 |
Contenuti:
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 (BUR n. 8/2010)
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 (BUR n. 8/2010) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, n. 55
“INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA
DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ”
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali,
riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale
forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori
di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e
culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a
consentire l’accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire
uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione
e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro
opera in tali attività.
2. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:
a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire
acquisti responsabili;
b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con
quanto previsto dall’ articolo 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55
“Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura
di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la presente legge
individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e
definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza,
gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.
Art. 2 - Il commercio equo e
solidale.
1. Il commercio equo e solidale è un’attività di
cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi
di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo
organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e
migliorare il loro accesso al mercato, quando l’attività sia
realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e
l’acquirente, aventi i seguenti contenuti:
a) il pagamento di un prezzo equo;
b) misure a carico dell’acquirente per il graduale miglioramento
della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore
o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della
comunità locale cui il produttore appartiene;
c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
e) l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione
internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori,
in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e
di rispettarne i diritti sindacali.
2. La proposta contrattuale dell’acquirente è accompagnata
dall’offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al
momento dell’ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a
sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale
offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto,
indicandone i motivi.
Art. 3 - Il prezzo equo.
1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle
parti all’esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza
e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal
produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla
valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l’impresa del
produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera
produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all’entità dei prodotti venduti il prezzo deve
essere idoneo a generare per l’impresa del produttore un reddito da
destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in
misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di
coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle
parti nel contratto.
Art. 4 - Istituzione
dell’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale.
1. É istituito, presso la struttura regionale competente,
l’elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e
solidale.
2. Sono iscritti nell’elenco regionale previsto dal comma 1 i
soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in
forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a
base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale
e appartengono ad una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso dell’accreditamento rilasciato, nel rispetto
degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio
equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente
rappresentativi;
b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni
attuative previste dall’articolo 9.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell’elenco regionale
sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall’articolo
9.
Art. 5 - Individuazione dei
prodotti del commercio equo e solidale.
1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una
delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un’organizzazione del commercio equo e
solidale, accreditata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade
Labelling Organizations International (FLO) attraverso l’attribuzione
di un marchio di garanzia.
Art. 6 - Interventi per la
diffusione del commercio equo e solidale.
1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste
dall’articolo 1:
a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte
a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere
nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di
consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli
effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e
commercializzazione;
b) promuove e sostiene in particolare iniziative di informazione e
sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati
con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade
Labelling Organizations International (FLO);
c) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole,
finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle
scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e
sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
d) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i
volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
e) promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale e la fiera
del commercio equo e solidale previste dagli articoli 7 e 8;
f) promuove e sostiene la creazione sulla rete internet di un portale
regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in
materia di commercio equo e solidale;
g) concede alle organizzazioni iscritte nell’elenco regionale
previsto dall’articolo 4 finanziamenti a fondo perduto, fino ad un
massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a
investimenti materiali e immateriali, funzionali all’espletamento
dell’attività dell’organizzazione, per apertura e
ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni
informatiche;
h) promuove e sostiene l’utilizzo dei prodotti del commercio equo e
solidale nell’ambito delle attività degli enti pubblici, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da
terzi;
i) promuove e sostiene iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e
sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e
solidale previsti dall’articolo 5.
2. L’iscrizione nell’elenco regionale previsto
dall’articolo 4 è condizione necessaria per l’accesso ai
finanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 7 - Giornata regionale del
commercio equo e solidale.
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione
del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, con specifici
contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte
nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4, una o più
giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la
comunità veneta e la realtà del commercio equo e solidale.
Art. 8 - Fiera del commercio
equo e solidale.
1. La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici
contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni
iscritte nell’elenco regionale previsto dall’articolo 4 per la
promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.
Art. 9 - Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del
commercio equo e solidale nell’elenco regionale previsto
dall’articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e
cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti
dagli articoli 6, 7 e 8.
Art. 10 - Notifica delle azioni
configurabili come aiuti di Stato.
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad
eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto
di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l’acquisizione del
parere di compatibilità da parte della Commissione europea è
oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto.
Art. 11 - Modifiche alla
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei
diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la
solidarietà”.
1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’ articolo 5 della
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 , è inserita la seguente lettera:
omissis ( 1)
2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’ articolo 14 della
legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 , è inserita la seguente lettera:
omissis ( 2)
3. Al comma 3 dell’ articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 ,
le parole: “ La designazione dei componenti di cui alle lettere c),
d), e), f), i), l)” sono sostituite dalle seguenti: “ La
designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i),
l)”.
4. L’ articolo
20 della legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 , è così sostituito:
omissis ( 3)
5. La designazione prevista dal comma 2 è effettuata a decorrere dalla
nona legislatura.
Art. 12 - Norma transitoria.
1. Fino all’istituzione dell’elenco regionale previsto
dall’articolo 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla
presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro,
organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un
ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel
territorio regionale e sono iscritti nel registro italiano delle
organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall’esercizio
2010, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2010, mediante prelevamento di euro
200.000,00 dalle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, del bilancio di previsione per
l’anno 2010 e contestuale aumento dell’upb U0013 “Diritti
umani, cooperazione e solidarietà internazionale”;
b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, con le risorse allocate nell’upb
U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà
internazionale” del bilancio pluriennale 2010-2012.
Art. 14 - Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a
decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al
“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e
pluriennale 2010-2012”.
Note
( 1) Testo riportato dopo la lett.
g), del comma 2, dell’art. 5, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
( 2) Testo riportato dopo la lett.
h), del comma 2, dell’art. 14, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
( 3) Testo riportato all’art.
20, della legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 .
SOMMARIO
|
|