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Legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 (BUR n. 4/1972)

Istituzione del servizio di tesoreria della Regione

Legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 (BUR n. 4/1972) (Abrogata)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE.

Legge abrogata dall’articolo 94, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 (BUR n. 4/1972)

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE.

Art. 1
A norma dell'art. 63 e dell'art. 57, terzo comma, dello Statuto è istituito il servizio di Tesoreria della Regione.
Art. 2
Il servizio di Tesoreria è affidato, a trattativa privata, ad azienda di credito con un ammontare di mezzi amministrati non inferiore a 500 miliardi e un patrimonio di almeno 5 miliardi o ad un Istituto o Organizzazione Consortile di aziende di credito, aventi complessivamente pari ammontare di mezzi amministrati e di patrimonio, che si rendano garanti della regolare gestione del servizio.
Art. 3
La Giunta predispone ed il Consiglio approva il capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.
La Giunta conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione.
Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione. La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4
La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di Tesoreria è esercitata dalla Giunta Regionale.



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