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Legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 (BUR n. 57/1986)

Norme per la protezione e lo svilupo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto

Legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 (BUR n. 57/1986) (Abrogata)

NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Legge abrogata dall’articolo 36, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 50/1986
S O M M A R I O
Legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 (BUR n. 57/1986)

NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione della legge
La presente legge regola la pesca e l'acquacoltura in tutte le acque pubbliche interne della Regione. Sono pubbliche le acque che abbiano o acquistino attitudine a usi di pubblico, generale interesse, come stabilito dallo articolo 1 della R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
La presente legge regola inoltre la pesca nei corsi di acqua pubblici gestiti dai consorzi di bonifica, come pure nelle acque delle lagune e dei bacini di acqua salsa e salmastra fino ai punti più foranei dei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno così come delimitato dall'articolo 1, secondo comma, del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, richiamato dall'articolo 100, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Le acque del lago di Garda sono soggette a regolamentazione separata da effettuarsi entro un anno.
La Regione Veneto redige un piano di settore per l'acquacoltura determinando l'elenco dei comuni i cui territori hanno natura e caratteristiche tali da poter realizzare impianti di acquacoltura. I comuni, così individuati, si dotano entro tempi stabiliti dal piano di settore, di strumenti urbanistici e norme relative che consentano la realizzazione di impianti di acquacoltura nel più rigoroso rispetto dell'ambiente e della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e aggiornamenti.
Art. 2 - Pesca e acquacoltura
Le attività disciplinate dalla presente legge si articolano nei seguenti tipi:
a) acquacoltura;
b) pesca dilettantistica e sportiva;
c) pesca professionale.
La Regione Veneto promuove, nel quadro della programmazione, l'attività di pesca, la conservazione e lo incremento degli organismi abitualmente viventi nello ambiente acquatico e dei relativi habitat, nonché la valorizzazione dell'acquacoltura.
Art. 3 - Attribuzioni in materia di pesca e di protezione patrimonio ittico
Le funzioni amministrative trasferite alla Regione, in materia di pesca nelle acque interne, sono delegate alle Province, fatto salvo quanto diversamente disposto nei successivi articoli.
La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55, dello Statuto regionale, poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto ed eventualmente promuovere l'adozione del provvedimento di revoca della delega.
La Regione e le Province, per raggiungere gli scopi fissati dalla presente legge, si avvalgono della collaborazione delle Cooperative di pescatori professionali, di organizzazioni e associazioni di produttori del settore riconosciute, delle associazioni o federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, delle associazioni naturalistiche e protezionistiche che operano nel territorio, dei sindacati dei lavoratori del settore ittico, del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , delle organizzazioni tecnico-scientifiche di interesse regionale e degli istituti universitari.
Art. 4 - Censimento delle acque
La Regione di concerto con le province, al fine di accertare le caratteristiche ecologiche e la pescosità delle acque di cui all'articolo 2, ne effettua il censimento generale.
Tale censimento deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
Nel censimento vanno incluse tutte le utilizzazioni delle acque comprese le derivazioni.
Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari di derivazione di acque ai fini di acquacoltura, piscicoltura e pesca sportiva devono comunicare alla Provincia, pena la decadenza dalla concessione di derivazione di acque che utilizzano, la quantità di acqua derivata, l'ubicazione e il metodo di prelievo dell'acqua, nonché il metodo di reimmissione delle acque prelevate.
Art. 5 - Regolamentazione della pesca
L'esercizio della pesca viene disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di pesca che il Consiglio regionale, su proposta delle province, deve approvare in materia di uso di reti e di altri attrezzi permessi, con la descrizione sommaria degli stessi e l'indicazione del tempo e delle località in cui possono essere adoperati.
Il regolamento regionale stabilisce, inoltre, per le reti consentite, anche la misura minima delle maglie come pure la misura massima di ciascuna rete permessa, misura che non può essere oltrepassata nemmeno con l'unione o con il collegamento di più reti o parti di esse.
Il regolamento regionale di pesca deve prevedere, altresì, la classificazione delle acque in principali, secondarie e marittime interne e stabilire i periodi di divieto di pesca, gli arnesi da pesca, le eventuali limitazioni dei capi catturabili e gli eventuali divieti di uso di determinate esche o pasture.
