crv_sgo_leggi

Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1992)

Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1992)

Art. 1 (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell' art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 ( 1) , sono determinati per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ( 2)

Art. 2 (Tributi propri).

omissis ( 3)

Art. 3 (Deleghe alle Province).

1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi criteri e modalità di cui all' art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).

Art. 4 (Primario).

1. All' art. 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , va aggiunto il seguente comma 3:
omissis ( 4)

Art. 5 (Acquacoltura).

omissis ( 5)

Art. 6 (Innovazione tecnologica).

omissis ( 6)

Art. 7 (Incentivazione turistico-ricettiva).

omissis ( 7)

Art. 8 (Redazione di strumenti urbanistici).

1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall' art. 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dall' art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , dall' art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all' art. 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010). ( 8)

Art. 9 (Opere acquedottistiche).

omissis ( 9)

Art. 10 (Viabilità area bellunese).

omissis ( 10)

Art. 11 (Cultura).

omissis ( 11)

Art. 12 (Promozione attività sportiva).

omissis ( 12)

Art. 13 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine).

omissis ( 13)

Art. 14 (Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani).

omissis ( 14)

Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 2) Si omette la tabella allegata. Si segnala che la medesima è stata sostituita da art. 1 legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26
( 3) Articolo abrogato da lettera b) comma 2 art. 38 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
( 4) L’articolo 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
( 5) Articolo abrogato da art. 36 legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
( 6) Articolo abrogato da art. 22 legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 a decorrere dal 1 gennaio 2009.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 abrogata dall'art. 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
( 8) Termine fissato successivamente al 30 giugno 1995 da art. 1 comma 1 legge regionale 14 settembre 1994, n. 54 , inoltre il comma 2 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 dispone la proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 30 giugno 1997.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. In precedenza articolo modificato da art. 3 legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26 .
( 10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 11) Disposizione finanziaria relativa alla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 ad effetti esauriti.
( 12) Articolo abrogato da art. 12, comma 1, legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
( 13) Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 ed alla legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 ad effetti esauriti.
( 14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 a sua volta abrogata dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12 (BUR n. 9/1992)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1992).



Art. 1 (Rifinanziamenti).
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge.
Art. 2 (Tributi propri).
1. L'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile dalle imprese industriali e artigiane, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è determinata dall'1 gennaio 1992 in lire 20 al metro cubo di gas erogato nel territorio della Regione Veneto.
Art. 3 (Deleghe alle Province).
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8 giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1992, con gli stessi criteri e modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (cap. 4100).
Art. 4 (Primario).
1. All’articolo 44 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , va aggiunto il seguente comma 3:
“3. In alternativa ai mutui di cui al primo comma e per gli interventi in esso indicati, la Giunta regionale, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, art. 10, può concedere ai produttori singoli e associati un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile (cap. 11556) >”.
Art. 5 (Acquacoltura).
1. Dopo l'art. 13, settimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 “ Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto ” và aggiunto:
“ Non sono da considerare alloctone, bensì indigene, quelle specie di molluschi eduli lamellibranchi che, per motivi di trapiantazione indotta artificialmente dall'uomo, anche per prove sperimentali condotte in epoca antecedente la promulgazione della presente legge, si siano insediate in forma permanente formando banchi naturali, tali da rivestire interesse economico nell'allevamento e sfruttamento da parte delle categorie dei produttori interessati. “
Art. 6 (Innovazione tecnologica).
1. Nel quadro delle iniziative previste dalla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione", viene istituito un apposito fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso "Veneto Innovazione S.p.A.".
2. Il fondo di cui al comma 1 opera per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1992 al 1994 (cap. 20502). Nel medesimo fondo confluiscono le somme già assegnate a "Veneto Innovazione S.p.A." e non utilizzate per la materiale costituzione della società.
Art. 7 (Incentivazione turistico-ricettiva).
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 31059 - 31060 - 31061 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992, relativi agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , sono utilizzati con riferimento alle domande già presentate ai sensi dell'art. 6, e ammesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b), della medesima legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 .
Art. 8 (Redazione di strumenti urbanistici).
1. I Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti possono richiedere alla Giunta regionale un contributo sulle spese per la redazione di strumenti urbanistici previsti dall'articolo 106 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , dall’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , dall'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , presentando apposita domanda, entro il 31 marzo 1992, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 e all'articolo 5 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
2. I contributi sono erogati per il 50 per cento al momento della concessione e per il rimanente 50 per cento successivamente alla trasmissione degli strumenti urbanistici per l'approvazione.
3. La trasmissione degli strumenti medesimi dovrà avvenire, comunque, entro due anni dalla data di comunicazione della concessione del contributo a pena di decadenza con l'obbligo della restituzione della parte erogata (cap. 43010).
Art. 9 (Opere acquedottistiche).
1. Al fine di realizzare le opere necessarie per rendere funzionanti e corrispondenti agli obiettivi del piano regionale degli acquedotti gli impianti di potabilizzazione, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l' esercizio finanziario 1992 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1993 e 1994 da utilizzarsi per lavori di sistemazione, ristrutturazione, adeguamento degli impianti di potabilizzazione medesimi (cap. 50036).
2. In ordine alla concessione e all'erogazione dei contributi, si applica la vigente normativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
Art. 10 (Viabilità area bellunese).
1. Al fine di concorrere alla realizzazione delle spese di completamento del raccordo della viabilità urbana con la rete stradale dell'area bellunese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Belluno un contributo straordinario di lire 700 milioni da erogare con le modalità e con le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 53202).
Art. 11 (Cultura).
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 , la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comune di Venezia un contributo straordinario di lire 500 milioni per concorrere alle manifestazioni in occasione delle celebrazioni Canoviane (cap. 3402).
Art. 12 (Promozione attività sportiva).
1. Il limite di cui all'ultimo comma della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 << Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e ricreative >>, è elevato a lire 5 milioni per ciascuna iniziativa.
2. Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 36 è così modificato: “In caso di mancata attuazione dell'iniziativa per la quale è stato assegnato il contributo, la Giunta regionale ne dispone la revoca e procede al recupero delle somme eventualmente erogate, assegnandole ad altre iniziative, anche di altro livello ovvero alla pubblicazione di ricerche relative nel settore dello sport. “.
3. Al medesimo art. 5 della legge regionale n. 36/ 1985 è aggiunto il seguente comma:
“ Per interventi di cui all'articolo 2, lett. d), della legge il contributo è determinato nella misura massima di lire 50 milioni per ogni iniziativa “.
4. A partire dall'anno 1992 gli interventi diretti alla promozione della attività sportiva per handicappati sono attribuiti al Comitato regionale veneto della federazione italiana sport disabili(FISD) (cap. 73054).
Art. 13 (Interventi straordinari per lo sviluppo dell'area del Polesine).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 4 miliardi al Consorzio costituito ai sensi dell’articolo 2 terzo comma, della legge regionale n. 33/1977 per il finanziamento di uno stralcio funzionale dell'Area industriale attrezzata del Basso Polesine che insiste sui territori di Adria e Loreo (cap. 20596).
2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a concedere un contributo di lire 1.300 milioni al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine, per l'acquedotto industriale di Ceregnano (RO) (cap. 20596).
3. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , è assegnato un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a ciascuno dei Comuni di Rovigo e Arquà Polesine (cap. 70190/70194).
Art. 14 (Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani).
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 31 , è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 1 miliardo da destinare al finanziamento di iniziative rivolte a favorire la raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani e la sua trasformazione in compost (cap. 50270).
Art. 15 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO