Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986)
Modifica allalegge regionale 4 maggio 1979, n. 33 “Intervento regionale per il potenziamento del porto di Chioggia”
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA"
Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
- Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA"
Sommario
“Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA".
Articolo unico
L'articolo 3 della
legge regionale 4 maggio 1979, n. 33 , è così sostituito:
"La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro prestazione del progetto di cui all'articolo 2 e la sua erogazione avverrà con le seguenti modalità:
- il 50 per cento all'inizio dei lavori;
- il rimanente su presentazione degli stati di avanzamento e dei documenti giustificativi dei lavori eseguiti".
"La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale dietro prestazione del progetto di cui all'articolo 2 e la sua erogazione avverrà con le seguenti modalità:
- il 50 per cento all'inizio dei lavori;
- il rimanente su presentazione degli stati di avanzamento e dei documenti giustificativi dei lavori eseguiti".
SOMMARIO
- Legge regionale 8 aprile 1986, n. 12 (BUR n. 18/1986) (Novellazione)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 1979, n. 33 "INTERVENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI CHIOGGIA".