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Contenuti:
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008)
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR n. 54/2008) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E
PROTEZIONE DELLA NATURA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E
INFRASTRUTTURE (1)
CAPO I - Disposizioni in materia di
governo del territorio
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
1. Al comma 7 dell’ articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le
parole “dopo la sua pubblicazione nel BUR” sono
sostituite dalle parole: “dopo la pubblicazione nel BUR del
provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta
provinciale”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio ” e successive
modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 3)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)
3. La lettera a) del comma 4 dell’ articolo 44 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 è così sostituita:
omissis ( 5)
4. Dopo la lettera a) del comma 4 dell’ articolo 44, della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 6)
5. Il comma 5 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 7)
6. Dopo il comma 5 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 8)
7. Al comma 6 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole: “ protezione o forzatura delle colture”
sono aggiunte le parole: “ e le serre mobili” e alla fine
del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: “ Le serre
mobili destinate ad uso temporaneo sono installate senza il permesso di
costruire, sempre che siano realizzate senza opere murarie fuori terra. La
Giunta regionale, avvalendosi di una apposita commissione di esperti,
individua le caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse
tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro
funzionamento; il PI nell’individuazione di cui all’articolo
43, comma 2, lettera e), si attiene alle indicazioni contenute nel
provvedimento della Giunta regionale.”.
8. Dopo il comma 7 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 9)
Art. 6 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole: “ alla realizzazione di opere pubbliche e di
impianti di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti parole:
“, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal
Ministero della difesa di cui all’articolo 1, comma 259, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”,
all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati, con le procedure di cui all’articolo 50, comma 3,
della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo le parole “dall’articolo 50, commi da 4
a 8 e 16, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni”
sono aggiunte le seguenti parole: “; con le medesime procedure
possono essere altresì adottate le varianti allo strumento urbanistico
generale vigente finalizzate a dare attuazione all’articolo 5 della
legge regionale 9
marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore
dell’edilizia sostenibile” nonché quelle necessarie per
l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.”.
3. Al comma 1 ter dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
dopo la parola: “(PTCP)” si aggiungono le parole:
“, ai piani di assetto del territorio intercomunale (PATI) aventi
ad oggetto i singoli tematismi di cui al comma 1, dell’articolo 16,
riferiti agli ambiti e previsioni di cui al comma 2, lettere a) e b) del
medesimo articolo 16 limitatamente a temi di interesse pubblico o di
pubblica utilità,”.
4. Il comma 7 bis 2 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 11)
5. Il limite massimo di ampliamento di 1.500 mq. e dell’80 per cento
della superficie coperta, previsto dal comma 4 per le attività
produttive in zona impropria, può essere conseguito,
dall’entrata in vigore della presente legge, anche con più
varianti, purché con le stesse il suddetto limite non sia
complessivamente superato.
6. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività
produttive di cui al decreto le Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447 e successive modifiche, decorsi inutilmente i termini fissati
dall’articolo 4, commi 1, 1 bis e 3 del medesimo decreto, senza che
il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico
comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento
conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui
all’articolo 4, commi 3 e seguenti, il richiedente può
presentare istanza alla struttura regionale competente in materia di
sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla
richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le
modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le
medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del decreto le Presidente della Repubblica
n. 447 del 1998 e successive modifiche, non sia stato comunicato il rigetto
dell’istanza.
7. Il comma 7 ter dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 12)
8. Dopo il comma 7 quater dell’ articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 13)
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’ articolo 13 vanno
aggiunte le parole: “tale limite può essere derogato previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata,
per interventi di rilievo sovracomunale;”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
“Disposizioni in materia di condono edilizio” e successive
modificazioni.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa –
collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica,
cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali
protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e
trasporti a fune”.
Art. 11 - Modifica degli
articoli 1 e 3 legge
regionale 1 febbraio 2001, n. 2 “Intervento regionale a favore
dei centri storici dei comuni minori” e successive modificazioni.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 79 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
è aggiunto il seguente articolo 79 bis:
omissis ( 19)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi
edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del
provvedimento di cui al comma medesimo.
