruolo dei
ricercatori;
g) promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano
la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci
innovativi, attraverso l’utilizzo integrato degli strumenti di
agevolazione regionali e comunitari;
h) collegare il sistema produttivo regionale al sistema comunitario e
internazionale di ricerca e innovazione attirando nuove competenze
imprenditoriali e promuovendo la cooperazione internazionale ed
interregionale nelle materie oggetto della presente legge;
i) semplificare l’azione amministrativa ed ottimizzare
l’intervento pubblico nel coordinamento del sistema regionale
dell’innovazione al fine di rendere complementari i progetti di
ricerca privata e pubblica entro un quadro di competitività del
sistema economico regionale;
l) cofinanziare, in compartecipazione con il sistema produttivo veneto,
corsi e programmi di ricerca scientifica ed applicata a rilevante impatto
per il sistema produttivo regionale, attivati dalle università degli
studi del Veneto e da istituzioni di ricerca, individuando specifici
strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e
condotte da studenti e giovani ricercatori;
m) partecipare ad accordi di programma tra Ministero
dell’università e della ricerca, università degli studi del
Veneto, enti pubblici ed enti privati;
n) promuovere la costituzione, anche mediante convenzioni o forme di
partecipazione, di consorzi o fondazioni, che si propongono di favorire
l’accesso delle imprese, singole o associate, alle attività e
alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali,
nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica a
favore delle imprese medesime.
Art. 3 - Oggetto.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 la
Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come
definite nell’ allegato
A della presente legge:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale;
c) ricerca cooperativa;
d) ricerca collettiva;
e) innovazione del processo;
f) innovazione organizzativa;
g) trasferimento tecnologico;
h) processi di innovazione;
i) filiere dell’innovazione;
l) iniziative tecnologiche congiunte;
m) poli d’innovazione.
2. L’allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 4 - Sistema regionale
dell’innovazione.
1. Sono soggetti del sistema regionale
dell’innovazione:
a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le
società partecipate;
b) le università degli studi;
c) le organizzazioni economiche e sociali di categoria maggiormente
rappresentative su base regionale;
d) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro
aziende speciali;
e) le strutture regionali del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
f) le direzioni regionali del Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero dell’università e della ricerca;
g) le istituzioni bancarie.
2. Al sistema di cui al comma 1 concorrono, inoltre, tutti i soggetti,
pubblici e privati, singoli o associati, aventi una stabile organizzazione
sul territorio regionale, che promuovono la realizzazione di azioni e
progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
CAPO II - Disposizioni organizzative
Art. 5 - Comitato di indirizzo
regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione.
1. E’ istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione con funzioni
consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. Il Comitato esprime parere sulle proposte di deliberazione di competenza
della Giunta regionale relative:
a) all’elaborazione e alla revisione del Piano strategico regionale
di cui all’ articolo
11;
b) all’aggiornamento, integrazione e coordinamento degli altri
strumenti di intervento in materia di ricerca, sviluppo tecnologico ed
innovazione in ambito regionale;
c) alla programmazione di altre iniziative di coordinamento tra i soggetti
operanti nel campo della ricerca e dello sviluppo, al fine di promuovere
l'integrazione tra i soggetti del sistema regionale dell’innovazione.
3. Il Comitato, inoltre, procede alla valutazione di efficacia della
presente legge sul sistema produttivo veneto e predispone una relazione
annuale da trasmettere al Consiglio regionale.
Art. 6 - Composizione del
Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione.
1. Il Comitato di cui all’articolo 5 è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche
economiche, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;
c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;
d) il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del
Ministero della pubblica istruzione;
e) un rappresentante dell’Unione regionale delle province venete
(URPV);
f) un rappresentante designato da Unioncamere Veneto;
g) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore
dell’agricoltura;
h) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore
dell’industria;
i) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore
dell’artigianato;
l) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del commercio;
m) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore del turismo;
n) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della
cooperazione;
o) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore delle
professioni intellettuali;
p) un rappresentante designato dalle associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi;
q) un rappresentante designato dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
r) un rappresentante designato dai parchi scientifici e tecnologici
presenti nel Veneto;
s) un rappresentante designato da Veneto Nanotech Scpa;
t) un rappresentante designato da Veneto Innovazione Spa;
u) un rappresentante designato da Veneto Agricoltura;
v) un rappresentante designato dall’Associazione bancaria italiana
(ABI);
z) i segretari regionali competenti per materia;
aa) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
sviluppo economico, ricerca e innovazione;
bb) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
informatica.
2. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere c) e d),
è subordinata alla preventiva definizione di un apposito accordo.
3. Il Comitato è costituito entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge e rimane in carica fino al termine della
legislatura.
4. Le designazioni sono comunicate alla Giunta regionale entro trenta
giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito con la
nomina di almeno la metà dei componenti.
5. La Giunta regionale disciplina l’organizzazione e le modalità
di funzionamento del Comitato. La partecipazione alle riunioni del Comitato
è gratuita.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
Art. 7 - Osservatorio regionale
per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l’innovazione.
1. E’ istituito l’Osservatorio regionale permanente per la
ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione,
costituito con provvedimento della Giunta regionale.
2. L’Osservatorio è un organismo tecnico, a carattere
multidisciplinare che:
a) collabora con la Giunta regionale nella stesura dei programmi di cui
agli articoli 11 e 12 e fornisce analisi e previsioni in materia di ricerca
e innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, anche con
riferimento agli indicatori relativi alla domanda e all’offerta di
ricerca ed innovazione;
b) redige una relazione annuale sull’applicazione della presente
legge e sullo stato della ricerca e dell’innovazione nel sistema
produttivo veneto, contenente indicatori comparativi e gli esiti del
monitoraggio circa i risultati conseguiti dai programmi e dal sistema
regionale dell’innovazione.
Art. 8 - Composizione
dell’Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione.
1. L’Osservatorio di cui all’articolo 7 è presieduto dal
Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che
lo convoca ed è composto:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
sviluppo economico, ricerca e innovazione;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
statistica;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
informatica;
d) da un rappresentante designato dalle università degli studi del
Veneto;
e) dal direttore di Veneto Innovazione Spa;
f) da cinque esperti rappresentativi del sistema regionale
dell’innovazione e di provata competenza nelle materie oggetto della
presente legge, di cui tre individuati dai soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c), nominati con provvedimento della
Giunta regionale.
2. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitati, in
relazione alle tematiche trattate, dirigenti e funzionari regionali
nonché esperti nelle materie all’esame dell’Osservatorio.
La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio è gratuita;
è ammesso il solo rimborso delle eventuali spese sostenute e
documentate per i componenti di cui al comma 1, lettera f).
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
Art. 9 - Commissione regionale
per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca
universitaria e pubblica.
1. E’ istituita la Commissione regionale per la valutazione della
trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica
realizzata nel Veneto.
2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e
commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di
università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel
Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale
competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione.
4. La Commissione è composta da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di politiche
economiche, o un suo delegato, che la presiede;
b) il Segretario regionale competente in materia di attività
produttive o, in sua assenza, il dirigente della struttura regionale
competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;
c) un rappresentante di Veneto Innovazione Spa;
d) un rappresentante delle università degli studi del Veneto designato
congiuntamente dalle medesime;
e) un rappresentante dell’albo professionale dei consulenti in
proprietà industriale avente domicilio professionale in Veneto;
f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello regionale nel settore secondario.
5. La Commissione è nominata, su designazione dei soggetti
interessati, con deliberazione della Giunta regionale da approvarsi entro i
novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - Veneto Innovazione
Spa.
1. Veneto Innovazione Spa svolge funzioni di supporto tecnico per la
realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente
legge, secondo le modalità disciplinate dall’ articolo 4 della
legge regionale 6
settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a
partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e
collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse
regionale”.
2. In particolare Veneto Innovazione Spa svolge le seguenti funzioni:
a) attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato,
consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità
operative del sistema regionale dell’innovazione;
b) gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato
valore strategico o sperimentale;
c) confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi
modelli o di migliori pratiche;
d) selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema
della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i
risultati della ricerca scientifica e dell’innovazione;
e) erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività
di trasferimento tecnologico, anche transnazionale;
f) supporto alle attività di trasferimento dei risultati della ricerca
scientifica pubblica curando il deposito delle domande di brevetto e
promuovendo il trasferimento sul mercato dei diritti di sfruttamento dei
brevetti così depositati.
