crv_sgo_leggi

Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 (BUR n. 43/1973)

Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale

Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 (BUR n. 43/1973) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 25/1973
S O M M A R I O
Legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 (BUR n. 43/1973)

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLAREGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE (1)


TITOLO I
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE

Art. 1 – Finalità della legge
La presente legge attua le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo terzo dello Statuto e stabilisce le norme per l’inquadramento del personale in servizio presso gli Uffici della Regione, alla data della sua entrata in vigore.
L’ordinamento definitivo degli Uffici e il ruolo organico definitivo saranno determinati con legge, in correlazione al conferimento delle deleghe di funzioni amministrative agli Enti locali, giusta il principio contenuto all’art. 118 della Costituzione della Repubblica e agli artt. 5 e 48 dello Statuto della Regione Veneto.
Eventuali riduzioni di organico e soppressione di uffici, conseguenti alla delega di cui al comma precedente, saranno disposti tenendo conto dei criteri di buon andamento e di efficienza della Amministrazione Regionale, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 2 – Organizzazione amministrativa della Regione
E’ istituita la Segreteria generale della programmazione.
Sono inoltre istituite:
1. la Segreteria regionale per i rapporti con gli Enti locali;
2. la Segreteria regionale per il territorio;
3. la Segreteria regionale per le attività produttive, settore primario e terziario;
4. la Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario;
5. la Segreteria regionale per i servizi sociali.
Sono altresì istituiti:
- la Segreteria della Giunta
- il Gabinetto e la Segreteria particolare del Presidente della Regione.
E’ infine istituita la Segreteria generale del Consiglio a livello di Segreteria regionale.
Art. 3 – Segreteria generale della programmazione
La Segreteria generale della programmazione:
a) assiste agli organi della Regione nella preparazione degli atti e documenti della programmazione ed inoltre per quanto attiene:
- all’esercizio del potere di iniziativa legislativa;
- all’elaborazione delle disposizioni esecutive di attuazione delle leggi e dei provvedimenti regionali approvati dal Consiglio;
- all’adozione dei provvedimenti di attuazione dei programmi approvati dal Consiglio;
- all’elaborazione dei piani e programmi generali e particolari, economici e territoriali;
- alla redazione del bilancio e del rendiconto della Regione;
- alla redazione della relazione annuale sull’attività amministrativa regionale;
b) coordina l’attività delle dipendenti segreterie regionali e ne definisce gli indirizzi operativi;
c) assicura l’espletamento degli affari generali della Regione e l’osservanza dei piani e programmi regionali, e ne controlla l’attuazione;
d) svolge le funzioni amministrative di sua competenza, nelle materie stabilite all’art. 5;
e) propone alla Giunta i criteri per l’attuazione, il funzionamento e l’aggiornamento dell’organizzazione amministrativa della Regione e per l’attuazione delle competenze nei casi non previsti dalla legge.
Art. 4 – Segreterie regionali
Le Segreterie regionali, sulla base delle direttive impartite dalla giunta regionale, nell’ambito delle competenze rispettivamente determinate dai singoli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, curano l’istruttoria, la predisposizione e la esecuzione dei provvedimenti della Giunta ed esercitano le funzioni amministrative ad esse delegate.
Quando per un adempimento siano state impegnate due o più Segreterie regionali, i dirigenti di queste ne rispondono congiuntamente.
Art. 5 – Competenze e organizzazione della segreteria generale della programmazione
Sono assegnati alla competenza della Segreteria generale della programmazione oltre a quanto previsto dall’art. 3:
a) i problemi del lavoro;
b) le finanze, i tributi e la ragioneria generale;
c) il personale;
d) il demanio, il patrimonio ed il provveditorato;
e) la stampa, la documentazione e l’informazione;
f) i rapporti con l’Amministrazione Statale e con le Regioni.
La Segreteria generale della programmazione si articola in:
1. Dipartimento piani, programmi e legislativo;
2. Dipartimento per l’organizzazione generale amministrativa e tecnica, gli affari legali, il demanio e patrimonio;
3. Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;
4. Dipartimento per il personale;
5. Dipartimento per i problemi del lavoro;
6. Dipartimento per l’informazione;
7. Dipartimento per i rapporti con l’Amministrazione Statale e con le Regioni.
Art. 6 – Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per i rapporti con gli Enti locali
Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per i rapporti con gli Enti locali:
a) le circoscrizioni comunali;
b) la polizia locale urbana e rurale;
c) la delega di funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali;
d) il coordinamento dell’attività degli organi di controllo.
La Segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali si articola in:
1. Dipartimento per gli enti locali e per la delega di funzioni amministrative;
2. Dipartimento per il coordinamento della funzione di controllo.
Art. 7 – Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per il territorio
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per il territorio:
a) l’urbanistica e l’ecologia;
b) gli acquedotti e i lavori pubblici;
c) la viabilità, la navigazione interna, i porti lacuali, i trasporti pubblici.
La Segreteria regionale per il territorio si articola in:
1. Dipartimento per l’urbanistica e l’ecologia;
2. Dipartimento per i lavori pubblici;
3. Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
Art. 8 – Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario:
a) l’agricoltura e le attività speciali ad essa connesse;
b) la caccia e la pesca nonché la salvaguardia del patrimonio della flora e della fauna;
c) l’economia montana e le foreste;
d) il commercio;
e) il turismo e l’industria alberghiera.
La Segreteria regionale per le attività produttive, settori primario e terziario, si articola in:
1. Dipartimento per l’agricoltura;
2. Dipartimento per i servizi speciali dell’agricoltura;
3. Dipartimento per le foreste e l’economia montana;
