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Contenuti:
Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 29 (BUR n. 93/2010)
Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 29 (BUR n. 93/2010) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E
CULTURALE DELL’ANTIFASCISMO, DELLA RESISTENZA E DEI CORRELATI EVENTI
ACCADUTI IN VENETO DAL 1943 AL 1948
Art. 1
- Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale
dell’antifascismo e della resistenza, valori fondanti
dell’ordinamento costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi
accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
2. La Regione promuove
attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di
libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.
3. La Regione promuove,
altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla
diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi
nazifasciste in Veneto.
Art. 2 - Beneficiari.
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell’antifascismo
e della resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a) degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all’Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI),
per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali
eccidi nazifascisti;
b) di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si
occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia
dell’antifascismo in Veneto e dei correlati eventi accaduti in Veneto
dal 1943 al 1948.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e
archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole.
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a
disposizione dei beni immobili di proprietà regionale o derivanti da
apposite convenzioni con enti locali o altri enti.
Art. 3 - Contributi finanziari per iniziative e
progetti.
1. La Regione concede altresì contributi per la
realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di
cui all’articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate
attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma
associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti
dalla Regione del Veneto che perseguono statutariamente le finalità di
cui all’articolo 1.
2. I contributi regionali di cui al
comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle
finalità della presente legge, con particolare riguardo alle
attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione
del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al
movimento di liberazione in Veneto.
Art. 4 -
Iniziative dirette della Regione.
1. La Regione può altresì
realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri
enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del
Veneto, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la
diffusione dei valori dell’antifascismo e della resistenza, e la
conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
Art.
5 - Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei
contributi.
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare, provvede alla determinazione
dei criteri di concessione dei contributi, delle modalità di
presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione
dei contributi.
2. La Giunta regionale provvede
altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della
rendicontazione delle attività svolte dai soggetti beneficiari.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00
per l’esercizio 2011, si provvede mediante prelevamento di pari
importo dalla partita n. 2 “Interventi per la cultura”
dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e
contestuale incremento delle risorse per la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4
allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.
SOMMARIO
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