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Legge regionale 13 aprile 1979, n. 26 (BUR n. 18/1979)

Norme regionali in materia di distributori di carburante

Legge regionale 13 aprile 1979, n. 26 (BUR n. 18/1979) (Abrogata)

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Legge abrogata dall’articolo 35, della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 aprile 1979, n. 26 (BUR n. 18/1979)

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE.


Art. 1
Le funzioni amministrative in materia di distributori di carburante delegate alla Regione ai sensi dell'art. 52, lett. a) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate ai Comuni, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto, ad eccezione di quella di contenuto programmatico già di competenza del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato.
Art. 2
La Regione ed i Comuni nell'esercizio delle rispettive competenze devono osservare le disposizioni dell'art. 16 del DL 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, contenente le norme per l'esecuzione del citato art. 16.
Art. 3
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinerà le direttive che, a norma dell'art. 7 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni dovranno osservare nell'esercizio delle funzioni amministrative loro subdelegate.
Art. 4
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determinerà , inoltre, i criteri generali previsti all'art. 54 lett. d) e f) del DPR 24 luglio 1977, n. 616, che i Comuni dovranno osservare nell'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburante loro attribuiti dal decreto medesimo.
Art. 5
Nell'esercizio della funzione di indirizzo di cui ai precedenti artt. 3 e 4 la Giunta regionale dovrà tendere al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali:
a) garanzia del pubblico servizio in relazione a:
- esigenze del traffico;
- sviluppo commerciale, turistico, industriale ed urbanistico del territorio regionale;
- necessità di salvaguardia dei vincoli ambientali ed ecologici;
- recupero dei valori storici ed ambientali dei centri storici;
b) sufficiente redditività degli impianti da realizzare anche attraverso l'eliminazione degli impianti improduttivi;
c) miglioramento del servizio da rendere agli utenti mediante una migliore dislocazione e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli impianti.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO