 |
Contenuti:
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 (BUR n. 62/2008)
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 (BUR n. 62/2008) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2007 IN MATERIA DI FORESTE, USI CIVICI, AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA
CAPO I - Disposizioni in materia di
foreste e di usi civici
SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 settembre
1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive
modificazioni
1. Al primo trattino del primo comma dell’ articolo 8 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 le parole: “il Consiglio regionale
approva i programmi di intervento predisposti dalla Giunta
regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i
programmi d’intervento predisposti,”.
1. Al secondo comma dell’ articolo 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 ,
le parole “Il Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare,”.
SEZIONE III - Modifiche della
legge regionale 30
giugno 2006, n. 8 “Iniziative di sostegno alla produzione e
all’utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici”
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8
“Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse
legnose per scopi energetici”.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8
“Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse
legnose per scopi energetici”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8
“Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse
legnose per scopi energetici” e disposizioni transitorie.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 3 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
“Norme in materia di usi civici”.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31
“Norme in materia di usi civici”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 10 della
legge regionale 22
luglio 1994, n. 31 le parole: “e imprenditori agricoli a
titolo principale” sono sostituite dalle seguenti: “,
imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, con
priorità a quelli”.
SEZIONE V - Modifica della legge regionale 19 agosto
1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei freschi e conservati”
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”.
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati”.
CAPO II - Disposizioni in materia di agricoltura
SEZIONE I - Modifiche della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”e successive modificazioni.
Art. 16 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. La lettera b) del comma 1, dell’ articolo 2 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 è così sostituita:
omissis ( 11)
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’ articolo 2 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 come modificata dal comma 2 dell’articolo 1
della legge regionale
9 aprile 2004, n. 8 le parole: “agroindustriale o
agroalimentari” sono soppresse e le parole: “prodotti
del suolo e dell’allevamento” sono sostituite dalle
seguenti: “prodotti agricoli”.
3. La lettera f) del comma 1, dell’ articolo 2 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 , come modificata dal comma 3 dell’articolo
1 della legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituita:
omissis ( 12)
4. Alla lettera a) del comma 3, dell’ articolo 2 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 dopo le parole: “indicazione di
origine” sono aggiunte, in fine, le parole: “(prodotti
DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite
(STG)”.
5. La lettera e) del comma 3, dell’ articolo 2 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 , come sostituita dal comma 5 dell’articolo
1 della legge
regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituita:
omissis ( 13)
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni
immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni
idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo
accertamento amministrativo” sono sostituite dalle seguenti:
“cinque anni a partire dalla data del provvedimento di
approvazione della domanda”.
Art. 18 - Modifiche
dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 22 - Modifiche
dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 23 - Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Prima della lettera a) del comma 1 dell’articolo 27 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 è inserita la seguente:
omissis ( 23)
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’ articolo 27 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 , le parole “aventi qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle
parole “aventi qualifica di imprenditore agricolo
professionale”.
3. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 le parole: “aree individuate dal Piano di sviluppo
rurale della Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999” sono sostituite dalle seguenti:
“zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo
rurale della Regione del Veneto”.
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
le parole “concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a
titolo principale” sono sostituite dalle parole “concede
aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali”.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1, dell’ articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
le parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un
imprenditore agricolo a titolo principale” sono sostituite dalle
parole “al proprietario che affitta un fondo rustico a un
imprenditore agricolo professionale”.
Art. 29 - Modifiche
dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “imprese agricole ubicate nei comuni
montani” sono aggiunte le parole “come individuati ai
sensi della legislazione regionale vigente”;
b) le parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite
dalle seguenti: “50.000,00 euro per anno”.
2. Al comma 5 dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle
seguenti: “300.000,00 euro per anno”.
Art. 30 - Modifiche
dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “25.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle
seguenti: “50.000,00 euro per anno” e le parole:
“150.000,00 euro per anno” sono sostituite dalle
seguenti: “300.000,00 euro per anno”.
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 32 - Abrogazione
dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 34 - Inserimento
dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 35 - Modifiche
dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “i costi per il personale, i costi di esercizio
nonché le spese notarili e amministrativi” sono sostituite
dalle seguenti: “le spese amministrative per il personale, le
spese generali e gli oneri legali e amministrativi”.
