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Legge regionale 24 novembre 1987, n. 57 (BUR n. 69/1987)

Tasso agevolato a favore delle imprese artigiane per operazioni finanziarie fino a lire 25.000.000 e per quelle destinate alla formazione di scorte

Legge regionale 24 novembre 1987, n. 57 (BUR n. 69/1987) (Abrogata)

TASSO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A LIRE 25.000.000 E PER QUELLE DESTINATE ALLA FORMAZIONE DI SCORTE

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 novembre 1987, n. 57 (BUR n. 69/1987)

TASSO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER OPERAZIONI FINANZIARIE FINO A LIRE 25.000.000 E PER QUELLE DESTINATE ALLA FORMAZIONE DI SCORTE

Art. 1
1. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 , limitatamente alle operazioni finanziarie non superiori a lire 25.000.000 e comunque a quelle destinate alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il costo a carico delle imprese artigiane è pari o equivalente all'80 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto ministeriale per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685.
Art. 2
1. La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche alle operazioni finanziarie, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state ammesse a contributo ma non ancora stipulate dagli istituti o aziende di credito e dalle società finanziarie oppure siano state stipulate ma non ancora ammesse a contributo.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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