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Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975)

Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali

Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975)

INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI.

Art. 1

La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi eccezionali, a liberi professionisti.

Art. 3 (1)

Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale, il dirigente dell’Ufficio del Genio Civile regionale, può essere autorizzato per ragioni di pubblico interesse a provvedere alla esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi di somma urgenza.
Qualora si tratti di interventi, anche ricorrenti, consistenti, fino all'adozione di più complessi rimedi sulle cause dei fenomeni, in opere di natura temporanea per il contenimento degli effetti di una situazione di imminente o costante pericolo per la pubblica incolumità o per l'igiene pubblica, i relativi lavori, previo parere della competente sezione della commissione tecnica regionale nonchè di ogni altro ente od organo competente, sono approvati e finanziati integralmente o parzialmente, dalla Giunta Regionale e, ove ne ricorrano i presupposti, concessi per l'esecuzione a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 2)

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunità Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamità naturali.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la ricostruzione delle seguenti opere:
a) edifici pubblici o di uso pubblico;
b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;
c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
d) ospedali, ambulatori e case di riposo;
e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;
g) impianti di pubblica illuminazione;
h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 5

Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all’art. 1 della presente legge, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e Comunità Montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l’esecuzione di lavori urgenti di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonchè per l’esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprietà degli enti, al fine di salvaguardare la incolumità o la salute pubblica.

Art. 6

Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale, per il tramite dell’Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio. La Giunta regionale delibera l’ammissibilità dell’opera al contributo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all’approvazione dei progetti delle relative opere e all’impegno della relativa spesa.
Per le opere previste all’art. 3 della presente legge, è ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.
L’approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei Collaudatori.
L’iter per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, compresa la rendicontazione secondo le modalità indicate dall’ articolo 58 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come modificata dall’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 e dall’articolo 24 della legge 23 agosto 1996, n. 28, deve trovare compimento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di assegnazione del contributo, fatto salvo quanto disposto dal terzo comma dell’ articolo 31 bis della legge di contabilità regionale. ( 3)
L’inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca, con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate. ( 4)

Art. 8

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a decorrere dall’esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l’esercizio 1974 mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi sarà provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento. ( 5)
Le somme stanziate per l’esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi nell’esercizio 1975, nel cui bilancio sarà all’uopo iscritto apposito capitolo, a norma dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.


Note

( 1) Articolo prima modificato dall’art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 e ora così sostituito dall’art. 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
( 2) Comma così aggiunto dalla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste, che ha ridisciplinato la materia.
( 3) Comma aggiunto da art. 92 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , nell'art. 92, per mero errore materiale nel testo approvato e pubblicato è stata omessa la parola regionale nella citazione della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste e la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 4) Comma aggiunto da art. 92 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 5) L’art. 13 della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 6 , ha disposto che in difformità dalla statuizione dell’ultimo comma, viene ripristinato il capitolo di spesa 670 “ interventi in conseguenza di pubbliche calamità ”.


SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 (BUR n. 2/1975)

INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI.

Art. 1
La Regione Veneto, entro i limiti delle competenze fissate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 8, promuove interventi per la realizzazione di opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali.
Art. 2
La Giunta regionale e' autorizzata a disporre studi e progettazioni di opere per la prevenzione degli eventi calamitosi naturali, anche con affidamento degli incarichi ad Enti locali, Consorzi o, in casi eccezionali, a liberi professionisti.
Art. 3
In caso di calamità naturali o qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità, le Amministrazioni locali nell'adottare gli interventi di propria competenza dovranno dare immediata comunicazione alla Giunta regionale, tramite l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile regionale, della situazione in atto e dei provvedimenti eventualmente assunti. In tali circostanze la Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare la esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare:
a) demolizione, puntellamenti, sgomberi ed altri interventi a tutela della pubblica incolumità ;
b) ripristino di collegamenti stradali;
c) ripristino di acquedotti, di fognature e di altre opere a salvaguardia dell' igiene pubblica;
d) approntamento o costruzione di ricoveri per persone non abbienti rimaste senza tetto.
All'esecuzione delle suddette opere provvederanno gli Uffici del Genio Civile regionale o le Province, i Comuni e loro Consorzi, le Comunità Montane che dispongano di proprio Ufficio tecnico.
Nei casi in cui ogni ritardo fosse pregiudizievole per la pubblica incolumità, la esecuzione delle opere di pronto intervento, entro il limite di spesa di lire 10 milioni, potrà essere disposta ai sensi dell' art. 70 del RD 25 maggio 1895, n. 350, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile regionale, il quale ne darà immediata comunicazione alla Giunta regionale per la deliberazione di ratifica.
Art. 4
La Giunta regionale e' autorizzata a concedere alle Province, ai Comuni, ai Consorzi di Comuni, alle Comunita' Montane e ad altri Enti pubblici, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa necessaria per la riparazione o la ricostruzione di opere o impianti pubblici distrutti o danneggiati da calamita' naturali.
I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per la riparazione o la ricostruzione delle seguenti opere:
a) edifici pubblici o di uso pubblico;
b) opere idrauliche e di bonifica di competenza regionale;
c) edifici scolastici di ogni ordine e grado;
d) ospedali, ambulatori e case di riposo;
e) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
f) strade provinciali e comunali e relativi manufatti;
g) impianti di pubblica illuminazione;
h) altre opere di interesse degli Enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 5
Entro i limiti delle competenze regionali, di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale alle Province, Comuni, Consorzi di Comuni e Comunita' Montane, fino al 50 per cento della spesa necessaria per l'esecuzione di lavori urgenti di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, nonche' per l'esecuzione di altri interventi indifferibili ad immobili, impianti e manufatti di proprieta' degli enti, al fine di salvaguardare la incolumita' o la salute pubblica.
Art. 6
Gli Enti che intendono beneficiare dei contributi di cui agli artt. 4 e 5 devono presentare documentata istanza alla Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio. La Giunta regionale delibera l'ammissibilita' dell'opera al contributo, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle relative opere e all'impegno della relativa spesa.
Per le opere previste all'art. 3 della presente legge, e' ammessa la presentazione di perizie a consuntivo.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
La Giunta regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale e provvede alla nomina dei Collaudatori.
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata a decorrere dall'esercizio 1974 la spesa annua di lire 500 milioni alla cui copertura si provvede per l'esercizio 1974 mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 670 del bilancio di spesa della Regione per lo stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi sara' provveduto ad iscrivere a bilancio appositi capitoli di spesa con uguale stanziamento.
Le somme stanziate per l'esercizio 1974 saranno utilizzate per la copertura degli oneri stessi nell'esercizio 1975, nel cui bilancio sara' all'uopo iscritto apposito capitolo, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.


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