2. Il comma 3 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
è così sostituito:
omissis ( 27)
3. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 dopo la parola: “settore,” sono inserite
le seguenti: “o di altri settori,” e le parole:
“metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel
caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati
all’allegato B della presente legge” sono soppresse.
4. Alla lettera b) del comma 4, dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 la parola: “fatturata” è sostituita
dalle seguenti: “commercializzata, conferita dagli
associati”.
5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 introdotto dal comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 aprile 2004,
n. 8 è inserito il seguente:
omissis ( 28)
Art. 36 - Modifiche
dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “programmi annuali di attività” sono
sostituite dalla seguente: “programmi operativi” e le
parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del
2001” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 7 del decreto legislativo n.
102/2005”.
2. Al comma 3 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “all’articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del
2001” sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 7 del decreto legislativo n.
102/2005” e le parole: “produzione fatturata”
sono sostituite dalle seguenti: “produzione commercializzata,
conferita dagli associati”.
3. Al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le
parole: “metodo di produzione o distretto di cui
all’allegato B della presente legge” sono soppresse.
4. Al comma 5 dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la
parola: “fatturato” è sostituita dalle seguenti:
“valore della produzione commercializzata, conferita dagli
associati”.
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 38 - Modifiche
dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 40 - Modifiche
dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 4, dell’ articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
le parole “priorità alle imprese condotte da imprenditori
agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle parole
“priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli
professionali”.
Art. 42 - Inserimento dell’articolo 65 bis nella
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio
2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2006”.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
Art. 46 - Modifiche all’articolo 73 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 :
a) le parole “i piani operativi regionali” sono
sostituite dalle parole: “il regime di aiuti”;
b) le parole: “all’articolo 59” sono sostituite
dalle parole: “agli articoli 59 e 60”;
c) le parole “e i provvedimenti attuativi per la concessione di
aiuti per la lotta alle epizoozie e fitopatie di cui all’articolo
62” sono soppresse.
SEZIONE II - Modifiche della
legge regionale 18
novembre 2005, n. 16 “Disposizioni transitorie in materia di
termini previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale
2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle aziende
agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei giovani in
agricoltura” ”
Art. 47 - Modifica del titolo
e dell’articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16
“Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi
bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla
misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2
“Insediamento dei giovani in agricoltura” ”.
1. Nel titolo della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16
“Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi
bandi di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla
misura 1 “Investimenti nelle aziende agricole” e alla misura 2
“Insediamento dei giovani in agricoltura” ” la parola
“primi” è soppressa.
2. All’ articolo 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 le
parole “dal primo bando e dal secondo bando” sono
sostituite dalle parole “dai bandi”.
SEZIONE III - Modifica della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della
produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”
Art. 48 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
SEZIONE IV - Disposizioni in
materia di regole
Art. 49 - Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Veneto: equiparazione delle regole
a imprenditore agricolo professionale.
1. Allo scopo di garantire la tutela delle differenti realtà
socio-economiche e agro-ambientali nel territorio e ai soli fini della
partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale, le regole, di cui alla legge regionale 19 agosto
1996, n. 26 “Riordino delle regole”, sono equiparate agli
imprenditori agricoli professionali.
SEZIONE V - Disposizioni in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
Art. 51 - Disposizioni in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della disciplina delle
attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di cui
all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”, provvede, al fine di coordinare
la circolazione sul territorio dei mezzi di trasporto, a definire periodi e
fasce orarie, diversificate su base stagionale cui devono uniformarsi i
regolamenti di polizia rurale degli enti locali.
SEZIONE VI - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”
Art. 52 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 53 - Inserimento
dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 54 - Modifiche
dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura".
1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 , le
parole: “i tecnici apistici delle associazioni” sono
sostituite dalle seguenti: “i tecnici apistici delle forme
associate di cui all’articolo 2 bis”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 , le
parole: “su indicazione delle associazioni” sono
sostituite dalle seguenti: “su indicazione delle forme associate
di cui all’articolo 2 bis”.
Art. 55 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’ articolo 4 della
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 , le parole: “da attuarsi presso le
associazioni di produttori apistici riconosciute” sono sostituite
dalle seguenti: “da attuarsi presso le forme associate di cui
all’articolo 2 bis”.
