(
1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 40/2007 (G.U.
1ª serie speciale n. 43/2007) con il quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma
1, dell’articolo 7, commi 2 e 3, dell’articolo 8,
dell’articolo 22, dell’articolo 24, dell’articolo 29,
dell’articolo 32 e dell’articolo 43, comma 1, per contrasto con
l’articolo 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), della
Costituzione; le disposizioni regionali censurate sono state ritenute dal
Governo lesive della competenza legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, tutela dei beni
culturali. Con sentenza n. 322/2008 (G.U. 1ª serie speciale n.
33/2008) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 6, comma 1, dell’articolo 7, commi
2 e 3, dell’articolo 8, dell’articolo 22, dell’articolo
24, dell’articolo 29, dell’articolo 32 e dell’articolo
43, comma 1, in quanto dettano una disciplina difforme da quella nazionale
in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in
base all’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione, riducendo, da un lato, l’area alla quale si applicano
le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del
mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici
(“tutela della concorrenza”) e alterando, dall’altro, le
regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati (“ordinamento
civile”). La Corte ha ritenuto assorbite le residue censure riferite
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e
inammissibili le questioni relative alla violazione dell’articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.