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Legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 (BUR n. 71/1987)

Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 'Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.'

Legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 (BUR n. 71/1987) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 "COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A."

Legge in parte di novellazione: vedi integrazioni apportate alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , in parte ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 (BUR n. 71/1987) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, n. 47 "COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO SPA"

Art. 1
1. All'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 , sono apportate le seguenti modificazioni:
- la lettera a) del primo comma è così sostituita:
"a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente in società o in consorzi con enti pubblici o privati, di aree e infrastrutture anche di servizi che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, mediante attività finanziarie, di leasing e di factoring, nonché mediante sostegno delle medesime attività a favore di imprese e loro consorzi che attuino specifici programmi di investimento nell'ambito della Regione;"
- la lettera c) del primo comma è così sostituita:
"c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società per azioni, a responsabilità limitata, cooperative o consorzi che promuovano nuove iniziative imprenditoriali o attuino programmi di nuovi investimenti e operino nell'ambito della Regione, e abbiano fini corrispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni, entro e non oltre il 49%, in organismi strumentali o in società di servizi che realizzino direttamente gli obiettivi della programmazione economica regionale;"
- la lettera e) del primo comma è così sostituita:
"e) mediante gestione per incarico conferito dalla Regione con legge e secondo le direttive della Giunta regionale, di fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi straordinari".
- il secondo comma è abrogato.
Art. 2
1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è così modificato:
"La Veneto Sviluppo spa presenta alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l'anno successivo, conforme alle indicazioni della programmazione regionale e agli indirizzi operativi che la Giunta, sentita la competente Commissione consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno. La relazione deve essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone inoltre una relazione semestrale sulla attività svolta e su quella in corso di attuazione, da inviarsi alla Giunta entro novanta giorni dallo scadere del semestre."
Art. 3
1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 , è autorizzata la sottoscrizione di nuove azioni della Veneto Sviluppo spa per complessivi 5.100 milioni.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1987, si fa fronte mediante:
- prelevamento di lire 2.500 milioni dallo stanziamento iscritto dalla partita n. 2 "Ricapitalizzazione della "Veneto Sviluppo spa"" dal fondo globale per le spese d'investimento (cap. 80230) del bilancio di previsione 1987;
- utilizzazione ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dello stanziamento di lire 2.500 milioni iscritto nella partita n. 25 "Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo spa" del medesimo fondo globale per le spese d'investimento (cap. 80230) relativo all'esercizio finanziario 1986;
- riduzione di lire 100 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1987.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito il capitolo 20010 denominato "Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo spa" con lo stanziamento di L. 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1987".
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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