3. Gli indirizzi e le risorse finanziarie per le attività di cui al
presente articolo sono indicati nel Piano strategico regionale per la
ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione di cui
all’articolo 11 e nei provvedimenti annuali di cui all’articolo
12.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno Veneto Innovazione Spa redige una
relazione contenente le informazioni sui principali risultati
dell’attività svolta in attuazione della presente legge e la
trasmette alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare.
5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), Veneto Innovazione
Spa organizza un’unità regionale di trasferimento tecnologico
(URTT) con funzioni di supporto tecnico alla Regione.
CAPO III - Programmazione
regionale
Art. 11 - Piano strategico
regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione.
1. La Giunta regionale, per le
finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il
Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo
tecnologico e l’innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale
per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno precedente la
scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria
deliberazione nei successivi tre mesi.
2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo
stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata
inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali
strumenti comunitari di intervento.
3. Il Piano definisce:
a) gli obiettivi generali di politica della produzione e dello sviluppo
funzionali alla ricerca e all’innovazione in coerenza con gli
indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di
ricerca e innovazione, nonché dal Piano regionale di sviluppo e dagli
altri strumenti di programmazione regionale;
b) gli indirizzi ed i criteri generali dei processi di innovazione da
attuare secondo le finalità e gli obiettivi della presente legge;
c) gli indirizzi destinati a qualificare il ruolo dei parchi scientifici e
tecnologici e dei centri e delle strutture ad essi collegati;
d) i settori ed i temi strategici per l’implementazione dei processi
di innovazione;
e) le tipologie di soggetti beneficiari;
f) le tipologie di finanziamento;
g) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
h) i criteri e le misure della premialità entro il limite massimo del
dieci per cento del costo finanziabile per ciascun progetto;
i) le risorse disponibili.
4. Per le attività di pianificazione sono utilizzati anche gli
strumenti innovativi per la programmazione partecipata in rete.
5. Il Piano è soggetto a revisione ed aggiornamento, da parte della
Giunta regionale, in funzione delle modifiche dei contesti di riferimento e
delle conseguenti valutazioni in ordine alle priorità. Le proposte di
revisione sono trasmesse alla competente Commissione consiliare che si
esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, trascorsi i
quali si prescinde dal parere.
6. Il Piano è attuato mediante i provvedimenti annuali di intervento
di cui all’articolo 12.
7. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale è
autorizzata a dare attuazione agli interventi previsti dalla presente
legge.
Art. 12 - Provvedimenti
annuali di intervento.
1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del
Piano strategico destinati a:
a) individuare, sulla base delle risorse annuali disponibili, le
priorità tra i settori ed i temi strategici di intervento indicati dal
Piano;
b) definire la tipologia delle azioni e gli specifici interventi da
attuare;
c) definire, con riferimento a ciascuna azione e intervento, le risorse
disponibili disciplinandone l’erogazione attraverso specifici bandi o
azioni a regia;
d) individuare le categorie dei soggetti beneficiari;
e) indicare le tipologie di finanziamento o altro tipo di sostegno
ammissibili e le relative modalità di concessione ed erogazione;
f) stabilire i criteri di valutazione delle proposte e le modalità di
presentazione delle domande.
Art. 13 - Principi informatori
della programmazione per l’innovazione.
1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e
nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di
programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee
di intervento finalizzate a:
a) rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata;
b) migliorare e diffondere il trasferimento tecnologico;
c) migliorare la competitività e l’innovazione del sistema
produttivo tradizionale;
d) incrementare il ricorso alla brevettazione;
e) valorizzare e favorire le collaborazioni internazionali;
f) favorire la nuova imprenditoria e sviluppare i poli di innovazione;
g) aumentare la quota degli investimenti in ricerca e sviluppo;
h) contribuire alla qualificazione della formazione delle risorse umane;
i) promuovere azioni innovative a favore della pubblica amministrazione.
Art. 14 - Principi informatori
dei criteri di valutazione.
1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:
a) la rilevanza del progetto proposto con riferimento agli indirizzi di cui
all’articolo 11, comma 3, lettere a) e b);
b) il livello di innovatività;
c) il grado di autonomia finanziaria;
d) il livello di prevenzione e sostenibilità ambientale e
l’analisi del ciclo di vita del prodotto, con particolare riferimento
alla quantità di energia utilizzata nel processo produttivo;
e) la misurabilità degli indicatori di risultato previsti;
f) la misurabilità degli indicatori di impatto economico previsti.