4. Dipartimento per il commercio;
5. Dipartimento per il turismo.
Art. 9 – Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario:
a) l’industria;
b) le fiere ed i mercati;
c) l’artigianato;
d) le attività estrattive nelle cave, torbiere;
e) le acque minerali e termali.
La Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario, si articola in:
1. Dipartimento per l’industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
2. Dipartimento per l’artigianato, fiere e mercati.
Art. 10 – Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per i servizi sociali
Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per i servizi sociali:
a)l’assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera;
b)l’assistenza sociale;
c)l’assistenza scolastica;
d)i servizi veterinari;
e) l’istruzione artigiana e professionale;
f) la promozione delle attività culturali regionali;
g) le attività connesse con la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, dei musei e delle biblioteche degli Enti locali;
h) le attività sportive.
La Segreteria regionale per i servizi sociali si articola in:
1. Dipartimento per la sanità;
2. Dipartimento per l’assistenza sociale;
3. Dipartimento per i servizi veterinari;
4. Dipartimento per l’istruzione artigiana e professionale;
5. Dipartimento per le attività culturali e sportive.
Art. 11 – Dirigenti della Segreteria generale della programmazione e delle Segreterie regionali
Alla Segreteria generale della programmazione, alla Segreteria generale del Consiglio e a ciascuna delle Segreterie regionali è preposto un dirigente, il cui rapporto con la Regione è regolato dall’art. 52 dello Statuto.
Alla Segreteria generale della programmazione possono essere assegnati non più di tre Assistenti, ai quali si applica la disciplina prevista per i dirigenti di Segreteria regionale.
Gli assistenti di cui al comma precedente collaborano con il Segretario generale della programmazione ed esercitano le funzioni vicarie, nonché i compiti che, di volta in volta, sono da questi loro attribuiti.
Il dirigente della Segreteria generale della programmazione e i dirigenti delle Segreterie regionali provvedono, in conformità delle disposizioni della Giunta, all’organizzazione e alla direzione delle rispettive Segreterie e sono direttamente responsabili verso la Giunta dell’esecuzione dei compiti ad essi affidati e del buon andamento dei servizi.
Qualora l’incarico di Segretario generale della programmazione, di Assistente e di Dirigente delle Segreterie sia conferito a impiegati della Regione, la durata dell’incarico è computata a tutti gli effetti nella qualifica d’organico rivestita. L’incarico può essere revocato prima della scadenza, con le procedure previste dall’art. 52 dello Statuto.
Art. 12 – Dipartimenti, Servizi e Uffici
I Dipartimenti si articolano in Servizi ed Uffici; i Dipartimenti sono istituiti e soppressi con legge.
In via transitoria e fino all’attuazione delle deleghe, nei limiti derivanti dalle disposizioni della presente legge ed in relazione alle accertate esigenze funzionali, la Giunta provvede alla attivazione ed alla disattivazione dei Dipartimenti.
All’istituzione, modificazione e soppressione dei servizi e degli uffici, nonché alla determinazione delle rispettive competenze, provvedono, in conformità alle disposizioni della Giunta, da emanarsi avuto particolare riguardo alle esigenze del decentramento, i dirigenti delle segreterie.
Le disposizioni della Giunta, relative ai servizi e agli uffici che già esercitavano le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica, fino a quando non interverranno leggi regionali che ne modifichino le funzioni e le strutture, sono emanate sentita la Commissione Consiliare competente.
Le disposizioni della Giunta relative all’organizzazione degli uffici degli Organi di Controllo, sono emanate sentiti i rispettivi Presidenti.
Art. 13 – Segreteria della Giunta
La Segreteria della Giunta provvede:
a) all’istruzione, documentazione, verbalizzazione delle riunioni della Giunta;
b) agli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti della Giunta al Consiglio e alla Commissione di controllo sugli atti della Regione;
c) alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della regione, assumendone la responsabilità agli effetti di legge.
Alla Segreteria della Giunta è preposto un funzionario con qualifica di direttore di dipartimento.
All’organico della Segreteria della giunta è attribuito il personale posto a disposizione di ciascun componente la Giunta per le necessità relative all’adempimento del proprio mandato.
Non possono essere messi a disposizione di ciascun componente la Giunta più di tre impiegati, di cui uno con qualifica non inferiore a funzionario di regola appartenente alla Segreteria generale della programmazione, Dipartimento piani, programmi e legislativo.
Nell’ambito della segreteria della Giunta ed alle dirette dipendenze della Giunta è istituito un Ufficio Stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di tre giornalisti assunti a contratto ed iscritti all’Ordine dei giornalisti.
Art. 14 – Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente della Regione
Il Gabinetto del Presidente della regione è composto da un Capo di Gabinetto e da altro personale assegnato dalla Giunta in relazione alle esigenze funzionali.
La Segreteria particolare del Presidente della regione è composta dal capo della Segreteria particolare e da altro personale, assegnato dalla Giunta in relazione alle esigenze funzionali.
Al Capo di Gabinetto e al Capo della Segreteria particolare, per la durata dell’incarico, spetta il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Servizio.
Art. 15 – Segreteria del Consiglio Regionale
L’organizzazione e le attribuzioni della Segreteria generale del Consiglio, unitamente a quelle degli uffici da essa dipendenti, sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei limiti dei posti d’organico previsti nella tabella A allegata alla presente legge.
All’Ufficio Legislativo del consiglio regionale, in considerazione della particolare natura delle funzioni dallo stesso svolte, possono essere assegnati funzionari con qualifica di Direttore di dipartimento in numero non superiore, in ogni caso, a 5 unità.
All’Ufficio Stampa del Consiglio, oltre al personale di ruolo regionale, possono essere assegnati non più di due giornalisti assunti a contratto ed iscritti all’Ordine dei giornalisti.






