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Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980)

Rifinanziamento delle leggi regionali 9 gennaio 1975, n. 1, recante interventi regionali di prevenzione e soccorso calamità naturali, e 31 agosto 1979, n. 66, recante interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 9 GENNAIO 1975, N. 1, RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E SOCCORSO CALAMITÀ NATURALI, E 31 AGOSTO 1979, N. 66, RECANTE INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 maggio 1980, n. 57 (BUR n. 31/1980) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 9 GENNAIO 1975, N. 1, RECANTE INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E SOCCORSO CALAMITà NATURALI E 31 AGOSTO 1979, N. 66, RECANTE INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI


Art. 1
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 e successive modificazioni relativa a spese di prevenzione e di soccorso per calamità naturali è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 3.000 milioni.
Art. 2
All'art. 3, primo comma, della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , il periodo "In tali circostanze la Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d), della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse fra cui in particolare:" viene sostituito come segue:
"In tali circostanze il Presidente della Giunta regionale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 6, lettera d) della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , può autorizzare l'esecuzione a totale carico del bilancio regionale, di interventi di prevenzione urgenti e inderogabili a tutela della salute ed igiene pubblica e di opere di pronto intervento, urgenti ed inderogabili per ragioni di pubblico interesse o di salvaguardia della pubblica incolumità, fra cui in particolare:".
Art. 3
Per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 , relativa ad interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati è autorizzato, per l'esercizio 1980, un ulteriore stanziamento di L. 2.000 milioni.
Art. 4
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge in L. 5.000 milioni per l'esercizio 1980 si provvede mediante riduzione per pari importo del Cap. 196219760 "Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo" (partita: "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.
Art. 5
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 196219760
Fondo finale di cassa
Competenza
L. 5.000.000.000
---
___________________
L. 5.000.000.000
Cassa
---
L. 5.000.000.000
_________________
L. 5.000.000.000
In aumento:
Cap. 045004605 - "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali"
Cap. 045004620 - "Consolidamento e trasferimento abitati"




L. 3.000.000.000


L. 2.000.000.000
______________
L. 5.000.000.000




L. 3.000.000.000


L. 2.000.000.000
_______________
L. 5.000.000.000


SOMMARIO