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Legge regionale 25 giugno 1987, n. 35 (BUR n. 37/1987)

Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, relativa a interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 35 (BUR n. 37/1987) (Abrogata)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, n. 16 , RELATIVA A INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1987, n. 35 (BUR n. 37/1987)

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1986, n. 16 , RELATIVA A INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Articolo unico
Gli interventi speciali della Regione per i territori montani di cui all'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 , non sono integrativi degli interventi speciali conseguibili dalle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge regionale.
Gli interventi speciali di cui al primo comma, qualora diretti ad agevolare operazioni di locazione finanziaria, sono determinati in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi in conto interessi di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.



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