 |
Contenuti:
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 19 (BUR n. 95/2008)
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 19 (BUR n. 95/2008) [sommario] [RTF]
NORME
IN MATERIA DI PLURALISMO INFORMATICO, DIFFUSIONE DEL RIUSO E ADOZIONE DI
FORMATI PER DOCUMENTI DIGITALI APERTI E STANDARD NELLA SOCIETÀ
DELL’INFORMAZIONE DEL VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di favorire la partecipazione alla vita democratica e la
fruibilità dei servizi pubblici da parte dei cittadini e delle
imprese, l'abbattimento delle barriere tecnologiche che ostacolano la
diffusione della conoscenza e l'innovazione tecnologica nonché il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e in
considerazione delle positive ricadute sulla concorrenza e la trasparenza
del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, la
Regione del Veneto:
a) promuove lo sviluppo locale della società dell'informazione e la
realizzazione di un sistema regionale integrato e interoperabile, mediante
la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione,
secondo criteri di efficacia, efficienza, congruità e ottimizzazione
dell'impiego delle risorse nel settore delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione (ICT);
b) sostiene il pluralismo informatico attraverso l'impiego e la diffusione
di formati aperti;
c) predilige l’uso di software libero, nel rispetto del principio
costituzionale di buon andamento e del principio di economicità
dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2 - Soggetti
destinatari.
1. La presente legge si applica alle azioni e agli interventi della Regione
del Veneto e degli enti pubblici e privati, comunque denominati, sui quali
la medesima esercita poteri di indirizzo e controllo.
Art. 3 - Pluralismo informatico
e formati aperti.
1. Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso
all'informazione pubblica attraverso il pluralismo informatico, la Regione
del Veneto promuove e incentiva l'uso di formati digitali aperti e non
proprietari, per la documentazione elettronica e per le basi di dati.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti di
cui all'articolo 2:
a) persegue, nelle forme e nei limiti previsti dalla disciplina vigente, la
rimozione delle barriere all'accesso alle informazioni, mediante l'adozione
di formati standard per la predisposizione dei programmi e delle
piattaforme e con l'impiego ottimale dei software a codice sorgente aperto
e chiuso;
b) concorre alla diffusione dell'uso di formati standard e di codici
sorgente aperti;
c) impiega almeno un formato di dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo
68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice
dell’amministrazione digitale” nelle operazioni di
memorizzazione e pubblicazione dei propri documenti, al fine di garantirne
la disponibilità e fruibilità.
Art. 4 - Archivi
elettronici.
1. Gli archivi elettronici di ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2
sono strutturati secondo criteri di interoperabilità mediante
protocolli aperti, in modo da consentire agli altri soggetti di cui
all'articolo medesimo e agli enti locali del territorio veneto l'accesso ai
relativi dati, in conformità alla disciplina vigente in materia di
protezione dei dati personali e nel rispetto dei limiti di
conoscibilità dei dati stabiliti dalla disciplina vigente.
2. Ai fini dell'interoperabilità di cui al comma 1, non è
consentita alcuna limitazione tecnica e giuridica, derivante da brevetti,
licenze o marchi comunque denominati.
Art. 5 - Riuso e valutazione
comparativa delle soluzioni.
1. In occasione dell'acquisizione dei programmi informatici, i soggetti di
cui all'articolo 2, in conformità all'articolo 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e in relazione alle proprie esigenze,
effettuano una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico. Tale
valutazione dovrà essere svolta analizzando anche gli impatti
organizzativi delle diverse soluzioni considerate, comprese, ove
disponibili, soluzioni a codice sorgente aperto o a licenza libera.
2. Laddove i soggetti di cui all’articolo 2 intendano avvalersi di un
software che sia non sottoposto a licenza di software libero, non a codice
aperto e non disponibile con il riuso, dovranno motivare la scelta.
3. La Regione del Veneto, nella produzione e gestione di servizi di
interoperabilità e di applicativi, si impegna a realizzare e a cedere
in riuso programmi software basati su codice sorgente aperto e
sull'utilizzo di protocolli e formati, standard ed aperti.
4. La Giunta regionale determina le modalità con cui in particolare
vengono svolte le seguenti attività:
a) censire, aggiornare, gestire e pubblicizzare una mappa delle richieste,
delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;
b) favorire la diffusione dei programmi riusabili e a codice aperto anche
collaborando con i soggetti di cui all'articolo 2 nella definizione delle
attività di cui al presente comma;
c) promuovere attività di formazione e informazione dirette alle
amministrazioni locali e alle piccole e medie imprese (PMI);
d) promuovere forme di coordinamento interregionale e di collaborazione con
le amministrazioni locali e con altri soggetti pubblici e privati del
territorio veneto, operanti nel settore.
Art. 6 - Linee guida per lo
sviluppo della società dell'informazione.
1. La Regione del Veneto definisce le modalità e le iniziative
tecniche, finanziarie e organizzative necessarie per il conseguimento delle
finalità di cui all'articolo 1 mediante l'adozione di apposite linee
guida per lo sviluppo della società dell'informazione, approvate dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e
aggiornate di norma con cadenza triennale.
Art. 7 - Incentivazione alla
ricerca ed allo sviluppo.
1. La Giunta regionale, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo
della società dell'informazione di cui all’articolo 6, approva
un programma di ricerca specifico per lo sviluppo di programmi per
elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 8 - Norme transitorie.
1. La Giunta regionale approva le linee guida di cui all'articolo 6 entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione del Veneto adegua le strutture informatiche e le competenze
professionali necessarie per il conseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificati in euro 160.000,00 per l'esercizio 2008 e euro 70.000,00 per
l'esercizio 2009, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse allocate
nell'upb U0027 “Servizi per l'informatica e la statistica” del
bilancio pluriennale 2008-2010.
SOMMARIO
|
|