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Legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 (BUR n. 34/1990)

Procedure della programmazione

Legge regionale del 30 aprile 1990, n. 40 (BUR n. 34/1990) (Abrogata)

PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE.

Legge abrogata dall’articolo 34, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 aprile 1990, n. 40 (BUR n. 34/1990)

PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE.

Capo I
Il processo di programmazione

Art. 1 - (Caratteri istituzionali).

1. In armonia a quanto stabilito dall’art. 5 dello Statuto e per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 dello stesso, nonché in conformità al disposto dell’art. 11 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, l’attività della Regione si attua attraverso il metodo della programmazione.
2. Il processo di programmazione si fonda sul Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e i suoi progetti e si articola attraverso il Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) e gli altri piani settoriali e particolari, previsti dalla legislazione regionale, nonché attraverso il sistema dei bilanci di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
3. L’attuazione del P.R.S. e degli altri strumenti di programmazione avviene mediante singoli provvedimenti di puntuale esecuzione, avvalendosi degli accordi di programma e utilizzando il parco progetti.
Art. 2 - (I soggetti della programmazione).

1. Sono soggetti della programmazione la Regione e gli enti locali territoriali. Partecipano al processo di programmazione gli enti e organismi economico-sociali, le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle imprenditoriali.

Capo II
Gli strumenti di programmazione

Sezione I
Il P.R.S. e i progetti del P.R.S.
Art. 3 - (Scopi del P.R.S.).

1. Il P.R.S. individua le linee fondamentali dell’attività della Regione in campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della comunità regionale indirizzandosi ai soggetti pubblici e privati secondo le forme di autonomia rispettivamente assicurate dall’ordinamento.
Art. 4 - (Contenuti del P.R.S.).

1. Il P.R.S, sulla base della ricognizione del quadro storico evolutivo in atto e della valutazione delle risorse fisiche, economiche e sociali mobilitabili, indica:
a) le finalità che la società regionale deve perseguire per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici, territoriali di lungo periodo dell’attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e operative per il conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, anche mediante il concorso di altri soggetti pubblici e privati.
2. Esso contiene:
a) le indicazioni di larga massima per l’attività legislativa regionale;
b) le indicazioni per la redazione dei progetti del P.R.S.;
c) gli indirizzi e gli obiettivi per il P.T.R.C. e per gli altri piani settoriali e particolari;
d) le priorità per la gestione del parco progetti;
e) le modalità di raccordo con il sistema dei bilanci, di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335.
3. Esso può contenere:
a) un complesso di direttive per il conseguimento di obiettivi di breve periodo individuate in modo dettagliato circa i soggetti, l’oggetto e le modalità anche di copertura finanziaria, da realizzarsi mediante atti amministrativi integrativi;
b) un complesso di norme di attuazione, contenente prescrizioni e vincoli immediatamente cogenti.
Art. 5 - (Procedimento del P.R.S.).

1. La Giunta, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2 dell’art. 8 e di un rapporto sullo stato di attuazione del P.R.S., del P.T.R.C. e degli altri piani settoriali e particolari vigenti, sentito il Collegio per la programmazione di cui all’art. 17, formula la proposta di P.R.S. e la invia al Consiglio regionale e, al fine di acquisirne i pareri, agli enti locali territoriali e alle principali organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, nonché alle altre organizzazioni sociali. I pareri sono resi entro il termine perentorio di 90 giorni dall’invio; quello degli enti locali è adottato con delibera consiliare; la conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, di cui all’art. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è sentita in separata audizione.
2. La Giunta invia, entro il termine massimo di 90 giorni, i pareri di cui al precedente comma, corredati dalle proprie valutazioni, al Consiglio regionale per l’approvazione del P.R.S. con legge.
Art. 6 - (Efficacia del P.R.S.).

1. Il P.R.S. stabilisce il complesso di indirizzi, direttive e prescrizioni per l’azione della Giunta regionale nella promozione dell’attività legislativa e nell’esercizio di quella amministrativa; per l’attività del Consiglio regionale in sede di approvazione del P.T.R.C. e degli altri strumenti di programmazione; per l’attività degli enti, aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società ed organismi a cui essa partecipa.
2. Il P.R.S. costituisce termine di riferimento nei confronti degli Enti locali per l’attività di loro competenza nell’ambito del concorso previsto dall’art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché complesso di direttive per le attività loro delegate dalla Regione.
Art. 7 - (Progetti del P.R.S.).