Art. 15 - Soggetti
valutatori.
1. É istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei
valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare
le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta
regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalità per l’iscrizione al registro regionale dei valutatori,
nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro
medesimo.
2. I valutatori sono persone fisiche e svolgono la propria attività in
modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti
alla loro valutazione.
3. Non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che
hanno avuto nell’ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza
con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. I
valutatori non possono avere rapporti di lavoro o di consulenza con i
proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio
successivo alla conclusione dell’attività di valutazione.
4. Fino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di
cui al comma 1, i soggetti valutatori delle proposte progettuali sulle
iniziative previste da bando sono individuati tra gli iscritti agli albi
dei valutatori del Ministero dell’università e della ricerca e
tra i componenti delle commissioni di valutazione e controllo già
istituite con provvedimenti regionali.
5. Per la valutazione di ciascuna delle proposte progettuali a regia
regionale la Giunta regionale individua il soggetto incaricato tra i
seguenti organismi:
a) il Nucleo di valutazione degli investimenti di cui all’ articolo 31 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
b) il Comitato tecnico scientifico di Veneto Innovazione Spa;
c) le commissioni di valutazione e controllo già istituite con
provvedimenti regionali.
6. Gli organismi di cui al comma 5 possono essere integrati da esperti di
comprovata esperienza nelle materie oggetto di valutazione, individuati
dalla Giunta regionale, all’interno dei sistemi universitari
nazionali ed internazionali.
Art. 16 - Soggetto
gestore.
1. Per le attività connesse all’emanazione di bandi la Giunta
regionale può avvalersi di soggetti terzi, all’individuazione
dei quali si provvede con procedura di evidenza pubblica.
CAPO IV - Strumenti, tipologie di
intervento e beneficiari
Art. 17 - Strumenti e tipologie
di intervento.
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono conseguiti mediante gli
strumenti di seguito indicati:
a) aiuti alle imprese, in conformità all’ordinamento
comunitario;
b) servizi alle imprese;
c) strutture e servizi per la ricerca applicata del sistema regionale
dell’innovazione;
d) progetti strategici a regia regionale;
e) altri strumenti di intervento individuati e definiti dalla Giunta
regionale.
2. Le tipologie di intervento ammissibili sono:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) promozione e finanziamento di progetti;
d) titoli di spesa predefiniti quali vouchers e simili;
e) costituzione, partecipazione e finanziamento di organismi pubblici e
privati;
f) fondi di rotazione e di garanzia ed altre forme agevolative che
prevedano il coinvolgimento del settore creditizio e finanziario privato;
g) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
3. Gli strumenti e le tipologie di intervento di cui ai commi 1 e 2 sono
raccordati con quelli già previsti in altre discipline di settore, con
particolare riguardo alle norme di cui alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8
“Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica
industriale locale” e successive modificazioni ed integrazioni
utilizzando prioritariamente lo strumento della programmazione negoziata.
Art. 18 - Beneficiari.
1. I beneficiari degli interventi di cui all’articolo 17, comma 2,
sono:
a) le imprese singole e associate;
b) i distretti produttivi e le altre forme di aggregazioni di filiera
così come definite dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e
successive modificazioni;
c) le società di servizi alle imprese aventi sede operativa e stabile
organizzazione nel Veneto, che abbiano tra le finalità statutarie la
prestazione di servizi per la ricerca e/o per l’innovazione
tecnologica;
d) gli enti dipendenti o strumentali della Regione e le società o enti
costituiti e/o partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici;
e) i parchi scientifici e tecnologici e gli incubatori d’impresa;
f) le università degli studi, gli enti ed istituti di ricerca e i
centri di ricerca pubblici e privati;
g) i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) riuniti in
forme associative o consortili.
CAPO V - Disposizioni finanziarie
Art. 19 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007,
2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell’upb
U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00 per l’esercizio
2007, euro 8.095.000,00 per l’esercizio 2008 ed euro 8.120.000,00 per
l’esercizio 2009, si fa fronte nel modo seguente:
a) per l’esercizio 2007 mediante utilizzo delle risorse allocate
nell’upb U0062 “Aiuti allo sviluppo economico ed
all’innovazione”, che vengono incrementate, in termini di
competenza, mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
3 e di euro 570.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio
di previsione 2007;
b) per l’esercizio 2008 mediante utilizzo delle risorse allocate
nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello
sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza,
mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
3 e di euro 95.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio
pluriennale 2007-2009;
c) per l’esercizio 2009 mediante utilizzo delle risorse allocate
nell’upb U0230 “Interventi a favore della ricerca e dello
sviluppo”, che vengono incrementate, in termini di competenza,
mediante prelevamento di euro 8.000.000,00 dall’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
3 e di euro 120.000,00 dalla partita n. 4 della medesima upb del bilancio
pluriennale 2007-2009.