Le proposte delle province di cui al primo comma devono essere preventivamente sottoposte al parere delle rispettive commissioni provinciali per la pesca di cui all'articolo 7 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore del regolamento di pesca, di cui al presente articolo, si osservano le norme del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 .
Art. 6 - Commissione tecnica consultiva regionale per la pesca
Presso la Giunta regionale è istituita la commissione tecnica consultiva regionale per la pesca.
Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale preposto alla trattazione degli affari concernenti la pesca o suo delegato, che la presiede;
b) gli Assessori alla pesca di ciascuna provincia o loro delegati;
c) il Coordinatore del Dipartimento Servizi Speciali per l'Agricoltura;
d) il Coordinatore della Struttura Sport e Tempo Libero;
e) il Coordinatore del Dipartimento per l'Economia Montana;
f) tre rappresentanti designati dalle associazioni regionali del movimento cooperativo dei pescatori di professione più rappresentative nell'ambito della regione;
g) sette rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni nazionali e regionali dei pescatori dilettanti e sportivi, più rappresentative nell'ambito della regione;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
i) un rappresentante designato dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto;
l) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle bonifiche;
m) un esperto di ittiobiologia designato dall'Università di Padova;
n) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni dei produttori del settore dell'acquacoltura;
o) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
p) due rappresentanti designati dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche maggiormente rappresentative in sede regionale;
q) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni vallicoltori operanti nella regione.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Le designazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) del secondo comma devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute. Sono fatte salve le successive integrazioni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
La commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Ai componenti la commissione che non appartengono agli organi istituzionali della Regione o non siano dipendenti della stessa, è corrisposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una indennità di presenza nella misura di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
Compito della commissione è di esprimere proposte e pareri in ordine ai piani di settore in favore della pesca, dell'acquacoltura e della valorizzazione dell'ambiente naturale, compresi in quest'ultimo, il drenaggio dei corsi d'acqua che sfociano nel mare e la costruzione di rifugi o ripari per le barche e attrezzature dei pescatori di professione.
La commissione esprime, inoltre, proposte e pareri sulle iniziative di ricerca e sperimentazione di ambito regionale.
Art. 7 - Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca
Presso ogni provincia è istituita una commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne.
Essa è nominata con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;
b) un rappresentante designato dall'ufficio regionale del genio civile;
c) il dirigente il servizio forestale regionale competente per territorio o suo delegato;
d) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
e) i rappresentanti dei pescatori di professione, se operanti nella provincia, designati dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative nello ambito regionale, nel numero seguente:
- 6 per Venezia;
- 1 per Belluno;
- 1 per Vicenza;
- 1 per Treviso;
- 2 per Verona;
- 4 per Rovigo;
- 2 per Padova;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni o federazioni dei pescatori dilettanti o sportivi più rappresentative, organizzate a livello regionale e operanti nella provincia;
g) due rappresentanti designati dalle associazioni protezionistiche e naturalistiche operanti nella provincia;
h) due rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in sede provinciale;
i) un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità montane operanti nell'ambito provinciale;
l) un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità montane operanti nell'ambito provinciale;
m) un rappresentante dei produttori del settore della molluschicoltura, designato unitariamente dalle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito regionale, per le province ove tale attività viene esercitata;
n) un rappresentante designato unitariamente dai produttori del settore dell'acquacoltura;
o) un esperto in ittiologia;
p) un rappresentante designato unitariamente dai consorzi di bonifica operanti nella provincia;
q) un rappresentante designato unitariamente dalle associazioni di vallicoltori nelle province ove tale attività si esercita;
r) un rappresentante del Magistrato alle acque.
Funge da segretario un dipendente della Provincia nominato dal Presidente della Giunta provinciale.
La Commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati.
Le designazioni di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), p) e q) del secondo comma devono pervenire al Presidente della Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute. Sono fatte salve le successive designazioni.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I componenti di cui alle lettere b) e d) del secondo comma possono farsi sostituire da altro membro appartenente allo stesso ufficio.
La commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
La commissione, oltre a fornire i pareri sulle proposte di regolamento regionale e di eventuali modifiche e sui provvedimenti delle province circa le limitazioni e i divieti temporanei, esprime suggerimenti e pareri sulle iniziative volte a incrementare e favorire la pesca, la acquacoltura, la tutela della ittiofauna, la valorizzazione degli ambienti naturali e il coordinamento delle attività di pesca in aree omogenee.
La commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca esprime, inoltre, proposte e pareri su iniziative di ricerca e sperimentazione promosse dalle singole province; formula altresì pareri in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di acquacoltura, di pesca sportiva e dilettantistica nonché sulle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo articolo 31.
Ai componenti la commissione è corrisposto, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, una indennità di presenza nella misura di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modificazioni, per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.
Art. 8 - Suddivisione delle acque interne
Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche della Regione Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone:
Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica in:
Provincia di VERONA, con la linea ferroviaria Milano-Venezia, dal confine con la provincia di Brescia fino al confine con la provincia di Vicenza, escluso il lago di Garda;
Provincia di VICENZA, con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino all'intersecazione con quella di Vicenza-Treviso; dal cavalca-ferrovia di Corso Padova, a Vicenza, lungo la SS. n. 11 sino Torri di Quartesolo al bivio con la provinciale "Camisana"; lungo la stessa sino al confine con la provincia di Padova;
provincia di PADOVA, con la strada Camisano-Piazzola sul Brenta; con la strada provinciale Piazzola sul Brenta-Campo S. Martino e con la strada Campo S. Martino-S. Giorgio delle Pertiche-Camposampiero-Loreggia, fino al confine trevigiano;
provincia di TREVISO, con il tratto dell'incrocio tra la SS. n. 307 fra Loreggia e Resana e il confine con la provincia di Padova e, lungo il confine stesso, sino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto con la strada Badoere-Le Ongarie-Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi per Canizzano-S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; da qui con la linea ferroviaria Treviso-Oderzo-Motta di Livenza fino al confine con la provincia di Venezia, con esclusione dei laghi di Lago e di S. Maria che vanno inclusi nella zona "B";
provincia di BELLUNO, tutte le acque a eccezione di quelle del lago di S. Croce, che vanno comprese tra le acque di zona "B";
provincia di VENEZIA, con la linea ferroviaria Mestre-Latisana, dal confine provinciale presso S. Stino di Livenza al confine provinciale presso S. Michele al Tagliamento, compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo;
Zona B: comprende tutte le altre acque esistenti a valle della zona A con esclusione di quelle definite alla successiva zona C.
Zona C: comprendente le acque così delimitate:
provincia di ROVIGO:
tutte le acque interne a est della strada statale Romea n. 309 dal confine della provincia di Ferrara a quello con la provincia di Venezia, nonché le acque marittime interne. Il confine tra acque demaniali marittime interne e acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità, corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei, a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro, in particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle e il faro di Goro;
provincia di VENEZIA:
a) laguna di Venezia;
b) laguna di Caorle-Lugugnana;
c) bacino "Lama del Morto",
così come risultano delimitati dai decreti delle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente n. 385 dell'8 ottobre 1973 e n. 21 del 16 novembre 1973, dai verbali del Magistrato alle Acque relativi al bacino "Lama del Morto", dalla linea di conterminazione segnata da appositi cippi numerati per la Laguna di Venezia. Per la Laguna di Caorle-Lugugnana valgono le delimitazioni risultanti dal decreto di concessione dei diritti esclusivi di pesca da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministero della Marina Mercantile;
provincia di PADOVA:
Laguna di Venezia per la parte ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Padova così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.
Art. 9 - Classificazione delle attività di pesca
L'attività della pesca si divide, in rapporto al fine perseguito, nelle seguenti classi:
- pesca professionale come definita all'articolo 25;
- pesca dilettantistica e sportiva come definita all'articolo 29;
- pesca scientifica e interventi di protezione ittica quali attività dirette a scopo di studio, ricerca, sperimentazione e protezione; il loro esercizio è subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte della Regione.
Art. 10 - Autorizzazione di pesca
Per esercitare la pesca nelle acque interne della Regione Veneto è necessario essere muniti della licenza di pesca rilasciata in conformità a quanto stabilito dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, le cui attestazioni di versamento devono essere allegate al libretto-pesca.