1. I progetti del P.R.S. sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il collegio per la programmazione; dettagliano i contenuti di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 4; disciplinano le azioni della Regione per il conseguimento di obiettivi intersettoriali. A tal fine stabiliscono le modalità di coordinamento di funzioni appartenenti a ripartizioni organizzative diverse e determinano altresì le modalità del concorso di altri soggetti pubblici e privati.
2. Essi individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi da sostenere, le risorse fisiche ed economiche da mobilitare, le modalità di finanziamento di breve e medio periodo, nonché i soggetti competenti all’attuazione e i tempi di realizzazione.
3. I progetti del P.R.S. sono approvati con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, contestualmente ad uno o più provvedimenti legislativi che diano attuazione, per quanto già non previsto dalla legislazione vigente, alle azioni e alle modalità, anche relative alla copertura finanziaria, contenute nei progetti.
4. La Giunta regionale, qualora si manifestino nuove esigenze di azioni coordinate per il conseguimento di obiettivi intersettoriali da organizzare sotto forma di progetti del P.R.S., li predispone secondo le procedure di cui ai precedenti commi.
Art. 8 - (Durata e revisione).

1. La durata del P.R.S. è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie posti a suo fondamento.
2. In occasione dell’elezione del Presidente e della Giunta, nei documenti programmatici di cui all’art 26 dello Statuto è valutato lo stato di attuazione del P.R.S. per l’eventuale rielaborazione da attuarsi secondo la procedura di cui all’art. 5. In tal caso i documenti programmatici contengono gli indirizzi per la redazione del nuovo P.R.S.
3. Il P.R.S. e i suoi progetti possono essere successivamente modificati o integrati solo in modo espresso.
Sezione II
Gli altri strumenti di programmazione
Art. 9 - (P.T.R.C.)

1. Il P.T.R.C. consegue le sue specifiche finalità disciplinando gli usi del territorio ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni.
2. A norma della legge citata esso è redatto sulla base del P.R.S., è approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale ed è gerarchicamente sovraordinato ad ogni altro piano settoriale o particolare.
Art. 10 - (I piani settoriali e particolari).

1. I piani settoriali o particolari hanno rispettivamente per oggetto la programmazione delle azioni regionali in vista del conseguimento di un obiettivo settoriale o interno al settore; i piani settoriali prevalgono su quelli particolari, che dei primi costituiscano articolazioni.
2. I piani di cui al comma precedente sono predisposti dalla Giunta regionale, sentito il Collegio per la programmazione, e approvati con provvedimento amministrativo del Consiglio regionale, quando leggi particolari non ne attribuiscano la competenza ad organi diversi.
3. Modifiche ai piani settoriali e particolari possono avvenire solo in modo espresso.

Capo III
L’attuazione della programmazione

Art. 11 - (Modalità di attuazione).

1. La deliberazione e l’esecuzione, anche in modo coordinato, delle direttive e delle singole azioni programmatiche, previste dal P.R.S., dai suoi progetti o dagli altri piani, quando non siano espressamente disciplinate in modo diverso, sono di competenza della Giunta regionale.
Art. 12 - (Parco progetti).

1. Al fine di poter realizzare tempestivamente le azioni previste dagli strumenti di programmazione, la Giunta regionale organizza il parco progetti con la funzione di costituire e mantenere una dotazione di progetti fattibili e definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni per il loro finanziamento. I progetti riguardano la realizzazione di opere pubbliche, la produzione di beni o servizi pubblici o di interesse pubblico, anche di natura culturale e sociale.
2. Nel parco progetti confluiscono progetti che, predisposti dagli uffici regionali e da altri soggetti pubblici o privati, la Regione possa finanziare con fondi propri o derivati, previa istruttoria tecnica, economica ed amministrativa, coordinata dal Dipartimento piani e programmi, circa la loro efficacia e la loro congruenza con gli strumenti di programmazione di cui al Capo II.
3. Spetta alla Giunta regionale, tenuto conto delle priorità indicate alla lett. d), comma 2 dell’art 4, deliberare l’ammissione, il coordinamento (master plan) e il finanziamento dei progetti, nonché stabilire l’eventuale concorso alle spese di progettazione, emanando a tal fine disposizioni esecutive a norma della lett. g) dell’art 32 dello Statuto.
Art. 13 - (Accordi di programma).

