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Legge regionale 5 marzo 1987, n. 17 (BUR n. 14/1987)

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 concernente norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali

Legge regionale 5 marzo 1987, n. 17 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1983, n. 15 , CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI POLIZIA DELLE CAVE E DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 marzo 1987, n. 17 (BUR n. 14/1987) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1983, n. 15 CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI POLIZIA DELLE CAVE E DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

Articolo unico
All'articolo 1 della legge 21 marzo 1983, n. 15 sono aggiunti i seguenti commi:
"In particolare rientrano tra le funzioni trasferite ai sensi del primo comma, la vigilanza, nonché l'applicazione delle norme di carattere tecnico e antinfortunistico anche sull'impiego degli esplosivi, sulle distanze di sicurezza dei lavori estrattivi e sulle perforazioni.
Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 616/1977, in materia di pubblica sicurezza di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635".
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 , è aggiunto il seguente articolo:
"Articolo 3/bis
Le spese per gli interventi regionali in materia di polizia mineraria, eseguiti nell'interesse dei privati, relativi alle cave, acque minerali e termali, nonché per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca, o per gli atti amministrativi a essi connessi, sono a carico del richiedente.
La liquidazione è effettuata con provvedimento richiesto, o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta stessa.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639".


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