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Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 (BUR n. 18/1986)

Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 (BUR n. 18/1986) (Abrogata)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE ARCHEOLOGICO. (1)

[Art. 1

Nel quadro delle competenze regionali in materia di assetto del territorio e in attesa di una nuova disciplina statale che determini le funzioni delle Regioni e degli Enti locali territoriali in materia di beni culturali a norma dell’art. 48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto, con la presente legge, promuove azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del Veneto, d' intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma dell’articolo 2 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805.
Tali azioni consistono in:
1) effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/ o esperti, di studi e ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del Veneto, nonchè sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti;
2) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;
3) pubblicazione sulla materia;
4) promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa coscienza dei valori storico - archeologici del territorio. (2)

Art. 2

Il finanziamento delle azioni previste dall’articolo precedente è deliberato dalla Giunta regionale; per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) la Giunta regionale delibera il relativo finanziamento nel quadro dei programmi proposti dagli Organi statali competenti, sentiti gli Enti locali interessati, anche ai fini di una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.
Per quanto concerne, in particolare, le campagne operative di rilevamento e scavo, la programmazione ed esecuzione delle stesse resta soggetta alla normativa statale, vigente.
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare la relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ammontanti a lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo della partita n. 14 - “Interventi a favore dell’archeologia - del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988.
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986 e pluriennale 1986-1988 sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

omissis (3) ]


Note

( 1) La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
( 2) L’art. 33 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ha disposto che il termine per l’ultimazione delle azioni previste e per la rendicontazione dell’attività svolta in relazione agli impegni di spesa assunti a tutto il 31 dicembre 1994 è fissato improrogabilmente al 30 giugno 1998.
( 3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti


SOMMARIO
Legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 (BUR n. 18/1986)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI NEL SETTORE ARCHEOLOGICO


Art. 1
Nel quadro delle competenze regionali in materia di assetto del territorio e in attesa di una nuova disciplina statale che determini le funzioni delle Regioni e degli Enti locali territoriali in materia di beni culturali a norma dell’art. 48 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto, con la presente legge, promuove azioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico del Veneto, d' intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali, a norma dell’articolo 2 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805.
Tali azioni consistono in:
1) effettuazione, anche mediante affidamento di consulenze a istituti e/ o esperti, di studi e ricerche sulla localizzazione, sulla natura e consistenza del patrimonio archeologico del Veneto, nonchè sui caratteri e la tipologia dei relativi insediamenti;
2) realizzazione di campagne operative di rilevamento e scavo;
3) pubblicazione sulla materia;
4) promozione di campagne informative ed educative per la formazione di una più diffusa coscienza dei valori storico - archeologici del territorio.

Art. 2
Il finanziamento delle azioni previste dall’articolo precedente è deliberato dalla Giunta regionale; per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) la Giunta regionale delibera il relativo finanziamento nel quadro dei programmi proposti dagli Organi statali competenti, sentiti gli Enti locali interessati, anche ai fini di una loro partecipazione finanziaria alle singole iniziative.
Per quanto concerne, in particolare, le campagne operative di rilevamento e scavo, la programmazione ed esecuzione delle stesse resta soggetta alla normativa statale, vigente.
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alla competente Commissione consiliare la relazione sugli interventi effettuati nell’anno precedente.

Art. 3
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ammontanti a lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo della partita n. 14 - “ Interventi a favore dell’archeologia - del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1986 e del bilancio pluriennale 1986-1988.
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1986 e pluriennale 1986-1988 sono conseguentemente apportate le seguenti modificazioni:

Variazione in diminuzione
Capitolo 80230 -“ Fondo globale per le spese di investimento e di sviluppo ” Partita n. 14 - Interventi a favore dell’archeologia
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 500.000.000
1986 L. 500.000.000
Cassa L. 500.000.000
1987 L. 500.000.000

1988 L. 500.000.000

Variazioni in aumento
Capitolo 70188 -“ Interventi a favore del settore archeologico ”
Bilancio annuale
Bilancio pluriennale
Competenza L. 500.000.000
1986 L. 500.000.000
Cassa L. 500.000.000
1987 L. 500.000.000

1988 L. 500.000.000
Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01
Cod. ISTAT 2.17.10.3.06.06




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