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Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010)
Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BUR n. 21/2010) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA FUNERARIA
CAPO I - Finalità, istituzioni ed
operatori
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della
salute pubblica nell’ambito delle funzioni e dei servizi correlati al
decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni
religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere
liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.
2. La Regione del Veneto promuove l’informazione sulla cremazione e
su forme di sepoltura di minore impatto per l’ambiente, nel rispetto
dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.
Art. 2 - Compiti della
Regione.
1. La Regione esercita compiti di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie
disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di
efficacia e di efficienza della vigilanza sanitaria.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce:
a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;
d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;
e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per
l’esercizio dell’attività funebre;
f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle
private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;
g) l’elenco delle malattie infettive che richiedono particolari
prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione.
Art. 3 - Compiti dei comuni.
1. Il comune assicura la sepoltura o la
cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel
proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con
altri comuni, di cimiteri e di crematori ed in particolare:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel
rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;
d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di
stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari,
nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio
dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:
a) stabilisce l’ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo
dei cimiteri, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;
b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di
trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle
sepolture private;
d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del
servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;
e) fissa le prescrizioni relative all’affidamento e alle
caratteristiche delle urne cinerarie;
f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell’ossario
comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per
tumulazione.
3. Il comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti
igienico sanitari, dell’azienda ULSS.
Art. 4 - Compiti delle aziende
ULSS.
1. L’azienda ULSS:
a) assicura il servizio di medicina necroscopica di cui all’articolo
9;
b) impartisce prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare
nei casi previsti agli articoli
51 e 52;
c) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
d) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla
presente legge.
Art. 5 - Attività
funebre.
1. L’attività funebre è
l’attività che comprende ed assicura in forma congiunta
l’espletamento delle seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle
pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze
funebri;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad
esclusione dei prodotti lapidei;
c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
d) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di cadaveri, su disposizioni dell’autorità
giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
2. Lo svolgimento dell’attività funebre è autorizzato dal
comune ove ha sede commerciale l’impresa richiedente, sulla base del
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e).
3. È vietata l’intermediazione nell’attività funebre.
Il conferimento dell’incarico per il disbrigo delle pratiche
amministrative, la vendita delle casse ed articoli funebri e ogni altra
attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede
autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro
luogo purché non all’interno di strutture sanitarie e socio
assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture
obitoriali e di cimiteri.
4. L’attività funebre è incompatibile con la gestione del
servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, è invece compatibile
con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.
5. Il comune verifica la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali
previsti nell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività funebre.
6. Lo svolgimento dell’attività di trasporto a pagamento non
connesso con attività funebre è ammesso solo per il trasporto di
feretro chiuso; il trasporto a pagamento è escluso durante il periodo
di osservazione di cui all’articolo 10.
7. Per l’esercizio del trasporto di cui al comma 6, è necessaria
l’autorizzazione del comune ove ha sede l’impresa commerciale,
sulla base dei requisiti stabiliti per gli esercenti l’attività
funebre.
Art. 5 bis - Deroghe per i
comuni montani. (1)
1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi
dell’ articolo
1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2
“Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura
di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori
montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con
popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa
deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di
attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio
obitoriale di cui all’articolo 5, comma 4.
2. Ai fini dell’applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni
interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.
CAPO II - Definizioni, adempimenti e
trattamenti conseguenti alla morte
Art. 6 - Definizioni di cadavere
e di resti mortali.
1. Per cadavere si intende il corpo umano
privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.
2. Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione
di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione,
corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione,
pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.
Art. 7 - Accertamento di
morte.
1. Dopo la dichiarazione o l’avviso di
morte, secondo le modalità stabilite dalle norme
sull’ordinamento di stato civile, il medico necroscopo procede
all’accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.
2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trentasei ore e
non prima di otto ore dalla constatazione del decesso.
Art. 8 - Denuncia della causa di
morte.