TITOLO II
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I
Diritti e doveri

Art. 16 – Ruolo unico del personale regionale e qualifiche funzionali
E’ istituito il ruolo unico del personale della Regione.
Le qualifiche funzionali sono attribuite in corrispondenza dei compiti assegnati e delle conseguenti responsabilità.
Le qualifiche sono:
1. Direttore di Dipartimento
2. Direttore di Servizio
3. Funzionario
4. Collaboratore
5. Coadiutore – Operatore Capo
6. Applicato – Operatore Qualificato
7. Operatore
8. Ausiliario.
La dotazione dei porti per le singole qualifiche del ruolo unico è stabilita nella allegata tabella A.
L’assegnazione dei posti di ruolo è fatta con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta.
Nella prima applicazione della presente legge, il personale trasferito dalla Stato alla regione ed il personale di ruolo già comandato o distaccato dallo Stato o da Enti locali e da altre Amministrazioni Pubbliche, nonché il personale a tempo indeterminato già dipendente dall’INAPLI, dall’ENALC e dall’INIASA viene inquadrato nella qualifica spettante ai sensi delle disposizioni previste dalle leggi dello Stato e secondo i criteri fissati nei successivi articoli, anche in soprannumero rispetto all’organico stabilito dalla tabella A.
Tale soprannumero verrà assorbito in ragione di un terzo dei posti che si renderanno annualmente vacanti nelle singole qualifiche funzionali, avuto riguardo alle attribuzioni riferite ai singoli posti vacanti ed ai requisiti professionali richiesti per la copertura degli stessi.
In considerazione della natura delle funzioni attribuite al Dipartimento piani, programmi e legislativo, gli impiegati con qualifica pari o superiore a quella di Funzionario assegnati al dipartimento piani, programmi e legislativo, ad eccezione del direttore di questo, ferma la qualifica da essi rivestita, occupano posti d’organico, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, riferiti alla qualifica di Funzionario.
Il numero di dipendenti del Dipartimento piani, programmi e legislativo con qualifica di Direttore di Dipartimento, non può in alcun caso eccedere il 30 per cento dell’organico complessivo del personale con qualifica pari o superiore a quella di Funzionario assegnato al dipartimento stesso, con arrotondamento alla unità inferiore.
Art. 17 – Accesso alle qualifiche del ruolo regionale
L’assunzione agli impieghi regionali, salvo i casi stabiliti dalle leggi dello Stato, avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con decreto del presidente della Regione, che determina altresì le modalità, le prove ed i programmi d’esame.
Per la partecipazione ai concorsi, oltre ai requisiti particolari previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) buona condotta morale e civile;
f) titolo di studio.
Per i concorsi ai posti di Direttore di dipartimento, il limite di età è stabilito in 40 anni.
Sono fatte salve le deroghe ai limiti di età, previste per i dipendenti pubblici, e le eccezioni per particolari categorie di cittadini stabilite da leggi speciali.
Il passaggio da una qualifica del ruolo regionale ad altra superiore avviene per concorso pubblico per titoli ed esami.
Un terzo dei posti messi a concorso, con arrotondamento alla unità superiore, è riservato agli impiegati della Regione, con l’anzianità di servizio senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore, richiesta agli artt. 41 e seguenti.
La riserva non opera nel caso in cui vengano messi a concorso posti in numero inferiore a tre.
Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data della emanazione del decreto stesso e secondo l’ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta Regionale.
La graduatoria di cui al precedente comma esplica la sua efficacia ai fini del conferimento di ulteriori nomine a copertura dei posti che si renderanno vacanti nell’anno successivo alla data della sua approvazione.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui al presente articolo, sono nominate con provvedimento del Presidente della Regione su conforme delibera della Giunta. La loro composizione può variare da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri scelti fra impiegati della regione e fra esperti, nonché fra rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che abbiano una qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso. Nelle Commissioni composte da 5 membri gli esperti sono 2, nelle Commissioni composte da 7 membri gli esperti sono 3, nelle Commissioni composte da 9 membri gli esperti sono 4.
Le funzioni di segretario delle Commissioni sono affidate a dipendenti della Regione con qualifica pari o superiore a quella di Collaboratore.
Lo svolgimento dei concorsi è regolato, salvo diversa disposizione della legge regionale, dalle norme dettate per i concorsi dello Stato.
La graduatoria, formulata dalle Commissioni giudicatrici dei singoli concorsi, è approvata dalla Giunta Regionale, riscontrata la legittimità delle operazioni di concorso.
Art. 18 – Nomina
La nomina in prova a impiegato regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della giunta Regionale.
L’accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell’interessato, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione. La assunzione del servizio entro lo stesso termine – o nel diverso giorno indicato nella comunicazione della nomina – equivale ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione del servizio, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dalla data stabilita, l’interessato si intende decaduto.
Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.
Art. 19 – Periodo di prova
La durata del periodo di prova è di sei mesi dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per altri sei mesi con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.
Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova il Presidente della Regione, su delibera della giunta, può disporre la risoluzione del rapporto di impiego, con proprio decreto motivato.
La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato.
Gli impiegati provenienti da diversa qualifica della Amministrazione Regionale sono esentati dal periodo di prova.
Gli impiegati, all’atto dell’assunzione in prova, devono rendere davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: “ Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e della collettività”.
Gli impiegati, all’atto del conseguimento della nomina in via definitiva, devono prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla repubblica Italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e della collettività”.
Il rifiuto di prestare promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall’impiego.
Art. 20 – Comandi
Gli impiegati regionali possono essere comandati a prestare servizio presso gli enti destinatari di funzioni amministrative.
Gli impiegati collocati in posizione di comando, ai sensi del precedente comma, svolgono presso gli enti delegati mansioni proprie della qualifica di appartenenza e dipendono funzionalmente dagli stessi Enti delegati.
I posti in dotazione ad Uffici i cui compiti siano stati delegati ad altri enti vengono soppressi ed il relativo personale posto in soprannumero.
Art. 21 – Orario di servizio e riposo settimanale
L’orario di servizio è di 37 ore e 30 minuti settimanali; la distribuzione giornaliera dell’orario settimanale è stabilito con delibera della Giunta, sentiti i rappresentanti sindacali del personale e, per il personale addetto agli Organi di controllo, i rispettivi Presidenti.
Nei riguardi del personale addetto al Consiglio Regionale, provvede l’Ufficio di Presidenza con le medesime forme e modalità previste al comma precedente.
L’impiegato ha diritto di essere libero dal servizio nei giorni festivi, considerati tali dalla legge 25 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni.
L’impiegato, per esigenze d’ufficio, è tenuto a prestare servizio anche oltre l’orario d’obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario.
Art. 22 – Atti discriminatori
L’esercizio della libertà sindacale non può essere motivo di pregiudizio all’impiegato nel corso del rapporto di impiego. Ogni atto contrario è nullo.
Il trasferimento di sede e il cambiamento di attribuzioni di rappresentanti sindacali membri di Organismi Sindacali, fino a un anno dalla scadenza del loro mandato, possono essere disposti solo previo nulla osta dell’Organizzazione sindacale di appartenenza.
Art. 23 – Diritto di associazione e di attività sindacale
Gli impiegati hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all’interno delle unità amministrative della Regione.
Gli impiegati hanno diritto di riunirsi negli uffici fuori dall’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o una parte di essi, sono indette dai rappresentanti del personale e comunicate per iscritto al Presidente della Giunta Regionale, almeno due giorni prima, allo scopo di regolare l’uso dei locali.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso nei termini di cui sopra, dirigenti sindacali anche non dipendenti dell’Amministrazione regionale.