1. Per l’attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono, per la loro realizzazione, l’esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e, eventualmente, di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.
4. L’accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell’accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché l’urgenza e l’indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 14 - (Congruenze nel processo di programmazione).

1. Al fine di assicurare la conformità degli atti regionali alla programmazione regionale:
a) gli atti amministrativi rilevanti per la programmazione, a norma dell’art 53 dello Statuto, devono essere motivati in rapporto ai progetti o ai piani cui si riferiscono;
b) i disegni di legge devono essere adottati dalla Giunta regionale, con delibera espressamente motivata in rapporto al P.R.S.
2. La Giunta regionale stabilisce i modi per assicurare il raccordo tra le azioni del P.R.S. ed il bilancio annuale e pluriennale, nonché quanto previsto dall’art 60 dello Statuto anche mediante una relazione annuale che provveda a valutare la spesa sostenuta e quella prevista in rapporto alle azioni del P.R.S. Tale relazione contiene anche il consuntivo dell’attività annuale svolta dalle strutture previste all’art. 16.

Capo IV
Le strutture della programmazione

Art. 15 - (Attuazione dei progetti).

1. Al fine di coordinare l’esecuzione delle azioni previste da un progetto, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, può affidarne i compiti di istruzione ad un singolo o a più membri della Giunta.
2. In relazione alle specifiche esigenze di funzionalità e di organizzazione relative all’attuazione dei progetti e per la durata degli stessi, il Segretario generale della programmazione costituisce gruppi operativi con personale di diversi uffici regionali, diretti da un coordinatore.
Art. 16 - (Strutture operative).

1. Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , il coordinamento delle attività di cui alla presente legge è affidato alla Segreteria generale della programmazione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 14.
2. A tal fine la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari affinchè le strutture dell’area della programmazione siano organizzate in modo da:
a) gestire in modo unitario l’attività degli osservatori regionali;
b) produrre analisi ed istruttorie per lo svolgimento dei lavori dei nuclei di valutazione dei progetti;
c) svolgere il monitoraggio sull’attuazione della programmazione e le analisi sull’efficacia della spesa regionale.
Art. 17 - (Collegio per la programmazione).

1. Per raccordare la programmazione regionale all’evoluzione della società veneta è istituito il collegio per la programmazione.
2. Il collegio per la programmazione, sia nella fase propositiva che in quella di verifica:
- formula, su richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte su atti di contenuto generale concernenti la programmazione regionale;
- ha facoltà di formulare osservazioni, raccomandazioni e proposte alla Giunta regionale.
3. Il collegio per la programmazione è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o l’assessore delegato alla programmazione, che lo presiede;
b) 15 membri, eletti dal Consiglio regionale, in rappresentanza delle categorie culturali, sociali ed economiche più rappresentative a livello regionale, tenuto conto delle eventuali designazioni formulate dalle stesse;
c) il presidente della commissione consiliare competente;
d) i rettori delle Università e il direttore dell’Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV);
e) 7 rappresentanti designati dall’Anci regionale;
f) 3 rappresentanti designati dall’Upi regionale;
g) un rappresentante designato dall’Uncem.
4. Il Collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale all’inizio di ogni legislatura; i suoi membri possono essere riconfermati.
5. I lavori del Collegio sono organizzati per sedute plenarie o per gruppi tematici.
6. Il Collegio ha sede ed operatività presso la Giunta regionale. Per la partecipazione ai lavori del Collegio, si applicano le norme di cui all’ art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .

Capo V
Norme transitorie e finali

Art. 18 - (Abrogazione).

1. E' abrogato il Titolo I della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 19 - (Riordino del sistema di pianificazione).

1. Entro un anno dall’approvazione della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale i provvedimenti legislativi necessari per un organico riordino del vigente sistema di pianificazione e per conferire ai piani approvati con legge la natura e l’efficacia di provvedimenti amministrativi.
2. Con l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni di leggi regionali che prevedono l’approvazione di piani settoriali e particolari mediante provvedimento legislativo.


SOMMARIO