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Legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 (BUR n. 67/1988)

Modifica agli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, 'Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto'

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 (BUR n. 67/1988) (Abrogata)

MODIFICA AGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 , "NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO"

Legge abrogata dall’articolo 36, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1988, n. 60 (BUR n. 67/1988) (Novellazione)

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 8 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO".

Articolo unico
1. All'articolo 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 , dopo le parole "compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganziolo" si aggiungono le seguenti: "con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B".
2. All'articolo 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 , dopo le parole "storione cm. 100" e prima di anguilla cm. 30" aggiungere "storione naccari cm. 80".


SOMMARIO