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Legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 (BUR n. 12/1984)

Interventi regionali di incentivazione per la qualificazione delle strutture turistico-ricettive

Legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 (BUR n. 12/1984) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI DI INCENTIVAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Legge abrogata dall’articolo 14, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 (BUR n. 12/1984)

INTERVENTI REGIONALI DI INCENTIVAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Art. 1
Al fine di promuovere lo sviluppo turistico del Veneto, la Regione concede a enti pubblici ed associazioni formalmente costituite ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 , relativa a "Interventi di promozione e sostegno dell'Associazionismo", a cooperative operanti nel settore del turismo sociale e a imprenditori, singoli o associati, operanti nel settore turistico, contributi in conto interesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) restauro, ristrutturazione, costruzione di alberghi, esclusi quelli classificati di lusso, pensioni, locande, aziende della ristorazione, escluse quelle riconosciute di lusso in base alla classificazione dei comuni, villaggi turistici ostelli per la gioventù, complessi ricettivi all'aperto, case per ferie, rifugi e bivacchi alpini, e ogni altro impianto relativo al turismo sociale o giovanile;
b) opere, impianti e servizi complementari all'attività turistica e restauro, o acquisto delle pertinenze, compresi gli arredamenti;
c) attrezzature mobili destinate all'attività turistica o al soddisfacimento di richieste turistico-sportive;
d) acquisto di arredamento per le strutture ricettive di cui alla lettera a).
Art. 2
I contributi di cui alla presente legge sono concessi in annualità costanti decennali fino a un massimo di 10 punti del tasso di interesse applicato alla somma mutuata e per una durata pari a quella di ammortamento del mutuo, comunque non superiore a 10 anni.
L'importo del mutuo concesso alle condizioni agevolate, di cui alla presente legge, non può superare il 70 per cento della spesa ammissibile, per un importo massimo di lire 500 milioni.
La Giunta regionale è autorizzata a concludere con gli istituiti di credito apposite convenzioni per concordare le procedure di attuazione della presente legge.
Art. 3
La Giunta regionale, contestualmente all'approvazione dello schema di convocazione con gli istituti di credito, determina annualmente gli indirizzi di intervento per settore e per aree territoriali, sentita la competente commissione consiliare.
Le convenzioni, nel caso di iniziative nel settore del turismo sociale, possono prevedere interventi fidejussori della Regione.
I contributi saranno concessi con preferenza nell'ordine:
a) a enti pubblici;
b) ad associazioni e cooperative operanti nel settore del turismo sociale;
c) società di capitale a prevalente partecipazione pubblica;
d) a imprenditori, singoli o associati.
All'interno dei criteri di preferenza di cui al comma precedente, sarà data priorità:
a) agli interventi obbligatori per disposizione di legge;
b) agli interventi di restauro e di ristrutturazione di complessi ricettivi.
In ogni caso hanno titolo di preferenza le iniziative da realizzarsi in località comprese in ambiti territoriali turisticamente rilevanti.
Art. 4
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro né con altri benefici concessi per le medesime iniziative.
Art. 5
Gli immobili sui quali vengono realizzati gli interventi ammessi a contributo sono vincolati alla qualifica di destinazione turistica per una durata pari a quella del mutuo. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari a carico dei beneficiari.
La Giunta regionale può tuttavia autorizzare, subordinatamente all'estinzione anticipata del mutuo e alla restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità tecnico-economica della destinazione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale del Veneto corredate, in relazione all'iniziativa, del progetto e della relazione tecnica, del preventivo delle opere, dei titoli che attribuiscono la disponibilità giuridica del bene e della concessione o della autorizzazione amministrativa comunale ove necessaria.
Copia della domanda e della relativa documentazione deve essere contestualmente presentata all'Istituto di credito prescelto, il quale, esaurita l'istruttoria di propria competenza, ne comunica l'esito al Dipartimento regionale per il Turismo.
Acquisiti i risultati delle istruttorie svolte dagli istituti di credito prescelti dai richiedenti e il parere di cui al primo comma dell'art. 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, delibera l'assegnazione dei contributi, in base ai titoli di priorità e preferenza di cui al precedente art. 3 e, a parità di titolo, osservando l'ordine di presentazione delle domande.
Dell'ammissione ai contributi viene data contemporanea comunicazione agli interessati e agli istituti di credito prescelti; nella medesima comunicazione viene stabilito il termine finale di ultimazione delle opere o di realizzazione delle iniziative ed eventuali prescrizioni o condizioni.
Eventuali modifiche del progetto possono essere autorizzate anche in corso d'opera, purchè non determinino variazioni di spesa o dell'oggetto dell'intervento, dal Dipartimento competente per il Turismo.
Il termine di cui al quarto comma può essere prorogato, con deliberazione della Giunta regionale, per eccezionali sopravvenuti motivi non imputabili ai beneficiari.
Art. 7
Entro due mesi dall'ultimazione delle opere o dalle iniziative ammesse a contributo, i beneficiari devono produrre alla Giunta regionale la documentazione comprovante l'avvenuta regolare effettuazione degli interventi mediante:
a) per opere edilizie e impianti fissi: una certificazione del direttore dei lavori che dichiari, sotto la propria responsabilità, la conformità dell'iniziativa al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni e condizioni imposte dalla Giunta regionale, e l'importo delle spese sostenute;
b) per impianti, attrezzature e pertinenze mobili: le fatture e le ricevute che giustifichino le spese effettuate.
Il dipartimento competente in materia di turismo effettuerà verifiche e controlli, anche in corso d'opera.
Il coordinatore del Dipartimento per il Turismo provvedere alla liquidazione definitiva del contributo annuale costante, sulla base del mutuo definitivamente concesso dall'Istituto di credito sulle singole iniziative.
Art. 8
I contributi concessi possono essere revocati o ridotti con deliberazione della Giunta regionale, che disporrà anche il recupero delle somme erogate, qualora:
a) le iniziative non vengono realizzate, in tutto o in parte, secondo il progetto o la realizzazione presentata e le prescrizioni e condizioni stabilite dalla Giunta;
b) venga mutata la destinazione dell'immobile, prima della scadenza del vincolo.
Art. 9
All'attuazione degli interventi previsti nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte mediante:
a) l'utilizzo del limite di impegno pluriennale di lire 1.000 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1985, appositamente accantonati nel fondo globale spese di investimento in corrispondenza della partita n. 3;
b) l'utilizzo dei fondi accantonati nel cap. 80251, fondo globale spese d'investimento finanziate con assegnazioni statali, in corrispondenza della partita n. 1 "Potenziamento e qualificazione della ricettività turistica" per lire 2.211.722.000 nel 1984, e lire 4.423.444.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e1986; fondi assegnati alla Regione del Veneto come quote di riparto sulla legge 17 maggio 1983, n. 217, e iscritti al cap. 2666 parte entrata del bilancio approvato.
Art. 10
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) Variazioni in diminuzione
Cap. 80230 Fondo globale spese di investimento partita n. 3
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
----
1984
----
Cassa
----
1985
L. 1.000.000.000


1986
L. 1.000.000.000



Cap. 80251 Fondo globale spese d'investimento finanziato con assegnazioni statali.
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 2.211.722.000
1984
L. 2.211.722.000
Cassa
L. 2.211.722.000
1985
L. 4.423.444.000


1986
L. 4.423.444.000

b) Variazione in aumento
Cap. 31060 Contributi in c/interessi per incentivazione turistico-ricettiva.
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
----
1984
----
Cassa
----
1985
L. 1.000.000.000


1986
L. 1.000.000.000
Tit. 04 cat. 01 sez.01 cod. Istat 2.1.2.43.4.10.24

Cap. 31061 Contributi in c/interessi per incentivazione turistico-ricettiva, somme finanziate con i fondi della legge n. 21/1983.
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza
L. 2.211.722.000
1984
L. 2.211.722.000
Cassa
L. 2.211.722.000
1985
L. 4.423.444.000


1986
L. 4.423.444.000
Tit. 04 cat. 01 sez. 01 cod. Istat 2.1.2.43.4.10.24
Art. 11
Nella prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione dei contributi, devono essere presentate, ai sensi del precedente art. 3, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 12
Con la presente legge si intendono abrogate le leggi regionali 27 aprile 1979, n. 28, 24 luglio 1981, n. 43, 10 settembre 1982, n. 48 - art. 9, fatta salva la loro applicazione ai rapporti sorti dalle domande già annesse al contributo regionale ai sensi delle precitate leggi e non ancora esauriti e alle domande, già presentate, che saranno ammesse a contributo con l'utilizzo dei fondi stanziati con leggi regionali 10 settembre 1982, n. 48 - art. 9 e 31 gennaio 1983, n. 8 - art. 15.
Art. 13
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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