Art. 13 - Interpretazione
autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Il comma 3 dell’ articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
deve essere interpretato nel senso che la decorrenza del termine per
l’applicazione degli articoli da 1 a 49 non comporta il venir meno
della competenza regionale, dettata in via transitoria dall’ articolo 48 della
medesima legge, all’approvazione degli strumenti urbanistici generali
e loro varianti fino all’approvazione dei PAT e comunque fino
all’applicazione del comma 4 dell’articolo 48, di trasferimento
delle funzioni alle province.
Art. 14 - Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS).
1. Nelle more dell’entrata in vigore di una specifica normativa
regionale in materia di VAS di cui ai decreti legislativi 16 gennaio 2008,
n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia
ambientale” e 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”:
a) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 4 del 2008 la cui approvazione e adozione compete alla
Regione, o agli enti locali, o di iniziativa regionale approvati da altri
soggetti o oggetto di accordo, l’autorità a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità
nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli articoli
12 e 15 del decreto legislativo n. 4 del 2008, è, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, la
commissione regionale VAS nominata dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 3262 del 24 ottobre 2006, pubblicata nel BUR n. 101 del 2006;
b) per i piani e programmi di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 4 del 2008 afferenti la pianificazione territoriale ed
urbanistica si applica l’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”;
c) i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della
presente legge sono conclusi con le procedure di cui alle deliberazioni di
Giunta regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, n. 3752 del 5 dicembre 2006,
pubblicata nel BUR n. 10 del 2007 e n. 2988 del 1° ottobre 2004,
pubblicata nel BUR n. 107 del 2004, e sono fatti salvi le fasi
procedimentali e gli adempimenti già svolti.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
CAPO II - Disposizioni in materia
di protezione della natura e parchi
Art. 16 - Inserimento
dell’articolo 28 ter nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 28 bis della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 20)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101
“Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti
di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Art. 17 - Inserimento
dell’articolo 28 quater nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” e successive modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 28 ter della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
come introdotto dall’articolo 16 della presente legge, è
aggiunto il seguente articolo:
omissis ( 21)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0101
“Interventi strutturali nelle aree naturali protette e negli ambiti
di interesse naturalistico” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009.
Art. 18 - Piani di gestione
delle zone di protezione speciale della Regione del Veneto facenti parte
della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”.
[1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e delle
funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al
fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie
92/43/CEE “Direttiva Habitat” e 79/409/CEE “Direttiva
Uccelli” e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e
successive modificazioni, le province, le comunità montane e gli enti
gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di
gestione previsti dalle misure di conservazione, individuate nella
deliberazione di Giunta regionale n. 2371 del 27 luglio 2006, pubblicata
nel BUR n. 76 del 2006, e contenute nell’allegato E della legge regionale 5 gennaio
2007, n. 1 “Piano faunistico venatorio-regionale” per le
zone di protezione speciale.] ( 22)
[2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalità e le procedure per la
predisposizione ed adozione dei piani di gestione da parte dei soggetti di
cui al comma 1 e quelle per l’approvazione dei suddetti piani da
parte della Regione, l’individuazione degli elaborati di cui il piano
di gestione si compone, le misure di salvaguardia e gli interventi
sostitutivi, ferma restando la disciplina contenuta nel decreto del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 3 settembre
2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”, con
riguardo ai criteri per la redazione dei piani di gestione.] ( 23)
CAPO III - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica
Art. 19 - Modifica
dell’allegato C) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione
delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per
l’edilizia convenzionata” e successive modificazioni.
Art. 20 - Modifica
dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 21 - Modifiche
all’articolo 2 comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21
“Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei
rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi
di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per
il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di
inerzia termica”.
1. All’ articolo 2, comma 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 le
parole: “e di centimetri quindici per quelli orizzontali
intermedi”, sono sostituite con le parole: “e di
centimetri venticinque per quelli orizzontali intermedi”.
Art. 22 - Interpretazione
autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B (27) della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42
“Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione
delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per
l'edilizia convenzionata”.
1. Gli articoli 4 e 5 delle convenzioni tipo di cui agli allegati A e B della legge regionale 9 settembre
1999, n. 42 , devono intendersi nel senso che il prezzo suscettibile di
variazione e/o di aggiornamento, è unicamente il prezzo medio di prima
cessione stabilito in convenzione. ( 28)
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Al comma 1 bis dell’ articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo
le parole “diminuito del venti per cento.” sono aggiunte
le seguenti parole: “Il prezzo di vendita degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle
ATER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 27 dicembre 1997, n.