- Nelle acque della zona A, e limitatamente ai pescatori non professionisti, è necessario essere muniti anche del tesserino regionale di pesca, che ha validità annuale e può essere ottenuto previo versamento dello importo corrispondente al costo del tesserino stesso.
In ciascun foglietto del tesserino, che è strettamente personale e non cedibile, dovrà essere preventivamente indicata la giornata di uscita e, successivamente, il numero delle catture, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di pesca.
Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura, di piscicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
b) il personale degli Enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti, e il personale delle amministrazioni provinciali, o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 11 della presente legge;
c) i minori di anni diciotto, che possono esercitare la pesca senza licenza, purchè usino una sola canna, con o senza mulinello. I predetti devono essere in possesso di apposito permesso rilasciato gratuitamente dalle Amministrazioni provinciali, fatte salve le norme dell'imposta sul bollo; tale permesso, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, deve essere vidimato annualmente.
I cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare la pesca se muniti della licenza di cui al primo comma; possono altresì ottenere il permesso per la pesca dilettantistico-sportiva presso le Amministrazioni provinciali che lo rilasciano su apposito stampato predisposto dalla Regione. Il permesso non è soggetto alle tasse e sopratasse regionali, escluse quelle di bollo, e ha validità dodici mesi.
I pescatori residenti e non residenti nella regione Veneto e i cittadini stranieri possono ottenere il tesserino regionale da una delle Amministrazioni provinciali del Veneto o dal Comune ove temporaneamente soggiornano, versando, preventivamente, l'importo relativo al costo del tesserino.
Le tasse e sopratasse previste dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni, per il rilascio e il rinnovo della licenza di pesca, sono corrisposte alla Regione, mediante versamento su appositi numeri di conto corrente postale distintamente istituiti per ciascuna circoscrizione provinciale.
L'importo introitato dalla Regione in ciascun numero di conto corrente postale ai sensi del comma precedente, è successivamente riservato, nella misura del 60 per cento, alle Province corrispondenti a partire dallo esercizio 1987.
Le Province utilizzano gli importi loro spettanti per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni delegate e per effettuare un'efficace opera educativa e informativa nei confronti dei pescatori nonché per procedere a una costante azione di ripopolamento ittico.
Le Province riservano una quota parte degli introiti prevedibili, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazioni di pescatori dilettanti o sportivi, operanti a livello regionale o nazionale, su dettagliati programmi preventivamente presentati alle Amministrazioni provinciali e approvati, in linea tecnica, dalla Giunta provinciale, previo parere della commissione tecnica consultiva provinciale pesca di cui all'articolo 7.
Le Province, entro il 31 gennaio di ciascun anno, sono tenute a presentare alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sull'utilizzo dei fondi introitati ai sensi del presente articolo.
Art. 11 - Divieti e permessi di pesca
E' proibita la pesca con materiale esplodente, nonché con l'uso della corrente elettrica o, comunque, con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare la fauna acquatica.
E' altresì vietato raccogliere e commerciare la fauna di cui al comma precedente.
E' fatto obbligo tassativo di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di monta presso opere idroelettriche e ogni tipo di impianto che ostacoli la rimonta delle varie specie ittiche.
E' vietato collocare, attraverso i corsi o bacini di acqua pubblica, apparecchi fissi o mobili che possono impedire il passaggio degli animali acquatici, salvo che non si tratti di opere concesse a titolo di allevamento ittico, per sbarramenti idroelettrici o per altri scopi, assentiti a norma di legge.
E' pure vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua comunque in via di prosciugamento, naturale o artificiale.
Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purchè non adibito a piscicoltura o a pesca sportiva di cui ai successivi articoli 21 e 31 deve darne avviso al Presidente della Giunta provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dal medesimo Presidente, ai sensi dell'articolo 7 del R.D. 23 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici, al quale provvedono le Amministrazioni provinciali anche con l'uso di apparecchiature elettriche.
E' fatto divieto di immettere nelle acque di tipo "A" le seguenti specie ittiche: pesce gatto, pesce persico, persico-trota, luccioperca, siluro d'Europa e ogni altra specie nociva alla sopravvivenza dell'ittiofauna ivi presente.
