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Legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 (BUR n. 28/1980)

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni Pro-Loco

Legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 (BUR n. 28/1980) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Legge abrogata dall’articolo 9, della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 (BUR n. 28/1980)

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI "PRO-LOCO"


Art. 1
La Regione riconosce, nel quadro della valorizzazione turistica del Veneto, alle Associazioni "Pro-Loco" il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica, che si estrinseca essenzialmente in attività di:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico e ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali di soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza turistica e di informazione;
e) attività ricreative.
Art. 2
In attuazione di quanto previsto all'articolo precedente, è istituito, presso la Giunta regionale, un Albo regionale delle Associazioni "Pro-Loco", al quale possono chiedere di essere iscritte anche le Associazioni già costituite e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.
L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 3
Per l'iscrizione all'Albo debbono concorrere le seguenti condizioni:
a) che la località dove è istituita l'Associazione "Pro-Loco", o si intende costituirla, possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o tradizioni nel settore dell'artigianato, della gastronomia o del folclore tipiche del Veneto, atte a promuovere la sua valorizzazione turistica;
b) che l'Associazione sia costituita con atto pubblico e il relativo statuto sia conforme a quanto previsto dall'art. 4;
c) che nella stessa località non esista altra "Pro-Loco" riconosciuta ai sensi della presente legge.
Art. 4
Lo Statuto dell'Associazione Pro-Loco, ai fini dell'iscrizione all'Albo, deve ispirarsi ai principi di democraticità e, in particolare, deve prevedere:
a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tra Consiglieri comunali eletti dal rispettivo Consiglio, di cui uno appartenente alla minoranza consiliare;
b) norme sulla elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
d) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune;
e) che in caso di scioglimento dell'Associazione i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici siano devoluti all'Ente turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al Comune in cui l'Associazione ha sede.
Art. 5
L'Associazione "Pro-Loco", interessata all'iscrizione nell'Albo regionale, deve presentare apposita domanda, tramite il Comune, il Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché del parere del Consiglio comunale.
L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento della Giunta regionale sentiti anche gli organi associativi regionali delle Pro-Loco, che dovranno trasmettere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine la Giunta regionale provvede comunque all'adozione del provvedimento.
L'Albo regionale delle Associazioni Pro-Loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 6
L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per:
a) partecipare alla designazione del rappresentante dell'Associazione "Pro-Loco" nei casi previsti dalla legge;
b) fruire di contributi della Regione o degli altri Enti pubblici sub-regionali.
Per poter accedere ai contributi regionali le Pro-Loco iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.
I programmi sono presentati al Comune competente per territorio che li trasmette col proprio parere, al Presidente della Giunta regionale.
Le associazioni Pro-Loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Comune il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.
Art. 7
Le Associazioni "Pro-Loco" già in attività all'entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all'Albo nazionale, per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale dovranno presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Regione, corredata oltre che della documentazione di cui al precedente art. 4, anche di una relazione illustrativa dell'attività svolta.
Art. 8
La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 e dispone la cancellazione dell'Albo delle Associazioni prive dei requisiti richiesti.
Art. 9
La concessione dei contributi a favore delle associazioni Pro-Loco iscritte all'Albo regionale, viene deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, entro il mese di giugno di ogni anno.
Art. 10
La spesa per i contributi di cui al precedente art. 6 è fissata nell'esercizio 1980 in L. 150 milioni. Alla copertura di detto onere si provvede mediante riduzione di L. 150 milioni del Cap. 196119720 "Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 11
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione:

Cap. 196119720

Variazioni in aumento:
Cap. 033003231 - "Contributi alle Associazioni Pro-Loco" (Capitolo di nuova istituzione)
Competenza

L. 150.000.000






L. 150.000.000
Cassa

L. 150.000.000






L. 150.000.000


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