1. La denuncia della causa di morte di cui all’articolo 103 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie” è fatta dal medico curante entro ventiquattro
ore dall’accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta
causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte
dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno
l’obbligo di denuncia della causa di morte.
Art. 9 - Medico necroscopo.
1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati
dall’azienda ULSS tra i medici dipendenti o convenzionati con il
servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la
tempestività e l’ottimale distribuzione territoriale del
servizio.
Art. 10 - Periodo di
osservazione.
1. Il periodo di osservazione è il
periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non
ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene
assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo
ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione
non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del
certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le
procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 “Norme per
l’accertamento e la certificazione di morte” e dal decreto del
Ministro della salute 11 aprile 2008 “Aggiornamento del decreto 22
agosto 1994, n. 582 relativo al: “Regolamento recante le
modalità per l’accertamento e la certificazione di
morte””.
4. L’osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente
alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
a) presso il domicilio del defunto, salvo che l’abitazione venga
dichiarata inadatta dall’azienda ULSS;
b) presso la struttura obitoriale;
c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere
sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella
frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso
apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.
Art. 11 - Trasferimento durante
il periodo di osservazione.
1. Durante il periodo di osservazione, di
cui all’articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi
titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto,
alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune
diverso.
2. L’impresa funebre che esegue il trasferimento comunica
tempestivamente all’ufficiale di stato civile e al medico necroscopo
la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per
l’osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere
è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che
non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di
pregiudizio per la salute pubblica.
Art. 12 - Rinvenimento di
cadavere, di resti mortali e di ossa umane.
1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di
parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta
informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione
all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e
all’azienda ULSS. ( 2)
Art. 13 - Tanatoprassi e
tanatocosmesi.
1. I trattamenti di tanatoprassi e
tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso
il periodo di osservazione di cui all’articolo 10 e dopo
l’effettuazione della visita necroscopica di cui all’ articolo 7.
2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei
limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 14 - Rilascio di cadaveri
a scopo di studio.
1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l’utilizzo del
proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i
congiunti o conviventi ne danno comunicazione al comune, che rilascia
l’autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese
dell’istituto ricevente.
CAPO III - Servizio obitoriale,
casa funeraria e sala del commiato
Art. 15 - Strutture
obitoriali.
1. Sono strutture obitoriali:
a) i locali all’interno della struttura sanitaria o socio
assistenziale che ricevono le persone decedute all’interno della
struttura;
b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le
persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in
abitazioni, se richiesto dai familiari.
2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla
Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, lettera b).
3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle
seguenti funzioni:
a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
b) il riscontro diagnostico;
c) le autopsie giudiziarie;
d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione
dell’autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
e) le iniezioni conservative di cui all’ articolo 20;
f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.
4. Il comune può istituire il deposito di osservazione e
l’obitorio unicamente nell’ambito del cimitero o presso gli
ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
5. L’addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico
servizio.
Art. 16 - Casa funeraria.
1. La casa funeraria è la struttura
gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l’attività funebre
che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo
svolgimento delle seguenti funzioni:
a) osservazione del cadavere;
b) trattamento conservativo;
c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
d) custodia ed esposizione del cadavere;
e) attività proprie della sala del commiato.
2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta
regionale ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, lettera c) e la gestione è subordinata
ad autorizzazione del comune.
3. Le case funerarie devono essere ubicate ad una distanza minima di metri
cinquanta dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai
crematori.
4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con comuni e
strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio
obitoriale.
Art. 17 - Sala del
commiato.
1. La sala del commiato è la struttura
destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e
tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la
celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.
2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale
ai sensi dell’ articolo
2, comma 2, lettera c), la gestione è soggetta a comunicazione al
comune nelle forme previste dal regolamento comunale.
3. La sala del commiato, quando non è all’interno della
struttura sanitaria o socio assistenziale, deve essere ubicata ad una
distanza non inferiore a metri cinquanta dalle strutture sanitarie
pubbliche e private.
CAPO IV - Trasporto funebre
Art. 18 - Definizione di
trasporto funebre.