E' altresì fatto divieto di immettere luccioperche e siluri d'Europa nelle altre acque interne della Regione; sono invece consentiti l'immissione, il trasporto, il commercio e la detenzione del pesce gatto vivo (ictalurus melasi) di produzione nazionale.
Nelle acque interne, zone A, B, C, è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.
Art. 12 - Lunghezze minime ed epoca di proibizione di pesca
Le lunghezze minime totali che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non ne siano vietate, sono le seguenti: trota di lago cm 25; trota marmorata cm 25; salmonidi cm 20; temolo cm. 30; pesce persico reale cm. 20 (nelle acque e bacini lacustri cm. 15); tinca cm. 25; carpa cm. 30; persico trota cm. 20; storione cm. 100; anguilla cm. 30; barbo, cavedano, savetta e pigo cm. 19; luccio cm. 40; gambero di fiume cm. 7.
Per le specie di origine marina valgono le misure indicate dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 22 settembre 1978, n. 651.
Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale e quella del gambero, dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).
Per le acque ricadenti in territori classificati montani ai sensi delle vigenti leggi, nonché per la zona "C", potranno essere stabilite, dal regolamento regionale, misure diverse.
La pesca di detti animali acquatici è proibita nei seguenti periodi:
- trota di lago: dal 15 ottobre al 15 febbraio;
- salmonidi: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige: dall'ultimo lunedì di settembre al 31 gennaio;
- persico trota: dall'1 al 31 maggio;
- pesce persico reale: dall'1 aprile al 31 maggio;
- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- tinca: dal 15 maggio al 30 giugno;
- carpa: dal 15 maggio al 30 giugno;
- luccio: dall'1 gennaio al 31 marzo;
- gambero di fiume: dall'1 ottobre al 30 giugno.
Nelle acque ricadenti nella zona "A", la pesca dilettantistica e sportiva è comunque vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, con esclusione del fiume Adige, in cui il divieto decorre dall'ultimo lunedì di settembre al 31 gennaio.
Per le acque ricadenti in territori classificati montani, ai sensi delle vigenti leggi, nonchè per la zona "C", potranno essere stabiliti, dal regolamento regionale, periodi diversi.
In caso fosse constatabile, da parte dell'autorità competente, un ritardo della riproduzione, tale da rendere pregiudizievole il ripristino dell'attività di pesca al termine del periodo prefissato, è facoltà dell'autorità stessa di posticipare detto termine in misura congrua agli scopi di tutela che si prefiggono di raggiungere.
Nei detti periodi di divieto di pesca, a eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi delle qualità e della provenienza sopraindicate non possono formare oggetto di commercio o di trasporto, né di smercio nei pubblici esercizi, salva la norma prevista dall'articolo 30 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Ai fini della tutela e del migliore rendimento delle risorse biologiche delle specie ittiche, il cui ambiente abituale e naturale è identificabile con le acque marittime comunicanti con le lagune, le lunghezze minime totali che gli animali acquatici, nelle medesime viventi, devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietate, sono quelle previste dagli articoli 87, 88, 89, 90 e 93 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni e integrazioni.
Per le specie non previste dal presente articolo, il regolamento regionale può stabilire le misure minime e i periodi di divieto della pesca e del commercio in base alle necessità ambientali e al patrimonio ittico.
Art. 13 - Vigilanza e ripopolamenti
Le Province competenti per territorio possono istituire zone di ripopolamento ittico in cui sarà fatto divieto di qualsiasi attività di pesca per un periodo non superiore a cinque anni.
Tali zone devono essere in numero di estensione sufficienti a garantire l'incremento dell'indice di pescosità.
Agli effetti della determinazione delle zone di ripopolamento e per una migliore disciplina della pesca in tutti i corsi d'acqua, il territorio di ogni provincia può essere suddiviso in compartimenti coincidenti, per quanto possibile, con i bacini delimitati da infrastrutture o linee facilmente rilevabili.
Le Amministrazioni provinciali assicurano il servizio di vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano l'attività di vigilanza sulla pesca effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Allo scopo di tutelare la fauna acquatica, è fatto divieto di immettere specie alloctone nelle acque pubbliche e in quelle esistenti all'interno di aree di proprietà privata liberamente comunicanti con acque pubbliche.
