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Legge regionale 30 aprile 1982, n. 16 (BUR n. 17/1982)

Nuova disciplina dei corsi di orientamento musicale

Legge regionale 30 aprile 1982, n. 16 (BUR n. 17/1982) (Abrogata)

NUOVA DISCIPLINA DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE

Legge abrogata dall’articolo 6, della legge regionale 20 marzo 1995, n. 13 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1982, n. 16 (BUR n. 17/1982)

NUOVA DISCIPLINA DEI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE

Art. 1 - Finalità della legge, beneficiari.
La Regione del Veneto, in applicazione dell'articolo 49 del dpr n. 616 del 24 luglio 1977, finanzia corsi di orientamento musicale, di tipo corale, strumentale e bandistico, promossi da enti locali territoriali, ovvero da enti, associazioni e istituzioni musicali costituiti con atto pubblico, la cui attività relativa all'orientamento musicale risulti da regolare statuto.
Gli enti locali territoriali possono avvalersi della collaborazione degli enti, associazioni e istituzioni di cui al comma precedente.
Art. 2 - Presentazione delle domande.
Le domande degli enti promotori dovranno pervenire al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al distretto scolastico competente per territorio, entro il 30 aprile di ogni anno, accompagnate da:
- previsione di massima nel numero degli allievi per ogni singolo corso, con l'indicazione dell'insegnante preposto;
- preventivo di spesa.
Le domande dovranno contenere inoltre precise indicazioni sul numero e tipo dei corsi, sul calendario e il numero delle opere di insegnamento, nonché sulla sede nella quale verranno impartire le lezioni.
I corsi dovranno avere inizio entro il 30 ottobre e conclusione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 3 - Approvazione e finanziamento dei corsi.
La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, l'approvazione dei corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico, e l'assegnazione del finanziamento, da determinarsi, per ciascun corso, tenuto conto della distribuzione territoriale delle iniziative, dei soggetti promotori e del numero degli allievi.
La frequenza ai corsi è gratuita.
Il finanziamento riguarderà il compenso ai docenti, in rapporto al numero delle ore di insegnamento, e un contributo per i sussidi didattici.
Gli enti interessati dovranno inviare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei corsi, la dichiarazione di accettazione degli stessi, impegnandosi a svolgerli alle condizioni contenute nella comunicazione, nonché l'elenco degli allievi di ogni singolo corso.
L'erogazione del finanziamento avverrà, per il 25 per cento, appena sarà pervenuta alla Giunta la dichiarazione di accettazione di cui al comma precedente; per il 50 per cento entro il 31 gennaio dell'anno di corso; il restante 25 per cento sarà erogato dopo la presentazione del consuntivo idoneamente documentato dello svolgimento dei corsi.
La Giunta regionale disporrà le ispezioni e i controlli sul regolare svolgimento dei corsi, avvalendosi anche, con apposita convenzione, della collaborazione degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, nonché attraverso la compilazione periodica di statistiche di frequenza.
In relazione alle risultanze delle ispezioni la Giunta regionale potrà disporre la revoca del corso e il recupero anche parziale del finanziamento.
Le somme non erogate per effetto della non accettazione di corsi e quelle recuperate a norma del comma precedente saranno utilizzate dalla Giunta regionale per ulteriori finanziamenti dei sussidi didattici.
Art. 4 - Conferimento degli incarichi di insegnamento.
L'incarico per l'insegnamento è conferito dall'ente locale con apposita deliberazione, o dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'art. 1, mediante convenzione.
La scelta dei docenti avviene a cura degli enti promotori tenuto conto dei requisiti generali, della riconosciuta esperienza e della valutazione dei titoli di studio e di servizio.
Art. 5 - Norme esecutive.
La Giunta regionale fornirà mediante circolare le opportune istruzioni applicative della presente legge in ordine a:
- età degli allievi;
- programma dei corsi;
- ore di insegnamento settimanale e durata complessiva dei corsi;
- requisiti dei docenti di cui al secondo comma dell'art. 4;
- limiti di orario di insegnamento;
- numero minimo degli allievi per corso;
- natura del rapporto di lavoro tra i docenti e gli enti e associazioni promotori dei corsi;
- ordine di priorità nei finanziamenti dei sussidi didattici;
- registro di presenza e controlli generali;
- modalità di rendicontazione.
Art. 6 - Durata dei corsi.
La durata dei corsi, che si articoleranno di norma in cicli di tre anni non potrà essere inferiore ai sei mesi.
Al termine del ciclo triennale di insegnamento, gli enti promotori rilasceranno un apposito attestato agli allievi, che abbiano frequentato con assiduità e profitto le lezioni e abbiano superato l'esame finale.
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali.
Limitatamente all'anno 1982, i termini previsti dall'art. 2, primo comma, per la presentazione delle domande e dell'articolo 3, primo comma, per l'approvazione e il finanziamento dei corsi sono rispettivamente fissati al 45° giorno e al 90° giorno successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.
E' abrogata la legge regionale 8 maggio 1980, n. 49 .
Art. 8 - Norme finanziarie.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1982, si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 054005193, "Spese per corsi di orientamento musicale promossi da enti locali e associazioni musicali", dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.
Per gli anni successivi al 1982 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





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