Art. 56 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’ articolo 5 della
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 2 dell’articolo 6
della legge 4 agosto 2006, n. 15 le parole: “delle associazioni
riconosciute di cui al comma 1 dell’articolo 2” sono
sostituite dalle seguenti: “delle forme associate di cui
all’articolo 2 bis”.
Art. 57 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 58 - Modifiche
dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 59 - Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura".
SEZIONE VII - Disciplina delle
sanzioni in materia di riproduzione animale
Art. 60 - Competenza ad
applicare sanzioni in materia di riproduzione animale.
1. Le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative
per le violazioni della disciplina concernente la riproduzione animale
previste della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della
riproduzione animale” e successive modificazioni, spettano al
dirigente regionale della struttura competente in materia di riproduzione
animale.
CAPO III - Disposizioni in materia
di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche
SEZIONE I - Modifica della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”
Art. 61 - Modifica
all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio”.
SEZIONE II - Modifiche della
legge regionale 22
maggio 1997, n. 15 “Allevamento per fini espositivi ornamentali o
amatoriali di specie ornitiche non cacciabili nate in cattività”
e successive modificazioni
Art. 62 - Modifiche al titolo
e all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
“Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie
ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 63 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
“Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie
ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
Art. 64 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
“Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie
ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 , in
fine, sono aggiunte le seguenti parole: “o dalla Federazione
italiana manifestazioni ornitologico venatorie (FIMOV) o dalla Federazione
italiana ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla
Confederazione ornitologica mondiale (COM)”.
Art. 65 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 15
“Allevamento per fini espositivi ornamentali o amatoriali di specie
ornitiche non cacciabili nate in cattività”.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di pesca
Art. 66 - Modifica
dell'articolo 5 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.
CAPO V - Disposizioni per il
riconoscimento delle enoteche regionali
Art. 67 - Riconoscimento delle
enoteche regionali.
1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e favorire la
valorizzazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate
(VQPRD) e con indicazione geografica, nonché degli altri prodotti
agroalimentari a indicazione di origine e di qualità così come
definiti dalla lettera e) del comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 e successive modificazioni, nell’ambito della
promozione turistica e culturale del territorio, riconosce, quali enoteche
regionali, quelle che svolgono le attività e sono in possesso dei
requisiti di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.
2. Le enoteche regionali, ai fini del riconoscimento, svolgono le seguenti
attività:
a) la promozione della conoscenza dei vini e degli altri prodotti di cui al
comma 1, anche attraverso iniziative di degustazione guidata,
manifestazioni a carattere enogastronomico, incontri e conferenze,
organizzazione di visite sul territorio;
b) l’informazione sulle caratteristiche dei vini e degli altri
prodotti del territorio, di cui al comma 1, anche attraverso la produzione
e la distribuzione di supporti a carattere informativo;
c) le iniziative per la conservazione e documentazione di elementi di
cultura rurale veneta e delle attività agricole ed enologiche del
passato.
3. Ai fini del riconoscimento, le enoteche regionali devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico;
b) assumere forma societaria, prevedendo nel proprio statuto lo svolgimento
delle attività di cui al comma 2;
c) disporre di spazi adeguati per l’esposizione dei prodotti,
l’accoglienza al pubblico, la degustazione e la vendita;
d) prevedere, nella propria composizione societaria, la partecipazione di
almeno due delle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici, consorzi di
tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli
o associati;
e) dotarsi di un disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la
gestione delle enoteche regionali, sulla base del disciplinare-tipo di cui
al comma 4.
4. La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il disciplinare-tipo per la costituzione, la
realizzazione e la gestione delle enoteche regionali, definendo
altresì le modalità per il riconoscimento delle stesse.
CAPO VI - Norma finale
Art. 68 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’articolo 31 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
( 2) Testo riportato
all’articolo 35 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
( 3) Testo riportato dopo il comma 1
dell’articolo 6 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 .
( 4) Testo riportato
all’articolo 16 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 .
( 5) Testo riportato
all’articolo 18 legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 .
( 6) Testo riportato dopo il comma 1
dell’articolo 3 bis legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 1
dell’articolo 5 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 1
dell’articolo 12 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 9) Testo riportato
all’articolo 13 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 10) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 16 legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 .
( 11) Testo riportato alla lett.
b) comma 1 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 12) Testo riportato alla lett.
f) comma 1 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 13) Testo riportato alla lett.
e) comma 3 articolo 2 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 14) Testo riportato al comma 2
articolo 17 legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 15) Testo riportato
all’articolo 17 bis legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 16) Testo riportato
all’articolo 19 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 17) Testo riportato alla lett.
b) comma 2 articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 18) Testo riportato dopo la
lett. b) comma 2 articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 19) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 20 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 20) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 25 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 21) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 26 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 22) Testo riportato dopo
l’articolo 26 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 23) Testo riportato prima della
lett. a) comma 1 articolo 27 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 24) Testo riportato
all’articolo 30 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 25) Testo riportato
all’articolo 44 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 26) Testo riportato dopo
l’articolo 47 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 27) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 48 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 28) Testo riportato dopo il
comma 5 bis dell’articolo 48 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 29) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 58 ter legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 30) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 58 ter legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 31) Testo riportato
all’articolo 59 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 32) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 60 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 33) Testo riportato dopo
l’articolo 65 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 34) Testo riportato
all’articolo 71 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 35) Testo riportato
all’articolo 72 legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 36) Testo riportato
all’articolo 72 bis legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
( 37) Testo riportato
all’articolo 9 legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 38) Testo riportato dopo
l’articolo 9 legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 .
( 39) Testo riportato dopo
l’articolo 2 legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 40) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 7 legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 .
( 41) Testo riportato al titolo
della legge regionale
22 maggio 1997, n. 15 .
( 42) Testo riportato
all’articolo 1 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 .
( 43) Testo riportato
all’articolo 2 legge regionale 22 maggio 1997, n. 15 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 (BUR
n. 62/2008)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2007 IN
MATERIA DI FORESTE, USI CIVICI, AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
foreste e di usi civici
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di agricoltura
-
-
SEZIONE I - Modifiche della
legge
regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli
interventi in agricoltura”e successive modificazioni.
-
-
Art. 16 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 18 - Modifiche
dell’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 22 - Modifiche
dell’articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 23 - Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 26 bis nella legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 29 - Modifiche
dell’articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 30 - Modifiche
dell’articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 "Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 32 - Abrogazione
dell’articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 34 - Inserimento
dell’articolo 47 bis nella legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 35 - Modifiche
dell’articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 36 - Modifiche
dell’articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 38 - Modifiche
dell’articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 40 - Modifiche
dell’articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 42 - Inserimento
dell’articolo 65 bis nella legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e abrogazione dell’articolo 13 della
legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2006”.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
Art. 46 - Modifiche
all’articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura”.
-
SEZIONE II - Modifiche
della legge regionale 18 novembre 2005, n.
16 “Disposizioni transitorie in materia di termini
previsti dai primi bandi di attuazione del Piano di sviluppo
rurale 2000-2006 relativi alla misura 1 “Investimenti nelle
aziende agricole” e alla misura 2 “Insediamento dei
giovani in agricoltura” ”
-
-
SEZIONE III - Modifica
della legge regionale 12 aprile 1999, n.
19 “Norme per la tutela e la valorizzazione della
produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali”
-
-
SEZIONE IV - Disposizioni in
materia di regole
-
-
SEZIONE V - Disposizioni in
materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e
aziendali
-
-
SEZIONE VI - Modifiche
della legge regionale 18 aprile 1994, n.
23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”
-
-
Art. 52 - Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 53 - Inserimento
dell’articolo 2 bis nella legge regionale 18 aprile
1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 54 - Modifiche
dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura".
-
Art. 55 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 56 - Modifica
dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 57 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 58 - Modifiche
dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 59 - Modifica
dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura".
-
SEZIONE VII - Disciplina delle
sanzioni in materia di riproduzione animale
-
-
CAPO III - Disposizioni in materia
di prelievo venatorio e allevamento di specie ornitiche
-
-
CAPO IV - Disposizioni in materia
di pesca
-
-
CAPO V - Disposizioni per il
riconoscimento delle enoteche regionali
-
-
CAPO VI - Norma finale
-
|
|