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Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 (BUR n. 58/1986)

Integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , concernente “Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali”

Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 (BUR n. 58/1986) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 , CONCERNENTE "INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITÀ NATURALI"

Legge di novellazione: vedi integrazione apportata alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 (BUR n. 58/1986) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 1975, n. 1 , CONCERNENTE "INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI"

Articolo unico
All'articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 , è aggiunto il seguente comma:
"Qualora si tratti di interventi, anche ricorrenti, consistenti, fino all'adozione di più complessi rimedi sulle cause dei fenomeni, in opere di natura temporanea per il contenimento degli effetti di una situazione di imminente o costante pericolo per la pubblica incolumità o per l'igiene pubblica, i relativi lavori, previo parere della competente Sezione della Commissione Tecnica regionale nonché di ogni altro ente od organo competente, sono approvati e finanziati, integralmente o parzialmente, dalla Giunta regionale e, ove ne ricorrano i presupposti, concessi per l'esecuzione a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ."



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