1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti
mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di
sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o
socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla
struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce
trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui
all’articolo 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in
cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del
parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
Art. 19 - Caratteristiche
delle casse.
1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di
tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di
combustibilità, ai fini del trasporto, dell’inumazione, della
tumulazione o della cremazione all’interno del territorio regionale,
sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma
2, lettera d).
Art. 20 - Iniezioni
conservative.
1. Per il trasporto del cadavere da comune
a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui
all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia
mortuaria”.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è
previsto da trattati internazionali per il trasporto all’estero,
ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione
del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2,
è effettuato, con personale appositamente formato, dall’impresa
funebre che provvede al confezionamento del feretro.
Art. 21 - Responsabilità
del trasporto di cadavere e di resti mortali.
1. Il trasporto funebre è servizio di
interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai
sensi dell’articolo 23.
2. L’addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All’atto della chiusura del feretro la verifica
dell’identità del defunto e la regolarità del
confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono
effettuati direttamente dall’addetto al trasporto, il quale dichiara
l’avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
Art. 22 - Trasporto di ossa e
di ceneri.
1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure
precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti
mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di
ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi
propri.
Art. 23 - Autorizzazione al
trasporto funebre.
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla
cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche
come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un
comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione,
l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di
destinazione.
Art. 24 - Mezzi di trasporto
funebre e relative rimesse.
1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò
destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi
dell’ articolo 2, comma
2, lettera d).
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di
attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
Art. 25 - Prodotti del
concepimento.
1. L’azienda ULSS rilascia il nulla
osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del
concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti
dall’ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la
sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei
familiari con mezzi propri.
CAPO V - Trasporto internazionale
Art. 26 - Trasporto funebre
tra Stati.
1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all’accordo
stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in
Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 “Approvazione
dell’accordo internazionale concernente il trasporto delle salme,
stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937”, sono soggetti
all’osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto
accordo.
2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto
dall’accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per
l’estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per
l’introduzione nel territorio nazionale, dall’autorità del
luogo da cui il cadavere viene estradato.
3. Per l’introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non
aderenti all’accordo di cui al comma 1, l’interessato alla
traslazione presenta all’autorità consolare italiana apposita
domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute.
Il comune dove è diretto il cadavere concede l’autorizzazione
informando l’autorità consolare.
4. Per l’estradizione, l’autorizzazione è rilasciata dal
comune di partenza, previo nulla osta dell’autorità consolare
dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche
della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del
trasporto all’estero, sono certificate dall’azienda ULSS.
CAPO VI - Cimiteri e destinazione
dei cadaveri e delle ceneri
SEZIONE I - Costruzione,
requisiti, servizi dei cimiteri
Art. 27 - Costruzione dei
cimiteri.
1. Ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” ogni
comune ha l’obbligo di realizzare almeno un cimitero.
2. Il comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno
di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione
per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri
è disposta dal comune previo parere dell’azienda ULSS.
Art. 28 - Gestione dei
cimiteri.
1. Il comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può
affidare la gestione dei cimiteri nei modi previsti per i servizi pubblici
locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e
comunitaria vigente.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l’attività
funebre e con l’attività commerciale marmorea e lapidea interna
ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei
territori classificati montani ai sensi dell’ articolo 1, comma 3
della legge regionale
18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro
associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti,
approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare
alla Regione. ( 3)
3. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del
servizio conserva per ogni cadavere, l’autorizzazione rilasciata
dall’ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati
riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le
relative variazioni.
Art. 29 - Area di
rispetto.
1. L’area di rispetto, definita dall’articolo 338 del regio
decreto n. 1265/1934, come modificato dall’articolo 4 della legge 30
marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri” e dall’articolo 28 della legge
1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti” è individuata considerando:
a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;
b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;
c) la presenza di servizi ed impianti tecnologici all’interno del
cimitero con le relative distanze di rispetto.
Art. 30 - Requisiti minimi.