449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e
dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001)”, è determinato ai sensi
della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ove, da apposita
verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non
conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa
in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della
non conformità, dichiari espressamente nell’atto di
trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del
venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22
gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici”.”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di mobilità e infrastrutture
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2000” e successive
modificazioni.
1. Alla rubrica dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
( 29) le parole
“straordinario” sono soppresse e dopo le parole
“a favore della Comunità del Garda” sono aggiunte
le seguenti parole “e della Guardia Costiera Ausiliaria-Centro
regionale del Veneto.”.
2. Al comma 1 dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 le
parole “per l’anno 2000 un contributo straordinario di lire
60 milioni” sono sostituite con le seguenti “un
contributo”.
3. Dopo il comma 1 dell’ articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
è inserito il seguente comma:
omissis ( 30)
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa
fronte con gli stanziamenti che verranno allocati nell’upb U0126
“Interventi generali nel settore dei trasporti” del bilancio di
previsione per l’esercizio 2009.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’ articolo 18 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole “da realizzare”
sono inserite le seguenti parole “, le tecnologie”.
2. Al comma 4 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
sono aggiunte, in fine, le parole “nonché il divieto di
alienazione o di destinazione ad uso diverso delle tecnologie oggetto di
contributo regionale, prima che siano trascorsi otto anni dalla concessione
del medesimo.”.
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
è inserito il seguente comma:
omissis ( 31)
4. Alla fine del comma 5 dell’ articolo 18 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , è aggiunta la seguente frase “Il
beneficiario deve comunicare alla struttura regionale competente in materia
di mobilità l’avvenuto trasferimento o la messa in
disponibilità dei beni finanziati.”.
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
1. Alla fine del comma 1 ter dell’ articolo 22 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte le seguenti parole “In tal
caso la Regione, previo accordo con l’ente competente, provvede allo
svolgimento delle procedure concorsuali anche per gli eventuali servizi
aggiuntivi.”.
Art. 27 - Inserimento
dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 25 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 le parole “dall’articolo 26,
allegato A), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.” sono
sostituite con le parole “secondo i principi dell’articolo
2112 del codice civile per quanto attiene all’applicazione dei
trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e
aziendali vigenti alla data del subentro.”.
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le
parole “ I contratti di servizio vengono stipulati a decorrere dal
1° gennaio 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, hanno durata
di sei anni.” sono sostituite con le parole “I contratti
di servizio stipulati a seguito delle procedure concorsuali hanno durata
non superiore a nove anni.”.
Art. 30 - Modifica
all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo
la parola “viaggio,” sono aggiunte le seguenti parole:
“ad obliterarlo e convalidarlo anche all’inizio di ogni
singola tratta del viaggio, in conformità alle apposite prescrizioni
previste dal gestore,”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo
le parole: “al comma 1” sono aggiunte le seguenti:
“, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”, alla
lettera b), dopo le parole: “sanzione amministrativa” le
parole “da 30 a 100 volte” sono sostituite con le
parole: “da 40 a 150 volte” e dopo la parola:
“arrotondata” le parole: “alle lire mille
superiori” sono sostituite con le parole:
“all’euro superiore”.
3. Al comma 3 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
dopo le parole: “al comma 1,” sono aggiunte le seguenti
parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 4,”,
alla lettera b), dopo le parole: “sanzione
amministrativa” le parole “da 30 a 100 volte”
sono sostituite con le parole: “da 40 a 150 volte” e
dopo la parola: “arrotondato” le parole: “alle
lire mille superiori” sono sostituite con le parole:
“all’euro superiore”.
4. Al comma 4 dell’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 dopo
le parole: “pecuniaria,” le parole “di lire
2000” sono sostituite con le parole: “di 6
euro” e dopo il punto è aggiunto il seguente capoverso:
“La stessa sanzione pecuniaria di 6 euro si applica nel caso in
cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite
prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche
all’inizio di ogni singola tratta del viaggio”.
Art. 31 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(33) “Disciplina e
organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 41 della
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è aggiunta la seguente frase:
“Gli stessi gestori del servizio possono affidare il controllo,
l’accertamento e la contestazione delle stesse violazioni anche a
guardie particolari giurate allo scopo autorizzate, secondo le
modalità di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza” e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza”.”.
Art. 32 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15
“Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio
regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e
conferenza di servizi” e successive modificazioni.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia
di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il
servizio pubblico di gondola nella città di Venezia” e
successive modificazioni.
Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 48/2008 (G.U.
1ª serie speciale n. 41/2008), con il quale è stata sollevata
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18, commi
1 e 2, relativo ai piani di gestione delle zone di protezione speciale
della Regione facenti parte della Rete Ecologica Europea “Natura
2000”, per violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo
comma, lettera s), della Costituzione; la norma regionale è stata
ritenuta dal Governo contrastante con le disposizioni di derivazione
comunitaria e lesiva della potestà legislativa esclusiva statale in
materia di tutela dell’ambiente. Con sentenza n. 316/2009 (G.U.
1ª serie speciale n. 49/2009) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2
dell’articolo 18 per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in quanto contrastano con il decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone
di protezione speciale (ZPS)”.
( 2) Testo riportato
all’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 3) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 4) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 5) Testo riportato alla lett. a)
comma 4, dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 6) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 7) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 8) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 9) Testo riportato
all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 10) Comma abrogato da comma 2
dell’art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30
( 11) Testo riportato
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 12) Testo riportato
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 13) Testo riportato
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 14) Testo riportato
all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
( 15) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 .
( 16) Testo riportato
all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 17) Testo riportato
all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 18) Testo riportato
all’articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 .
( 19) Testo riportato alla
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 .
( 20) Testo riportato alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
( 21) Testo riportato alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
( 22) La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1
dell’articolo 18.
( 23) La Corte Costituzionale,
con sentenza n. 316/2009 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2009), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2
dell’articolo 18.
( 24) Testo riportato
all’allegato C) tabella 3 punto 6 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
( 25) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 26) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 27) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “Interpretazione autentica degli
articoli 4 e 5 della legge regionale” anziché le parole
“Interpretazione autentica degli articoli 4 e 5 degli allegati A e B
della legge regionale” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n.
88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
( 28) Per mero errore materiale
è stata pubblicata la parola “convezione” anziché la
parola “convenzione” vedi avviso di rettifica pubblicato nel
BUR n. 88 del 24 ottobre 2008 pag. 143.
( 29) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “ legge regionale 11 settembre 2000, n. 29
” anziché le parole “ legge regionale 11 settembre 2000, n. 19
” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 88 del 24 ottobre
2008 pag. 143.
( 30) Testo riportato
all’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 .
( 31) Testo riportato
all’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 32) Testo riportato alla
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 .
( 33) Per mero errore materiale
sono state pubblicate le parole “articolo 41 della regionale 30
ottobre 1998, n. 25” anziché le parole “articolo 41 della
legge regionale 30
ottobre 1998, n. 25 ” vedi avviso di rettifica pubblicato nel BUR
n. 93 dell’11 novembre 2008 pag. 155.
( 34) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
( 35) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 .
( 36) Testo riportato
all’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 (BUR
n. 54/2008)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN
MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, PARCHI E PROTEZIONE DELLA NATURA,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE (1)
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
governo del territorio
-
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Art. 1 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio ” e
successive modificazioni.
-
Art. 6 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”
e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n.
18 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale
e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale
pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a
fune”.
-
Art. 11 - Modifica degli
articoli 1 e 3 legge regionale 1 febbraio 2001, n.
2 “Intervento regionale a favore dei centri storici dei
comuni minori” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 79 bis nella legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 13 - Interpretazione
autentica dell’articolo 50 comma 3 e 48 della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” e successive modificazioni.
-
Art. 14 - Disposizioni
transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica
(VAS).
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni.
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di protezione della natura e parchi
-
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CAPO III - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica
-
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CAPO IV - Disposizioni in materia
di mobilità e infrastrutture
-
-
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2000, n.
19 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2000” e successive
modificazioni.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
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Art. 26 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
-
Art. 27 - Inserimento
dell’articolo 22 bis nella legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
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Art. 29 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale” e successive modificazioni.
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Art. 30 - Modifica
all’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
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Art. 31 - Modifica
all’articolo 41 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 (33) “Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale”.
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Art. 32 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2002, n.
15 “Norme per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di
autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni
in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi”
e successive modificazioni.
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Art. 33 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 1993, n.
63 “Norme per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di trasporto non di linea nelle acque
di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola
nella città di Venezia” e successive modificazioni.
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Art. 34 - Dichiarazione
d’urgenza.
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