Art. 24 – Diritto di affissione
Nelle sedi di uffici è riconosciuto alle Organizzazioni Sindacali il diritto di affiggere, su spazi appositamente predisposti dall’Amministrazione in luogo accessibile a tutti gli impiegati, testi, pubblicazioni e comunicati su materie di interesse dei lavoratori.
Art. 25 – Locali per attività sindacali
Nelle sedi di uffici con almeno 200 impiegati è posto permanentemente a disposizione delle Organizzazioni Sindacali un idoneo locale comune, per l’esercizio delle loro funzioni, secondo modalità da determinarsi di intesa con le Organizzazioni Sindacali stesse.
L’uso del predetto locale è gratuito.
Negli uffici con numero inferiore di dipendenti, le rappresentanze sindacali del personale hanno diritto di usufruire, di volta in volta e su richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 26 – Permessi per attività sindacale
I rappresentanti dei sindacati hanno diritto a permessi retribuiti in misura di 8 ore mensili per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi di cui fanno parte e per l’espletamento delle normali attività sindacali, secondo modalità da concordare con le organizzazioni interessate.
Gli stessi rappresentanti dei sindacati hanno altresì diritto ad aspettative e permessi sindacali non retribuiti, nei casi e nella misura determinati con le organizzazioni.
I permessi e le aspettative sindacali sono considerati periodo di servizio a tutti gli effetti.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese ai componenti degli organi direttivi, nazionali, regionali e provinciali dei sindacati, per la partecipazione alle relative riunioni.
Art. 27 – Lavoratori studenti
Gli impiegati iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole primarie, secondarie e di qualificazione professionale statali, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, e nelle Università hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad orari di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante il riposo settimanale.
Gli impiegati studenti, per i giorni in cui devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti.
Art. 28 – Congedo ordinario
L’impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito della durata di 24 giorni lavorativi.
Per l’anno solare di assunzione, spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio.
Il congedo ordinario è irrinunciabile. Il godimento del congedo entro l’anno può essere rinviato o interrotto per esigenze eccezionali di servizio; in tal caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell’anno successivo.
Art. 29 – Congedi straordinari ed aspettative
L’impiegato ha il diritto a congedi straordinari ed aspettative nei casi e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Qualora il congedo straordinario sia dovuto a malattia di durata superiore a tre giorni, l’interessato dovrà produrre certificato medico.
Eccezionalmente, per particolari esigenze degli impiegati, il congedo straordinario, fino ad un massimo di cinque giorni, può essere concesso dal competente Direttore di servizio.
Il dipendente che debba allontanarsi dalla sua abitazione per motivi di cura o di convalescenza, dovrà comunicare il nuovo recapito all’Amministrazione.
Il controllo delle assenze per malattia è svolto dai servizi ispettivi dell’INADEL.
Art. 30 – Residenza
Il dipendente ha l’obbligo di stabilire la propria residenza nel Comune ove ha sede l’Ufficio.
Tuttavia può essere autorizzato dal direttore del Dipartimento del personale a stabilire la propria residenza in un Comune diverso, quando ciò sia ritenuto conciliabile con il normale adempimento dei doveri d’Ufficio.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l’Ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 31 – informazione, consultazione e aggiornamento professionale del personale
La Regione promuove, nell’ambito delle proprie strutture funzionali, tutte le azioni volte alla informazione degli impiegati con particolare riguardo all’attività dell’Ente, allo scopo di consentire a ciascuno la più libera e responsabile collaborazione.
La Regione favorisce la consultazione occasionale e sistematica degli impiegati, l’attuazione del lavoro per gruppi interdisciplinari e la mobilità tra settori di intervento.
La Regione promuove, direttamente o in collaborazione con le Università e gli istituti specializzati, lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per favorire una migliore formazione e specializzazione del personale; favorisce altresì la libera attività di studio e di ricerca, nonché la produzione scientifica dei singoli impiegati.
Art. 32 – Trattamento economico
Il trattamento economico del personale è informato al principio dell’onnicomprensività ed è composto:
- dallo stipendio previsto per le singole qualifiche funzionali dalla tabella B) allegata alla presente legge;
- da una 13.esima mensilità da corrispondere non oltre la data del 16 dicembre di ogni anno in misura pari ad un dodicesimo dell’importo annuo dello stipendio in godimento;
- dalla indennità integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
Gli impiegati che rivestono qualifiche superiori a quella di ausiliario conseguono, dopo due anni di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 125, 145, 180, 230, 290, 365, 440.
Gli impiegati usufruiscono di aumenti biennali di stipendio del 2,50 per cento calcolati sulla base del parametro conseguito ai sensi del secondo comma del presente articolo, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito.
Sono inoltre previste tre classi di incremento della retribuzione parametrale conseguita ai sensi del secondo comma del precedente articolo, del 15 per cento, del 12,50 per cento e del 10 per cento rispettivamente al sesto, decimo e ventesimo anno di servizio con merito nella qualifica.
Ai fini del conseguimento degli aumenti di stipendio e delle classi di stipendio non si computano gli anni in cui gli impiegati abbiano riportato una nota di demerito, ovvero siano incorsi in altre sanzioni disciplinari, eccezione fatta per il richiamo scritto.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’inquadramento verrà effettuato nella classe di stipendio della nuova qualifica considerando il 50 per cento dell’anzianità riconosciuta nella qualifica di provenienza; qualora lo stipendio sia inferiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza, vengono attribuiti tanti aumenti periodici del due e cinquanta per cento riassorbibili, quanti sono necessari a rendere il nuovo stipendio immediatamente superiore a quello goduto nella qualifica di provenienza.
Art. 33 – Compenso per lavoro straordinario
Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa anche libera dal servizio è corrisposto un compenso la cui misura è ragguagliata ad un milleseicentosessantesimo della classe di stipendio in godimento.
Detto compenso è aumentato del venti per cento per il lavoro straordinario reso nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore venti per cento per il lavoro effettuato nelle ore notturne dei giorni festivi.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6.
Le prestazioni per lavoro straordinario, che a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono fissate nel limite individuale di duecentocinquanta ore annue, debbono in ogni caso rispondere ad effettive comprovate necessità di servizio ed essere preventivamente autorizzate.
Art. 34 – Trattamento di missione
L’indennità giornaliera di missione è stabilita in lire 7.066 per le qualifiche di Direttore di Dipartimento e Direttore di Servizio, in lire 5.500 per le qualifiche di Funzionario e Collaboratore, in lire 5.000 per le qualifiche di Coadiutore e Applicato ed in lire 3.079 per le qualifiche di Operatore ed Ausiliario.
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l’indennità oraria è pari a un ventottesimo di quella giornaliera, maggiorata, per le ore di missione comprese fra le 22 e le 6, del cinquanta per cento.
Si intendono automaticamente recepite nell’ordinamento regionale le norme che lo Stato approverà per la determinazione della misura delle indennità di missione oraria e giornaliera degli impiegati civili dello Stato.
Art. 35 – Compenso per partecipare a Commissioni
I proventi o compensi dovuti agli impiegati regionali a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della Regione sono direttamente versati dagli enti alla Tesoreria della regione.
Agli impiegati regionali interessati verranno riconosciuti l’indennità di missione o il compenso per lavoro straordinario, ove spettanti.
Le somme così introitate, detratte le spese di cui al secondo comma, verranno, secondo modalità da determinarsi di intesa con le rappresentanze sindacali del personale e da stabilirsi con apposita deliberazione della Giunta, destinate ad iniziative a favore del personale regionale.