1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) una camera mortuaria;
d) un ossario comune;
e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni
locali, nel cimitero sono realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette ossario;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
Art. 31 - Camera
mortuaria.
1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri
prima della sepoltura o della cremazione.
Art. 32 - Ossario comune.
1. L’ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle
ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed
estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la
collocazione in altra sepoltura.
Art. 33 - Cinerario
comune.
1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso
in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.
SEZIONE II - Inumazioni e
tumulazioni cimiteriali
Art. 34 - Diritto di
sepoltura.
1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel
territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute
fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già
residenti nel comune che hanno stabilito la propria residenza presso
strutture socio assistenziali situate fuori comune;
d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non
residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a
sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
e) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui
all’ articolo 25.
Art. 35 - Identificazione
della sepoltura.
1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo
distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione,
è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti
atmosferici.
Art. 36 - Inumazione.
1. L’inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le
caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui
all’ articolo 3, comma
1, lettera c), per il tempo necessario a consentire la completa
mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci
anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per
struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche
e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi
in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di
continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento
comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei
feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine
della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione
del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a
cinque anni.
Art. 37 - Tumulazione.
1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo
avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di
cui all’ articolo 3,
comma 1, lettera c), per esservi conservato per un periodo di almeno venti
anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la
normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.
Art. 38 - Sepoltura privata
nel cimitero.
1. Il comune può concedere a privati e ad enti l’uso di aree per
sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite
per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle
altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a
persone o ad enti con fini di lucro.
SEZIONE III - Esumazioni ed
estumulazioni
Art. 39 - Esumazioni.
1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni
dall’inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno
e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di
ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole
dell’azienda ULSS, il comune può stabilire un tempo di rotazione
minore o maggiore.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere
del turno ordinario, quando non sono disposte dall’autorità
giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta
in volta necessarie, sentita l’azienda ULSS.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il
completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
Art. 40 - Estumulazione.
1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private,
sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di
mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello
scadere della concessione, quando non sono disposte
dall’autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che
prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l’azienda
ULSS.
Art. 41 - Destinazione delle
ossa e dei resti mortali.
1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in
occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e
depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi hanno
interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all’articolo
30, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta
con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la
collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a feretri di
congiunti.
2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte
nell’ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali
provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le
modalità previste dall’articolo 3, comma 1, lettera g), della
legge n. 130/2001.
SEZIONE IV - Tumulazioni
extracimiteriali
Art. 42 - Cappella privata
fuori del cimitero.
1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste
dall’articolo 340, secondo comma, del regio decreto n. 1265/1934,
destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero,
ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata
dal comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di
proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a
quella definita per i cimiteri dall’articolo 338 del regio decreto n.
1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di
inalienabilità.
Art. 43 - Tumulazione
privilegiata in luoghi diversi.
1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei
resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle
private di cui all’articolo 42, per onorare la memoria di chi ha
acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati
motivi di speciali onoranze.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base di
specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi
dell’ articolo 2, comma
2, lettera f).
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno
cinque anni dalla morte.
SEZIONE V - Cremazione e
destinazione delle ceneri
Art. 44 - Cremazione.
1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il
cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
Art. 45 - Crematori.
1. I crematori sono realizzati nell’ambito dell’area
cimiteriale e sono gestiti dai comuni, anche in associazione, direttamente
o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di
rilevanza economica, del rispetto della normativa statale e comunitaria
vigente.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della provincia che si avvale
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del
Veneto (ARPAV) ai sensi dell’ articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV)” e successive modificazioni sulla base dei criteri stabiliti
in sede nazionale con l’articolo 8 della legge n. 130/2001.
Art. 46 - Autorizzazione alla
cremazione.
1. L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata
dall’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto
della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa
acquisizione del certificato necroscopico, come previsto
dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la
certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
Art. 47 - Espressione di
volontà.
1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla
cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità
previste dall’articolo 3 della legge n. 130/2001.
