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Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 (BUR n. 3/1990)

Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 (BUR n. 3/1990) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITÀ NATURALI

Legge abrogata dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 3 (BUR n. 3/1990)

INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA CALAMITA’ NATURALI

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la concessone di contributi a favore di privati che abbiano subito gravi danni a causa di eventi calamitosi naturali aventi carattere di eccezionalità fra i quali in particolare trombe d'aria, alluvioni, nevicate, grandinate, terremoti.

2. I contributi sono concessi per la riparazione di edifici destinati ad abitazione e ad attività produttive, nonché per la riparazione o sostituzione di impianti, di attrezzature o arredi strettamente destinati all'attività produttiva danneggiati o distrutti.

Art. 2 - Individuazione delle aree e presentazione delle domande.

1. La Giunta regionale entro 10 giorni dalla segnalazione da parte dei comuni o di soggetti privati, dell'accadimento degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individua con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione le aree oggetto del proprio intervento.

2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio del genio civile regionale territorialmente competente domanda di contributo diretta al Presidente della Giunta regionale corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la natura e l'entità del danno causato dall'evento calamitoso, allegando una relazione descrittiva del danno stesso e un preventivo di spesa per la riparazione dell'immobile danneggiato nonché per la riparazione o sostituzione di impianti, attrezzature o arredi danneggiati o distrutti.

3. Ai fini dell'ammissibilità a contributo sono presi in considerazione i lavori indispensabili per la riparazione del danno ed essenziali per l'agibilità e l'abitabilità degli edifici e per la riparazione o sostituzione di impianti, attrezzature o arredi, per un importo di spesa prevista superiore all'ammontare di lire 3.000.000.

Art. 3 - Concessione di contributi.

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la presentazione delle domande di contributo, l'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio, effettua i necessari accertamenti in ordine alla sussistenza del danno e alla congruità dell'importo di spesa preventivo e trasmette alla Giunta regionale l'elenco dei richiedenti con l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile.

2. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenendo conto di tutte le richieste ritenute ammissibili a norma del comma 1, approva il piano di ripartizione dei contributi e provvede ad accreditare agli Uffici del genio civile regionale le somme necessarie per l'erogazione dei contributi stessi.

3. La misura del contributo non può superare il 50% dell'importo della spesa ammessa e comunque l'ammontare di lire 20.000.000 per la riparazione degli edifici, e il 25% dell'importo di spesa ammessa e comunque l'ammontare di lire 10.000.000 per la riparazione o sostituzione di impianti, attrezzature o arredi.

4. La liquidazione del contributo è effettuata a cura dell'Ufficio del genio civile regionale dopo aver previamente accertato la regolare esecuzione dei lavori e verificato la documentazione attestante la spesa sostenuta.

5. I contributi non sono cumulabili con i benefici previsti da altre leggi.

Art. 4 - Decadenza del contributo.


1. La mancata esecuzione dei lavori o la mancata riparazione o sostituzione degli impianti, delle attrezzature o degli arredi entro il termine di un anno dall'avvenuta comunicazione all'interessato della concessione del contributo, comportano, salvo i casi di forza maggiore, accertati d'Ufficio del genio civile regionale, la decadenza del contributo.

Art. 5 Norma transitoria

1. Per gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo intercorrente dal 13 febbraio 1988 alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la concessione di contributi secondo le modalità stabilite dalla presente legge. A tal fine la Giunta regionale provvede entro 30 giorni dall’entrata in vigore della stessa, a individuare, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino della Regione, le aree in cui si sono verificati gli eventi calamitosi. Nei successivi 30 giorni i soggetti interessati devono presentare le domande di contributo ai sensi dell’articolo 2.

Art. 6. Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , dalla partita n. 15 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" del fondo globale iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1990 è istituito il capitolo 53038 denominato "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali" con lo stanziamento di lire 1.000 milioni.


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