Il Presidente della Provincia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7 della presente legge, può autorizzare l'immissione in acque pubbliche di trota iridea (salmo gairdneri).
L'immissione di specie autoctone nelle acque indicate al quinto comma del presente articolo è subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione del Presidente della Provincia competente per territorio.
Al fine di prevenire la diffusione di malattie, il materiale ittico da immettere deve essere sottoposto, sul luogo di consegna, al controllo sanitario da parte della autorità competente, che ne rilascia apposita certificazione.
Art. 14 - Norme di salvaguardia
Al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, la pesca può essere vietata o limitata, per periodi e località determinati, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere della Commissione tecnica consultiva prevista dall'articolo 7.
In casi di eccezionale gravità e urgenza, i predetti limiti e divieti di pesca possono essere disposti dal Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentite la Provincia competente e la Commissione di cui al precedente articolo 6, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca non previsti da altre norme della presente legge, allo scopo di conservare l'ambiente o di equilibrare la popolazione ittica delle acque di particolari corpi idirici.
Art. 15 - Diritti esclusivi di pesca
Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria.
Le Province dovranno comunicare gli elenchi alla Regione entro sei mesi dalla acquisizione degli stessi; provvederà la Regione stessa a renderli pubblici.
L'espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta della Provincia territorialmente competente, osservate le disposizioni di cui agli articoli 25 e 29 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni.
Art. 16 - Esercizio della pesca in acque di bonifica
L'esercizio della pesca è consentito a tutti gli aventi titolo nelle acque di bonifica a eccezione dei tratti d'acqua di cui al successivo comma.
Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o comunque di bonifica, d'intesa con la Provincia, definiscono i bacini, gli elenchi dei canali e dei tratti dei corsi di acqua dove l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura possono arrecare danno agli impianti e pertanto contrasta con la destinazione primaria delle strutture di bonifica.
I suddetti elenchi potranno essere rivisti su richiesta degli enti aventi in gestione le acque sopraindicate.
Nel caso che l'intesa di cui al secondo comma non si raggiunga entro il termine previsto, la Giunta regionale, previa diffida comunicata agli enti interessati, provvede entro sessanta giorni a definire gli elenchi, sentita la commissione regionale di cui all'articolo 6.
L'esercizio della pesca nelle acque di bonifica ricadenti negli elenchi di cui al secondo comma è vietato.
In tali acque può essere catturato da personale incaricato dalle Province il materiale ittico esistente, di intesa con gli enti di bonifica competenti, per scopi di ripopolamento e ittiogenici.
Art. 17 - Accesso agli argini
E' sempre consentito l'accesso agli argini demaniali per l'esercizio della pesca, salvo motivi di pubblico interesse e di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura.


Capo II
Acquacoltura


Art. 18 - Attività di acquacoltura
L'attività di acquacoltura si articola principalmente in piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura e, in base alle metodologie adottate, si distingue in:
- estensiva, che comprende le forme di allevamento sostenute da alimentazione naturale e nella quale rientra anche la vallicoltura tradizionale;
- intensiva, che comprende tutte le forme di piscicoltura sostenute da alimentazione artificiale;
- semiintensiva, che comprende le forme di allevamento miste, in particolare quella denominata vallicoltura integrata.
Art. 19 - Cartoplanimetria
Al fine di una idonea utilizzazione degli spazi acquei lagunari delle province di Venezia, Rovigo e Padova, la Giunta regionale definisce con apposita cartoplanimetria le zone ritenute idonee in cui poter sviluppare l'attività di acquacoltura, nel rispetto delle altre attività inerenti all'utilizzo delle acque e dei territori circostanti.
La cartoplanimetria sarà predisposta entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione delle presente legge, sentito il parere degli organi competenti in materia.
Art. 20 - Sperimentazione di acquacoltura
La Regione promuove la sperimentazione in acquacoltura nell'ambito del proprio territorio. A tal fine la Giunta regionale esplica apposite attività propulsive.