3. Concorrono alle spese derivanti dall’attuazione della presente
legge le risorse provenienti da fonte comunitaria, statale e privata. Per
l’utilizzo delle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati
appartenenti al sistema regionale dell’innovazione si provvede
mediante apposite convenzioni.
CAPO VI - Disposizioni transitorie
e finali
Art. 20 - Disposizione
transitoria in materia di programmazione.
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano
strategico regionale di cui all’articolo 11 entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 - Notifica delle
azioni configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano
l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei
casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto
dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi
della normativa comunitaria; l’acquisizione del parere di
compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di
avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 22 - Abrogazioni.
1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l’ articolo 6 della
legge regionale 28
gennaio 1992, n. 12 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)”.
Allegato A)
Definizione delle attività
a) ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento
dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di
componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in
particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei
prototipi;
b) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione
e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre
piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi,
modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività
destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali
attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni,
piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso
commerciale.
Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a
esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di
progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta
la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o
le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi
di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
c) ricerca cooperativa: l’attività di più imprese
aventi in comune problemi o bisogni specifici, che affidano la
realizzazione di tutta o di una parte consistente delle attività di
RST a un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori associati ovvero
una o più università, centri o laboratori di ricerca) conservando
la proprietà dei risultati ottenuti. I progetti sono di breve durata -
da dodici a ventiquattro mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi
di ricerca, in funzione delle esigenze e dei problemi delle imprese
interessate;
d) ricerca collettiva: l’attività di ricerca scientifica
e tecnologica svolta da un esecutore di ricerca (uno o più ricercatori
associati ovvero una o più università, centri o laboratori di
ricerca) per conto di camere di commercio, associazioni industriali o
raggruppamenti di imprese al fine di ampliare la base delle conoscenze di
un numero elevato di imprese, migliorando così il livello generale
della loro competitività. I progetti sono di lunga durata - da
ventiquattro a trentasei mesi - e possono riguardare tutti i temi o i campi
di ricerca;
e) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel
software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti
minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio
attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi
logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione
dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione
dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di
prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche
stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti
nuovi o sensibilmente migliorati;
f) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo
organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non
costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell’impresa,
nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che
si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i
cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la
cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o
estensione dell’impianto, i cambiamenti derivanti puramente da
variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
g) trasferimento tecnologico: l’attività di trasferimento
delle innovazioni tecnologiche tra il sistema della ricerca e il sistema
produttivo, al fine di favorire la diffusione e la circolazione delle
informazioni, delle conoscenze e delle competenze;
h) processi di innovazione: le azioni, gli interventi ed i progetti
nei settori della ricerca applicata, dello sviluppo sperimentale,
dell’innovazione del processo e organizzativa e del trasferimento
tecnologico;
i) filiere dell’innovazione: le aggregazioni di soggetti
pubblici e privati, a partire dalle definizioni contenute nella legge regionale 4 aprile 2003,
n. 8 , e successive modificazioni ed integrazioni, quali imprese
industriali e di servizi, Università, centri di ricerca universitari e
non, pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali, istituti
bancari e finanziari, organizzate in consorzi, società consortili,
fondazioni o associazioni temporanee di impresa o di scopo finalizzate a
promuovere specifiche azioni coerenti con le finalità della presente
legge;
l) iniziative tecnologiche congiunte: azioni di ricerca a lungo
termine, concernenti uno o più aspetti scientifici, che presuppongono
l’istituzione di partnership pubblico/privato;
m) poli d’innovazione: raggruppamenti di imprese indipendenti
- “start-up” innovatrici, piccole, medie e grandi imprese
nonché organismi di ricerca - attivi in un particolare settore o
regione e destinati a stimolare l’attività innovativa
incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di
installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché
contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla
messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che
costituiscono il polo.
SOMMARIO
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