Art. 48 - Registro per la
cremazione.
1. É istituito presso ogni comune il
registro per la cremazione.
2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha
manifestato la propria volontà di essere cremato.
3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato
l’atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo
le forme prescritte dall’articolo 602 del codice civile; a tale scopo
il comune predispone un modello di dichiarazione.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la
cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro
dell’atto di cui al comma 3.
Art. 49 - Consegna e
destinazione finale delle ceneri.
1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna
cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del
defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l’urna sigillata può essere consegnata agli
aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in
ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell’urna cineraria risulta da apposito verbale che,
redatto in triplice originale, indica la destinazione finale
dell’urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile
del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso
all’ufficiale dello stato civile che ha rilasciato
l’autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato
all’affidatario dell’urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire
mediante collocazione nelle celle di cui all’ articolo 30, comma 2, lettera c) o
mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì
ammessa la collocazione all’interno di loculi o tombe assieme a
feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell’urna cineraria al coniuge o ad altro
familiare avente diritto, all’esecutore testamentario o al
rappresentante legale dell’associazione riconosciuta che abbia tra i
propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel
registro di cui all’articolo 48 sono annotati:
a) numero progressivo e data;
b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
c) modalità di espressione della volontà;
d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei
luoghi e delle modalità prescelte;
e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell’esecutore delle
volontà del defunto cui viene consegnata l’urna;
f) cognome, nome, timbro e firma dell’addetto alla tenuta del
registro;
g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e
dal regolamento di polizia mortuaria di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera c).
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l’urna
è conservata è comunicata all’ufficiale dello stato civile
che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 50 - Dispersione delle
ceneri.
1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall’ufficiale dello
stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
a) in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei
cimiteri;
b) in natura;
c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei
tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri
abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della
strada”.
4. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto, con il
consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi
fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo
controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi
eventualmente presenti.
6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare
riferimento alle acque ad uso umano.
CAPO VII - Norme comuni
Art. 51 - Trattamenti
particolari.
1. In caso di morte per malattia infettiva
compresa nell’elenco di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera g), oppure quando il
cadavere è portatore di radioattività, l’azienda ULSS detta
le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del
procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta
tale circostanza dà tempestiva comunicazione all’azienda ULSS e
al comune.
Art. 52 - Restrizioni allo
svolgimento di onoranze funebri.
1. In presenza di grave rischio per la
salute pubblica il sindaco, su proposta dell’azienda ULSS, può
imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle
onoranze funebri.
Art. 53 - Sanzioni.
1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 7
dell’ articolo 5, al
comma 2 dell’ articolo
16 e agli articoli 10 e
11 comportano
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro
5.000,00.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’ articolo 13 comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
2.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e
delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 50, comportano
l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro
5.000,00.
4. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
“Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Il comune vigila sulla correttezza dell’esercizio
dell’attività funebre. Nello svolgimento
dell’attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone
direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di
qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la
realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è
altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato,
l’autorizzazione comunale all’attività funebre o al
trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l’autorizzazione
è revocata.
Art. 54 - Regime
transitorio.
1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
Veneto (BUR) delle disposizioni regionali di cui all’ articolo 2, continuano a trovare
applicazione le normative vigenti all’entrata in vigore della
presente legge.
2. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre
è d’obbligo la separazione societaria con proprietà
diverse, da attuare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, fatta salva l’eventuale scadenza originaria della
gestione antecedente a tale data.
3. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge
risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in
attività a condizione che il comune dichiari la relativa area come
area cimiteriale.
4. Le imprese che esercitano le attività di cui all’ articolo 5 devono adeguarsi ai
requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all’ articolo 2 entro i termini stabiliti
dalle stesse.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto della presente legge, i comuni istituiscono il registro
di cui all’ articolo
48, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella
presente legge.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto
dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad
applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione
del regolamento di polizia mortuaria” e successive modificazioni.
Art. 55 - Abrogazione.
Note
SOMMARIO
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