Art. 36 – Trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza
Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale regionale è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti Locali.
La Regione, nelle more degli adempimenti per la definizione del trattamento di quiescenza da parte della C.P.D.E.L., assicura e liquida all’impiegato, a titolo di acconto e con diritto a recupero, un trattamento provvisorio di pensione pari a nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti.
La posizione di ciascun dipendente agli effetti del trattamento di quiescenza non potrà comunque risultare più sfavorevole in conseguenza dell’applicazione della presente legge.
Ai fini del trattamento previdenziale per malattia, il personale regionale è iscritto all’INADEL.
Art. 37 – Fascicolo personale e stato matricolare
Per ogni impiegato della Regione sono tenuti un fascicolo personale ed uno stato matricolare. L’impiegato deve dare pronta comunicazione di ogni variazione della propria situazione personale e familiare che sia rilevante ai fini del rapporto di impiego.
Il fascicolo personale deve contenere, sistematicamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare il rapporto di impiego e che confermino i dati registrati nello stato matricolare.
Nello stato matricolare debbono essere distinti i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici con l’indicazione delle qualifiche, del coefficiente e del parametro, nonché i provvedimenti relativi alla nomina in servizio, alla qualifica funzionale attribuita, al trattamento economico, previdenziale e assistenziale e la situazione di famiglia con i relativi aggiornamenti e quanto altro possa interessare il rapporto di impiego.
Art. 38 – Sanzioni disciplinari
L’impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
1. il richiamo scritto;
2. la nota di demerito;
3. la riduzione dello stipendio;
4. la sospensione della qualifica;
5. la destituzione.
Il richiamo scritto è attribuito ai singoli impiegati dal competente Direttore di Servizio per lievi trasgressioni e di esso è fatta menzione nello stato matricolare.
Per i Direttori di Dipartimento e per i Direttori di Servizio il richiamo scritto è attribuito dal Segretario Generale della Programmazione o dai Segretari Regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei predetti impiegati.
Il richiamo scritto non influisce sulla maturazione degli scatti e delle classi di stipendio, né impedisce la partecipazione ai concorsi per le qualifiche superiori.
In sede di attribuzione del punteggio per titoli, il punteggio per il titolo di servizio viene diminuito del 20 per cento nel primo concorso successivo alla irrogazione del richiamo scritto.
La nota di demerito è attribuita per singole trasgressioni di media entità o, al termine di ciascun anno, per continuato insufficiente rendimento, nonostante richiamo scritto.
Il servizio prestato nell’anno nel quale l’impiegato ha riportato una nota di demerito non può essere considerato utile all’effetto della maturazione degli aumenti periodici, delle classi di stipendio o del periodo necessario per la partecipazione ai concorsi per il passaggio a qualifica superiore.
La nota di demerito è attribuita dal Segretario Generale della programmazione o dai Segretari regionali, in relazione alla dipendenza funzionale dei singoli impiegati, previa contestazione dell’addebito da parte del Direttore del Servizio competente e sentite le giustificazioni addotte dall’interessato entro 10 giorni dalla contestazione.
Per gli impiegati in servizio presso l’Ufficio di Gabinetto e la Segreteria della Giunta e per gli impiegati in servizio presso il Consiglio regionale, la nota di demerito è attribuita con la stessa procedura prevista al comma precedente, rispettivamente dal Segretario Generale della Programmazione e dal Segretario Generale del Consiglio.
Avverso i provvedimenti di attribuzione del richiamo scritto e della nota di demerito ed entro 30 giorni dalla comunicazione di questi è ammesso ricorso al Presidente della Regione.
La riduzione dello stipendio, la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono disposte dal Presidente della Regione negli stessi casi, con le stesse procedure e con gli stessi effetti delle analoghe sanzioni disciplinari previste per gli impiegati dello Stato, su conforme delibera della Giunta, sentita la Commissione di disciplina, intendendosi che l’anno di servizio nel corso del quale sono stati commessi i fatti che hanno portato alla riduzione dello stipendio o alla sospensione dalla qualifica non può essere considerato utile neppure all’effetto della maturazione delle classi di stipendio.
La sospensione cautelare dalla qualifica e la sospensione dalla qualifica per effetto di condanna penale sono disposte dal Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta, sentita la Commissione disciplinare, nelle stesse ipotesi e con le stesse procedure valide per gli impiegati dello Stato.
Per il personale del Consiglio Regionale i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono adottati, sentita la Commissione di disciplina, dal Presidente della Regione, su parere conforme dell’Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio Regionale.
Art. 39 – Commissione di disciplina
La Commissione di disciplina di cui all’art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è costituita con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale. Essa è presieduta dal Direttore di Dipartimento per il personale ed è composta da tre impiegati con qualifica pari o superiore a Direttore di Servizio e da tre rappresentanti del personale designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, con qualifica non inferiore a quella dell’impiegato soggetto a procedimento disciplinare. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato con qualifica pari o superiore a Funzionario.
L’impiegato sottoposto a procedimento disciplinare può farsi assistere da un avvocato o procuratore legale.
Art. 40 – Rinvio alla legislazione statale
Nei casi non previsti dalla presente legge si osservano le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato con essa compatibili e che comunque non comportino oneri di natura economica.
Art. 41 – Direttori di Dipartimento
I Direttori di Dipartimento provvedono, in applicazioni delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive dei rispettivi Segretari regionali, al buon funzionamento del Dipartimento cui sono preposti, assicurando la legalità, la imparzialità, l’efficienza e l’economicità della gestione.
In particolare:
a) esercitano i compiti e le funzioni ad essi direttamente attribuiti o delegati e adottano i provvedimenti amministrativi di competenza;
b) coadiuvano il Dirigente la Segreteria nello svolgimento dell’azione amministrativa e propongono l’adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispongono elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le relative proposte di variazione;
d) predispongono gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali per le attività di competenza;
e) adottano o promuovono nei limiti delle proprie facoltà gli interventi di attuazione dei programmi e dei progetti debitamente approvati;
f) sovrintendono al miglior impiego del personale nell’ambito del dipartimento.
Per l’accesso alla qualifica di Direttore di Dipartimento è richiesta la laurea oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno dieci anni, nell’esercizio di professioni libere o nell’impiego pubblico e privato a livello direttivo.
L’esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nelle qualifiche di Direttore di Servizio e di Funzionario, rispettivamente per quattro e dieci anni.
Art 42 – Direttori di Servizio
I Direttori di Servizio provvedono, in applicazione delle leggi e dei regolamenti, nonché delle direttive dei rispettivi responsabili del Dipartimento, al buon funzionamento del Servizio cui sono preposti, assicurando la legalità, l’imparzialità, l’efficienza e l’economicità della gestione.
In particolare:
a) esercitano i compiti e le facoltà ad essi direttamente attribuiti o delegati e adottano i provvedimenti di competenza;
b) coadiuvano il direttore di Dipartimento nello svolgimento dell’azione amministrativa e propongono l’adozione di provvedimenti di competenza superiore alla propria;
c) predispongono le norme di esecuzione concernenti il funzionamento degli uffici e l’azione amministrativa di competenza;
d) curano lo studio, l’impostazione, l’aggiornamento e l’analisi delle rilevazioni delle materie di competenza;
e) assicurano il miglior impiego del personale.
Per l’accesso alla qualifica di Direttore di Servizio è richiesta la laurea, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno 6 anni, nell’esercizio di professioni libere o nell’impiego pubblico a livello direttivo.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado, oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno dodici anni, nell’esercizio di professioni libere o nell’impiego pubblico a livello di concetto.
