 |
Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE
Art. 1 – Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Art. 2 – Modifiche alla
legge regionale 3
aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola
materna non statale”.
Art. 3 – Norme in materia
di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
“Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza
sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in
caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e
patrimoniale dell'ente, il dirigente della struttura regionale competente
assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti
utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale,
qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per
ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il
consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un
periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi,
eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il
commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed
esperienza idonee allo svolgimento dell'incarico.
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i
poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le
iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è
tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo
stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
5. Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al
monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
(legge finanziaria regionale esercizio 2006).
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Il comma 2, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 5)
2. Al comma 4, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , le
parole: “ delegate e” sono soppresse.
3. Il comma 6, dell’ articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui
al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente articolo,
l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a
mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a titolo di
funzioni delegate.
Art. 6 - Modificazioni alla
legge regionale 7
novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in
deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale 7
novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in
deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.
Art. 8 - Sviluppo e
miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità
pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende ULSS.
1. A partire dall’anno 2007, un terzo
dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei
pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 “Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo e
al miglioramento dell’attività dei servizi di prevenzione,
igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione
subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella
pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta
regionale sentita la competente commissione consiliare. ( 9)
1 bis. A partire dall’anno 2008, un terzo dell’importo
introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai
sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
di lavoro” è destinato allo sviluppo di piani di prevenzione,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica, secondo
criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare. ( 10)
2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato
nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni
amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene
alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al
miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità
pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)
e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento
degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore,
secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2 bis. A partire dall’anno 2009, la quota di cui al comma 4,
dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29
introitata nell’anno precedente al bilancio regionale, derivante
dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1,
dell’articolo 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 è
destinata allo sviluppo e al miglioramento dell’attività svolta
dai servizi dell’agenzia regionale per la prevenzione e la protezione
ambientale del Veneto (ARPAV) deputati alla vigilanza e al controllo in
materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per
teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al
raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale
di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. ( 11)
3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio
1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di
loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2 bis alla Regione
che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui
dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all’ARPAV per i servizi
deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi
elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da
elettrodotti. ( 12)
4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002 ”;
b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2005 ”.
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”.
1. L’articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
è così sostituito:
omissis ( 13)
2. L’ articolo
16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
è così modificato: le parole “ai sensi della legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 ” sono così sostituite: “ai sensi
della legge regionale
9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale
degli organismi di formazione accreditati” ”.
3. L’ articolo
17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 ,
è così sostituito:
omissis ( 14)
4. L’ articolo
18, della legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 , è così sostituito:
omissis ( 15)
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 ,
“Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e
successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 6 , “Contributo ai cittadini veneti portatori
di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o
Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.
1. Nel titolo
della legge regionale
22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta
o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.
2. All’ articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono
aggiunte le parole “o ABA”, dopo le parole
“trattamento riabilitativo” sono soppresse le parole
“in centri specializzati” e aggiunte le parole
“debitamente certificato”.
3. All’ articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 ,
dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono
aggiunte le parole “o ABA”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio
1999, n. 6 , definendo anche le modalità di certificazione e
rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
Art. 13 - Strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a
terzi di diritti reali su immobili e quella relativa alle spese di
investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o
ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad
esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della
Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza
sociale.
1 bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e
socio sanitarie possono essere assistiti da più contributi finanziari
regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle
percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.
( 18)
Art. 13 bis - Modifiche alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del
servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517”.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive
modificazioni.
Art. 15 – Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Articolo abrogato da lett. c)
comma 1 art. 9 legge
regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 2) Testo riportato all’art.
2 legge regionale 3
aprile 1980, n. 23 .
( 3) Testo riportato al comma 2
dell’art. 3 legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 .
( 4) Testo riportato dopo il comma 1
dell’art. 44 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 5) Testo riportato al comma 2
dell’art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 6) Testo riportato al comma 6 art.
123 legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 1
dell’art. 1 legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 1
art. 1 legge
regionale 7 novembre 2003, n. 30 .
( 9) Comma così modificato da
comma 1 art. 10 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 , che ha aggiunto alla fine le parole
“sentita la competente commissione consiliare”.
( 10) Comma così inserito da
comma 2 art. 10 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 11) Comma aggiunto da comma 1
art. 1 legge
regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 12) Comma così sostituito
da comma 2 art. 1 legge regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 13) Testo riportato al comma 1
art. 16 legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 14) Testo riportato al comma 1
dell’art. 17 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 15) Testo riportato
all’art. 18 legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
( 16) Testo riportato al comma 1
dell’art. 14 bis legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
( 17) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 138 bis legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 18) Comma aggiunto da comma 1
art. 2 legge
regionale 7 agosto 2009, n. 18 .
( 19) Testo riportato dopo
l’art. 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 20) Testo riportato dopo il
comma 3 bis dell’art. 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 21) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’art. 2 legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
(BUR n. 73/2007)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE
-
-
Art. 1 – Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2005”.
-
Art. 2 – Modifiche alla
legge regionale
3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della
scuola materna non statale”.
-
Art. 3 – Norme in materia di
vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
(legge finanziaria regionale esercizio 2006).
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”.
-
Art. 6 - Modificazioni alla
legge regionale
7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede
farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte
Crepaldo”.
-
Art. 7 - Modifiche alla
legge regionale
7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede
farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località
Salionze”.
-
Art. 8 - Sviluppo e miglioramento
delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli
alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e
sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
-
Art. 9 - Modifiche della
legge regionale
3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale”.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22
, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e
successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica della
legge regionale
22 febbraio 1999, n. 6 , “Contributo ai cittadini veneti
portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo
Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma
transitoria.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112”.
-
Art. 13 - Strutture sanitarie e
socio-sanitarie.
-
Art. 13 bis - Modifiche alla
legge regionale
14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino
del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina
in materia sanitaria”, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n.
32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive
modificazioni.
-
Art. 15 – Dichiarazione
d’urgenza.
|
|