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Contenuti: Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977)

Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977) - Testo storico [sommario] [RTF][Testo da BUR]

DISCIPLINA E DELEGA DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE.

Art. 1
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o subdelegate, salvo il disposto del comma successivo, ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.
A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio.
Art. 2
Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in contrasto con la normativa richiamata al I comma.
Art. 3
Le spese per l'esercizio della delega sono stabilite forfettariamente in misura pari al 60 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun Ente delegato nel corso dell'anno.
Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti a norma delle vigenti disposizioni, saranno liquidate a cura degli Enti delegati sul 60 per cento di loro spettanza.
Gli Enti delegati trasmetteranno alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei contesti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli Enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla Tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione, detratte le spese d'esercizio nella misura sopra determinata.
Art. 4
La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g) dell'art. 32 dello Statuto, nonchè direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate.
Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.
Art. 5
Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
A decorrere dall'esercizio 1977 è iscritto nel Bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato:
Parte spesa
<< Corrispettivo ai Comuni e Province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie >> (con stanziamento pari al 60 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata).


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