L’esperienza professionale richiesta agli impiegati della regione è quella maturata nelle qualifiche di funzionario, collaboratore e coadiutore rispettivamente per sei, nove e dodici anni.
Art. 43 – Funzionario
Gli impiegati con qualifica di Funzionario attendono alle attività che comportino specifiche conoscenze tecniche o amministrative, nonché iniziativa e autonomia nell’ambito delle direttive fissate dai superiori.
In particolare:
a) adottano i provvedimenti amministrativi attribuiti alla loro competenza da leggi e regolamenti;
b) curano l’istruttoria dei provvedimenti amministrativi di competenza dei superiori;
c) svolgono attività di ricerca e di studio nell’ambito delle materie affidate e sono eventualmente responsabili di uno o più settori di attività del servizio.
Per l’accesso alla qualifica di Funzionario è richiesta la laurea.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sei anni, nell’esercizio di professioni libere o nell’impiego pubblico a livello di concetto.
L’esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nelle qualifiche di collaboratore e coadiutore, rispettivamente per tre e sei anni.
Art. 44 – Collaboratore
Gli impiegati con qualifica di collaboratore attendono alle attività che comportano particolari conoscenze tecniche o amministrative, adeguata pratica o esperienza d’ufficio, nonché iniziativa e autonoma operativa nell’ambito delle direttive fissate dai superiori.
In particolare:
a) collaborano coi superiori in attività di studio, di progettazione e istruttoria;
b) svolgono attività di carattere amministrativo contabile e tecnico.
Per l’accesso alla qualifica di collaboratore è richiesto il diploma di Istituto di Istruzione secondaria di II grado oltre una adeguata esperienza professionale acquisita per almeno tre anni nell’esercizio di professioni libere o nell’impiego pubblico a livello di concetto.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di I grado oltre ad una adeguata esperienza professionale acquisita, per almeno sette anni, a livello esecutivo.
L’esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nella qualifica di coadiutore e applicato, rispettivamente per tre e sette anni.
Art. 45 – Coadiutore
Gli impiegati con qualifica di coadiutore attendono ad attività amministrative, tecniche e contabili a livello dei requisiti richiesti per l’accesso alla qualifica.
Per l’accesso alla qualifica di coadiutore è richiesto il diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di II grado.
Compatibilmente con le caratteristiche dei posti messi a concorso può essere richiesto anche il diploma di Istruzione Secondaria di I grado oltre ad una adeguata esperienza professionale a livello esecutivo per almeno 3 anni.
L’esperienza professionale richiesta agli impiegati della Regione è quella maturata nella qualifica di applicato per almeno tre anni.
Art. 46 – Applicato
I dipendenti con qualifica di applicato svolgono mansioni di ufficio di tipo esecutivo e d’ordine, a carattere prevalentemente ripetitivo (dattilografia, stenografia, protocollo, classificazione e archiviazione di documenti, compilazione di documenti a tema prestabilito, lavori di scritturazione, di registrazione, di perforazione, di numerazione, elaborazioni contabili e simili) che richiedano generiche cognizioni professionali e pratica specifica d’ufficio.
Per l’accesso alla qualifica di applicato è richiesto il diploma di Istruzione Secondaria di I grado.
Art. 47 – Operatore Capo, Operatore qualificato, Operatore
a) I dipendenti con qualifica di operatore capo svolgono mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche a livello di specializzazione professionale con eventuale responsabilità di coordinamento e vigilanza di un gruppo di operatori di settori specifici di lavorazione, anche con propria autonomia funzionale.
b) I dipendenti con qualifica di operatore qualificato svolgono mansioni che richiedono cognizioni tecnico-pratiche qualifdicate, ivi compresa la conduzione di automezzi e natanti, nonché capacità di coordinamento del lavoro degli operatori e degli ausiliari addetti ai servizi accessori, di manutenzione e simili.
c) I dipendenti con qualifica di operatore svolgono attività manuali e mansioni che non richiedono qualificate cognizioni tecnico-pratiche.
Per l’accesso alle qualifiche indicate alle lett. a), b), c), è richiesto il compimento della scuola d’obbligo secondo le norme in vigore al momento del conseguimento del relativo diploma; per le qualifiche di cui alle lett. a), b), è altresì richiesta una adeguata esperienza professionale nello specifico settore, rispettivamente per cinque e due anni.
L’esperienza professionale richiesta ai dipendenti della Regione, per l’accesso alla qualifica di cui alla lettera a) è quella maturata nella qualifica di operatore qualificato e operatore, rispettivamente per due e cinque anni; per l’accesso alla qualifica di cui alla lettera b) è quella maturata nella qualifica di operatore per due anni.
Art. 48 - Ausiliario
I dipendenti con qualifica di ausiliario svolgono attività manuali che richiedono elementari capacità e conoscenze pratiche.
Per l’accesso alla qualifica è richiesto il compimento della scuola d’obbligo, secondo le norme vigenti al momento del conseguimento del relativo diploma.
Art. 49 – Responsabilità degli impiegati regionali
Oltre alla responsabilità disciplinare prevista dalla presente legge, gli impiegati regionali sono soggetti alla responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
I Direttori di Dipartimento e di Servizio sono altresì responsabili nell’esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell’imparzialità, dell’economicità e della speditezza dell’azione amministrativa.
I risultati negativi, eventualmente rilevati, sono contestati agli impiegati di cui al precedente comma con atto del competente Segretario Regionale, il quale, ove non ritenga valide le giustificazioni addotte, ne riferisce alla Giunta.
In casi particolari la Giunta può deliberare il collocamento dei predetti impiegati a disposizione dell’amministrazione per un periodo non superiore a due anni, trascorso il quale vengono collocati a riposo di diritto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 - Inquadramento del personale trasferito alla Regione, del personale comandato o distaccato alla Regione e del personale assunto in servizio provvisorio dalla Regione od avente rapporto contrattuale con la Regione
Al personale dello stato trasferito alle dipendenze della Regione a norma dell’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ed al personale degli ex Enti ENALC, INAPLI, INIASA trasferito a norma del D.M. 1° agosto 1972 è riconosciuto, a decorrere dalla data del rispettivo trasferimento alla Regione e fino al 31 dicembre 1972, lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante in base alla normativa vigente all’atto del trasferimento con l’applicazione ad entrambi dei benefici concessi dai commi 1 – 2 – 3 dell’art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 al personale trasferito, di cui al I comma, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalla presente legge, sulla base della posizione giuridica acquisita all’atto dell’entrata in vigore della legge stessa.
Per il personale inquadrato nelle qualifiche di vertice della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria ed in tutte le qualifiche delle carriere operaie, è attribuita una maggiorazione pari a cinque aumenti periodici riassorbibili del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.
I benefici previsti al quinto comma dell’art. 68 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, in favore del personale di ruolo comandato o distaccato dallo Stato, sono estesi al personale di ruolo comandato o distaccato dagli Enti pubblici con decorrenza dalla data dell’inquadramento. Nei confronti del personale comandato torna altresì applicabile il disposto del comma terzo del presente articolo.
A decorrere dall’1 gennaio 1973 o dalla successiva data dell’effettivo inizio del servizio presso la Regione, fino alla data dell’inquadramento, sarà corrisposto a tutto il personale comandato un assegno “una tantum”, pari alla differenza fra il trattamento economico ad esso spettante, sulla base della posizione giuridica acquisita per effetto della presente legge all’atto dell’inquinamento, ed il trattamento economico percepito nel detto periodo sulla base della posizione giuridica rivestita presso lo Stato o l’ente di provenienza.
Per il personale di ruolo trasferito, comandato o distaccato dallo Stato, nonché per il personale degli ex Enti ENALC, INAPLI, INIASA, la qualifica è attribuita secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
-
-
Qualifiche regionali
Qualifiche statali ed equiparabili
Qualifiche ENALC-INAPLI-INIASA
Direttore Dipartimento
Dirigente Generale
Dirigente Superiore
- Ispettore Generale