Art. 21 - Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura
Le concessioni a scopo di acquacoltura nelle acque di cui al quarto comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, fermo restando l'obbligo di acquisizione del parere di cui al terzo comma del medesimo articolo, e fatte salve le competenze provinciali derivanti dal quinto comma del succitato articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La Giunta regionale effettuerà l'inventario di tutte le convenzioni successive ai provvedimenti di concessione accertando che i diritti derivanti dalle stesse siano esercitati secondo le disposizioni del relativo atto di concessione. Fino alla definizione della cartoplanimetria di cui all'articolo 19 della presente legge, è fatto divieto di stipulare nuove convenzioni, fermo restando la validità di quelle in essere e non scadute.
La durata della concessione, in funzione dell'attività di acquacoltura svolta, può essere assentita fino a un periodo massimo di 18 anni rinnovabile.
Con i successivi rinnovi non potrà comunque essere superato il limite massimo di 99 anni.
Le concessioni di cui al primo comma possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico.
Per l'esercizio della molluschicoltura effettuata in acque marittime interne valgono le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, fatte salve le competenze provinciali derivanti dal quinto comma dello stesso articolo.
Le concessioni a scopo di acquacoltura e piscicoltura nelle acque che non ricadono nelle competenze di cui al quarto comma dell'articolo 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca di cui al precedente articolo 7.
Art. 22 - Piscicoltura in zone di risaia
Nelle zone di risaia, l'attività di piscicoltura è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale, tenuto conto delle condizioni di sicurezza indicate dalla Commissione di cui al precedente articolo e previo accertamento della idoneità delle acque per l'utilizzazione richiesta.
Art. 23 - Disposizione per gli impianti di acquacoltura
Negli impianti di acquacoltura non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 relativamente alle misure e ai periodi di cattura, nonché le disposizioni di cui ai commi settimo e ottavo dello stesso articolo 12.
Art. 24 - Tabelle
I titolari di concessioni rilasciate ai sensi della presente legge devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle nei luoghi indicati nelle relative autorizzazioni, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario, i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate nell'impianto ai fini, soprattutto, della tutela dell'impianto stesso, ai sensi dell'articolo 33 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Il tipo, le misure, le caratteristiche e i modi di apposizione delle tabelle saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.


Capo III
Pesca professionale


Art. 25 - Definizione di pesca professionale
La pesca professionale è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente, e consiste nella cattura di pesci, molluschi, cefalopodi, crostacei, anellidi e alghe al fine della loro commercializzazione.
Art. 26 - Esercizio della pesca professionale
La licenza di tipo "A" consente l'esercizio della pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti ed è riservata ai pescatori che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Ciascun pescatore, entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, pena il ritiro della medesima, è tenuta a:
a) dar prova della avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e successive modifiche e integrazioni, ovvero a prestare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti che esercita la pesca quale esclusiva e prevalente attività economica;
b) dar prova di avere adempiuto alle disposizioni di cui alla sopracitata legge 13 marzo 1958, n. 250 e di aver ottemperato alle formalità previste dalle vigenti disposizioni sulle attività professionali presso le sedi competenti.
L'adempimento delle formalità di cui alla lettera b) del precedente comma non è richiesto qualora il pescatore dimostri di essere socio di una cooperativa di pesca costituita per atto pubblico.
Art. 27 - Pescatori marittimi
I pescatori di professione, iscritti nell'apposito registro dei pescatori marittimi e in possesso del permesso previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 589, possono ottenere la licenza di pesca di categoria "A" per esercitare la stessa nelle acque interne senza l'obbligo di iscrizione nel registro dei pescatori di professione nelle acque interne.
Art. 28 - Apprendisti e collaboratori dei pescatori di professione
Nelle acque interne delle zone "B" e "C" il coniuge, in qualità di coadiuvante e i figli o altri componenti il nucleo familiare, in qualità di apprendisti, dal quattordicesimo anno di età e fino al compimento del diciottesimo, possono coadiuvare il pescatore titolare, purchè siano assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. o presso altro istituto assicurativo e siano muniti della licenza di categoria "A".
Le Amministrazioni provinciali rilasciano la predetta licenza speciale senza l'obbligo dell'iscrizione nel registro dei pescatori di professione, su domanda del pescatore titolare, vistata dall'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.
Ai minori di anni diciotto e maggiori di quattordici che richiedono l'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale, con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori, può essere rilasciata la licenza di tipo "A" sulla quale deve essere apposta la dizione "apprendista". Tale licenza autorizza la pesca purchè in collaborazione con altro pescatore di professionale che abbia superato il diciottesimo anno di età. Essa verrà rilasciata previa dimostrazione di essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro.


Capo IV
Pesca sportiva e dilettantistica


Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica
La pesca sportiva e dilettantistica è l'attività esercitata nel tempo libero senza scopo di lucro.
I pescatori dilettanti o sportivi possono esercitare la pesca esclusivamente con i mezzi previsti dalla licenza regionale di categoria "B", in conformità alle limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento regionale.
La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza regionale di categoria "B", esclusivamente in apnea, senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle località e con le limitazioni previste dal regolamento regionale.
La pesca subacquea può essere effettuata soltanto dalla levata del sole al tramonto.
Art. 30 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private
L'esercizio della pesca dilettantistica e sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di aree di proprietà privata non è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 10, primo comma, e all'articolo 12, commi primo e quinto.
L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata ai titolari dal Presidente della Giunta provinciale.
Art. 31 - Concessioni in acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica
Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica, sono rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 7 della presente legge, per un periodo massimo di quindici anni, salvo rinnovo.
Tali concessioni possono essere revocate in ogni tempo per ragioni di prevalente interesse pubblico. Esse sono rilasciate a enti pubblici e ad associazioni di pescatori sportivi e dilettanti che operano a livello regionale e provinciale, legalmente costituite e non aventi fini di lucro.
Art. 32 - Gare di pesca sportiva
Relativamente alle zone di cui all'articolo 8, i Presidenti delle Giunte provinciali approvano il calendario delle gare o manifestazioni di pesca sportiva nelle acque della provincia, fissando i tratti dei corsi d'acqua dove le stesse si svolgono, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale della pesca e in base alla disciplina stabilita dal regolamento regionale, di cui al precedente articolo 5.
I concorrenti ammessi alle gare regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime nei tratti di cui al precedente comma anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 10, ove richiesto. Le gare autorizzate vengono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento regionale.


Capo V
Sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie


Art. 33 - Sanzioni amministrative
Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza prescritta ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per il tipo di pesca esercitato, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.
Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000.
Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentiti dagli articoli 23 e seguenti del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 , 26 marzo 1985, n. 9 e recante norme per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto, escluso il Lago di Garda, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criterio di proporzionalità, a norma dell'articolo 10, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'ammontare della pena pecuniaria è pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico, di cui il soggetto sia trovato in possesso, rilevato dai listini prezzi della Camera di commercio provinciale competente alla data della verbalizzazione dell'infrazione. Parimenti incorre in contravvenzione chi eserciti l'attività di pesca in violazione delle norme suddette, quando la infrazione sia stata accertata prima della cattura del prodotto ittico. La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 200.000.
Le infrazioni previste al terzo comma sono, in ogni caso, denunciate alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione, non previste dal R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di cattura abusiva di timallidi o salmonidi la predetta sanzione viene aumentata di lire 10.000 per capo.
Per le trasgressioni ad altri divieti contenuti nel R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e relativi regolamenti di attuazione, le sanzioni amministrative ivi stabilite sono quintuplicate, come stabilito all'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, oltre alle eventuali sanzioni penali e amministrative e al risarcimento del danno, è disposto, dal Presidente della Giunta provinciale competente per territorio, il ritiro immediato della licenza di pesca e la preclusione dall'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a cinque anni.
Le Amministrazioni provinciali sono tenute a impiegare le somme introitate a titolo di sanzioni amministrativa a scopo di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.
E' attribuito alle Province il compito di applicare, in materia di pesca, la legge 24 novembre 1981, n. 689, e di introitare le relative somme.
Art. 34 - Norma finanziaria
La spesa per l'anno 1986, per il pagamento delle indennità di presenza di cui all'articolo 6, graverà sul capitolo 002282 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1986 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Art. 35 Abrogazione
Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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