Direttore Servizio
I Dirigente
Direttore Divisione
Aggiunto (*)
- Capo Servizio (*)
- Direttore e Insegnante A classe V
Funzionario
Segretario Capo
- Capo Sezione
- Segretario Capo
- Direttore e Insegnante A classe IV
- Direttore e Insegnante A classe III –II
- Consigliere III – II classe
- Direttore, Insegnante ed Istruttore B classe IV
Direttore Sezione



Collaboratore
Segretario Principale
- Direttore, Insegnante ed Istruttore B classe III – II
- Istruttore C classe IV e III
- Istruttore C classe II con almeno 8 anni scolastici di servizio
- Segretario Principale
- Segretario
- Segretario Aggiunto
- Archivista Superiore
Coadiutore Superiore



Coadiutore – Operatore Capo
Coadiutore Principale

Capo Operaio
Operaio Specializzato
- Istruttore C classe II con meno di 8 anni scolastici di servizio
- Archivista Capo
- Primo Archivista
- Archivista
- Applicato



Applicato – Operatore Qualificato
Operaio Qualificato
Commesso Capo
Autista
- Commesso
- Usciere Capo
- Agente tecnico Capo



Operatore
Operaio Comune
- Agente tecnico



Ausiliario
Apprendista
- Inserviente
(*) Se con anzianità di servizio nella carriera direttiva inferiore ad 8 anni e sei mesi e fino al completamento di tale anzianità compete il trattamento economico corrispondente al parametro iniziale della qualifica. All’atto del conseguimento del parametro 380 il servizio pregresso è valutato, ai fini dell’attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio, secondo i criteri di cui all’art. 51 della presente legge.

Il personale statale non di ruolo di cui al D.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni viene inquadrato rispettivamente nelle qualifiche di Funzionario, se appartenente alla carriera direttiva, Coadiutore, se appartenente alla carriera di concetto, Applicato, se appartenente alla carriera esecutiva e Operatore, se appartenente alla carriera ausiliaria, con l’attribuzione di cinque aumenti biennali riassorbibili del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento.
Per il personale di ruolo comandato o distaccato alla regione da enti pubblici, nonché per i segretari comunali e Provinciali comandati o distaccati dallo Stato alla Regione, la qualifica regionale è attribuita secondo i criteri di corrispondenza di cui alla seguente tabella:
Qualifiche regionali
Qualifiche Enti locali ed equiparati
Direttore di Dipartimento
- Segretario Generale Comunale e Provinciale di I° classe.
- Segretario Generale – Direttore Amministrativo di Ospedali Regionali.
- Direttore E.P.T. di I° classe.
- Segretario Generale Camera di Commercio I.A.A.


Direttore di Servizio
- Segretario Generale Comunale di II° classe.
- Vice Segretario Generale di Province er Comuni di I° classe a norma del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.
- Segretario Generale – Direttore Amministrativo di Ospedali Provinciali.
- Direttore E.P.T. di II° classe.
- Livello terminale della funzione direttiva presso Province, Comuni di I° classe e Capoluoghi, Ospedali Regionali ed altri Enti, ove esistono almeno tre o due livelli; in quest’ultimo caso la qualifica terminale richiesta deve essere rivestita indipendentemente dal beneficio di cui al IV comma del presente articolo.
- IV e III livello ove esistono cinque livelli, III livello ove esistono quattro livelli della funzione direttiva presso Province, Comuni Capoluoghi, Ospedali Regionali ed altri Enti, con almeno sei anni di servizio.


Funzionario
- Segretario Comunale Capo.
- Tutte le rimanenti posizioni della funzione direttiva non comprese nelle qualifiche precedenti.
- Livello terminale della funzione di concetto presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti ove esistono almeno tre o due livelli; in questo ultimo caso la qualifica terminale richiesta deve essere rivestita indipendentemente dal beneficio di cui al IV comma citato.
- IV e III livello ove esistono cinque livelli, III livello ove esistono quattro livelli della funzione di concetto presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti con almeno otto anni di servizio.
- Livello unico della funzione di concetto con almeno otto anni di servizio presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti.


Collaboratore
- Tutte le rimanenti posizioni della funzione di concetto non comprese nella qualifica precedente.
- Livello terminale della funzione esecutiva presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti ove esistono almeno tre o due livelli con almeno dieci anni di servizio.


Coadiutore – Operatore Capo
- Tutte le rimanenti posizioni di ruolo della funzione esecutiva non comprese nella qualifica precedente.


Applicato – operatore Qualificato
- Livello terminale e intermedio della funzione ausiliaria presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti.


Operatore
- Livello iniziale della funzione ausiliaria presso Province, Comuni, Ospedali ed altri Enti.


Ausiliario
- Apprendista.

L’anzianità di servizio richiesta per l’inquadramento nelle qualifiche di cui alla precedente tabella è comprensiva del servizio comunque prestato nella stessa carriera o in carriere equiparabili presso altre pubbliche amministrazioni prima dell’immissione nel ruolo dell’ente di provenienza.
Il personale in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, assunto in servizio provvisorio direttamente dalla Regione, od avente rapporto contrattuale per prestazioni professionali con la regione, è sottoposto ad opportuna prova di idoneità.
Il personale che consegue l’idoneità a seguito del superamento della prova di cui al comma precedente, è inquadrato nei ruoli regionali, su domanda, tenendosi conto nella osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, del servizio prestato nella Regione ed eventualmente negli Enti di provenienza, nonché dei titoli di studio, professionali o scientifici posseduti. L’inquadramento sarà effettuato nelle qualifiche di Operatore, Applicato, Coadiutore e Funzionario; a detto personale si applica il disposto del comma 5 del presente articolo.
A decorrere dal 1° gennaio 1973, vengono conteggiate a titolo di stipendio onnicomprensivo tutte le somme corrisposte direttamente agli impiegati o rimborsare agli Enti di provenienza, eccezione fatta per i compensi per lavoro straordinario.
Le indennità di missione e di mensa, percepite dagli impiegati dall’1 gennaio 1973 fino all’entrata in vigore della presente legge, sono riassorbite nella misura del 15 per cento dei relativi importi.
Fino ad esecutività delle deliberazioni della Giunta Regionale di inquadramento dei singoli impiegati, agli stessi verrà corrisposto il trattamento di missione, ove spettante, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, salvo completo riassorbimento.
Gli impiegati comunque in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, inquadrati in qualifiche superiori a quella di ausiliario, conseguono, dopo un anno di anzianità di servizio con merito nella qualifica, il trattamento economico corrispondente rispettivamente ai parametri 130, 145, 185, 230, 300, 380, 460.
Agli stessi impiegati sono attribuite quattro classi di stipendio rispettivamente al sesto, al decimo, al diciassettesimo ed al ventunesimo anno di servizio prestato con merito nella qualifica, pari rispettivamente al 15 per cento, al 12,50 per cento, al 10 per cento e al 15 per cento del trattamento economico conseguito ai sensi del precedente comma, nonché aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50 per cento calcolati sulla base del parametro conseguito ai sensi del precedente comma, purchè il servizio sia stato prestato senza demerito.
Per il decorso del periodo di un anno di cui al comma 15 del presente articolo si considera utile il servizio prestato presso gli enti di provenienza e presso la Regione anteriormente all’atto dell’inquadramento.
La deliberazione di inquadramento è comunicata all’interessato che, se comandato o distaccato, può revocare la propria domanda entro trenta giorni dalla comunicazione.
Quando il trattamento economico spettante in seguito alla assegnazione della qualifica nel ruolo regionale risulti inferiore a quello percepito presso l’Amministrazione di provenienza, vengono attribuiti, sullo stipendio spettante in base all’ordinamento regionale, tanti aumenti biennali riassorbibili quanti ne occorrono per assicurare un trattamento economico superiore.
Agli effetti dell’istruttoria dei singoli provvedimenti di inquadramento, il Presidente della regione nomina un’apposita Commissione, presieduta dallo stesso o da un suo delegato, della quale fanno anche parte tre impiegati designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Intervenuta l’accettazione o decorsi trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di inquadramento, l’interessato è considerato a tutti gli effetti dipendente della regione.
All’atto del primo inquadramento nei ruoli regionali e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale nell’osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale, in riconoscimento dello svolgimento di compiti superiori rispetto a quelli previsti dalla qualifica regionale di inquadramento, potrà attribuire, sentite le organizzazioni Sindacali più rappresentative, ai singoli impiegati trasferiti dallo Stato, o dagli ex INIASA, ENALC, INAPLI, comandati o distaccati dallo Stato o dagli Enti locali, la qualifica immediatamente superiore a quella spettante ai sensi dei commi precedenti, purchè i detti compiti risultino da atto formale della Giunta e siano svolti da almeno sei mesi.
La attribuzione eccezionale delle funzioni e della qualifica superiore potrà avvenire anche se contemporaneamente singoli impiegati risultino inquadrati nel ruolo soprannumerario riferito alla qualifica od alle qualifiche interessate alla detta attribuzione.
Nella nuova qualifica verrà riportata l’anzianità di servizio riconosciuta all’atto dell’inquadramento.
Per ancora tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, possono essere assunti a contratto specialisti in determinate discipline, in numero comunque non superiore a venti, purchè in possesso dei requisiti per l’ammissione al pubblico impiego, eccezion fatta per il requisito dell’età.
Dopo un periodo di almeno due anni tali specialisti possono essere inquadrati con decreto del Presidente della Regione, nella osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale e su conforme deliberazione della Giunta, nel ruolo regionale, con qualifica adeguata alle mansioni svolte.
Art. 51 – Valutazione del servizio effettivo prestato anteriormente all’inquadramento nel ruolo regionale
Il servizio effettivo prestato dal personale da inserire nel ruolo regionale presso le Amministrazioni di provenienza e presso altri Enti pubblici viene nella qualifica regionale così valutato agli effetti dell’attribuzione delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e dell’anzianità nella qualifica:
1. per il 100 per cento il servizio di ruolo prestato nella carriera equiparata alla qualifica regionale d’inquadramento, nonché il servizio prestato a qualsiasi titolo presso la Regione;
2. per il 75 per cento il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore alla qualifica regionale di inquadramento;
3. per il 60 per cento il servizio non di ruolo.
Il servizio è calcolato in anni e mesi. Non si tiene conto di periodi di servizio inferiori ai quindici giorni; i periodi di servizio pari o superiori ai quindici giorni sono calcolati come un mese.
Ai fini della valutazione del servizio, si tiene conto della seguente tabella di equiparazione fra carriere nello Stato e negli Enti Pubblici e qualifiche regionali.
Carriera
Qualifica
Direttiva
Direttore di Dipartimento
Direttore di Servizio
Funzionario
Concetto
Collaboratore
Esecutiva
Coadiutore
Applicato
Ausiliaria
Operatore Capo
Operatore Qualificato
Operatore
Ausiliario
Art. 52 – Trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza del personale inquadrato nel ruolo regionale
Ai fini della ricongiunzione del trattamento previdenziale e assistenziale e della ricostruzione della posizione assicurativa del personale inquadrato ai sensi del precedente art. 50 la Giunta è autorizzata a definire con apposite convenzioni i conseguenti rapporti con gli Istituti previdenziali e assistenziali, nonché con le amministrazioni di provenienza, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma secondo, della legge 8 marzo 1968, n. 152.
Per il personale proveniente dalla Stato inquadrato nel ruolo regionale, la Regione assume l’onere della differenza tra l’indennità premio di servizio corrisposta dall’INADEL e quella che sarebbe stata corrisposta dall’ENPAS, sulla base del trattamento statale goduto a norma delle disposizioni in vigore per i dipendenti statali al momento dell’inquadramento.
Art. 53 – Norma Finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti per l’anno 1973 in complessive lire 11 miliardi 746 milioni 300 mila si fa fronte come appresso:
a) utilizzazione dell’importo complessivo di lire 10 miliardi 446 milioni 300 mila, stanziato ai capitoli 4, 10, 42, 55, 56,59, 77, 97, 105, 110, 122, 136, 139 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973;
b) detrazione dell’importo di lire 600 milioni dal capitolo 206 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973;
c) detrazione dell’importo di lire 700 milioni dal capitolo 5 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1972.
Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1972, è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di lire 700 milioni così denominato: ”Spese per competenze ed accessori al personale in servizio presso gli uffici della Regione”.
Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, è istituito apposito capitolo con lo stanziamento di lire 11 miliardi 46 milioni 300 mila così denominato: “Spese per competenze ed accessori al personale in servizio presso gli uffici della Regione”.
Nei bilanci di spesa per gli anni successivi al 1973 sarà istituito apposito capitolo con adeguato stanziamento.


Tabella A
ORGANICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE DEL VENETO
QUALIFICHE FUNZIONALI
Consiglio
Amm.ne Reg.le
TOTALE
Direttore di Dipartimento
Direttore di Servizio
Funzionario
Collaboratore
Coadiutore – Operat. Capo
Applicato – Operat. Qual.
Operatore
Ausiliario

TOTALI GENERALI

5(*)

11

7

11

15

14

11

1


75

25

112

268

470

311

444

126

9


1765

30

123

275

481

326

458

137

10


1840
(*) Secondo quanto disposto dal II comma dell’art. 15.

Tabella B
TABELLA DEGLI STIPENDI
Parametro
Stipendio annuo iniziale
QUALIFICHE FUNZIONALI

410

340

220

170

135

120

110

100

5.125.000

4.250.000

2.750.000

2.125.000

1.687.500

1.500.000

1.375.000

1.250.000
Direttore di Dipartimento
Direttore di Servizio
Funzionario
Collaboratore
Coadiutore – Oper. Capo
Applicato – Operat. Qual.
Operatore
Ausiliario


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 99/1986 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 50, undicesimo comma. Con ordinanza n. 317/1986 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 50, sesto comma.


SOMMARIO