crv_sgo_leggi

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72 (BUR n. 109/1994)

Integrazione alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 'Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane'

Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72 (BUR n. 109/1994) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, n. 48 "INTERVENTI PER FINAZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE".

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72 (BUR n. 109/1994) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, n. 48 "INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE"



Art. 1 - Aggiunta di articolo.

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 è inserito il seguente articolo:
"Art. 8 bis - Interventi straordinari a favore delle imprese artigiane.
1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane socie di organismi di garanzia, di cui all'articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni e non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare delle esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi alimentano un apposito fondo presso gli istituti di credito convenzionati.
3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il contributo regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo. In fase di prima applicazione della presente legge, la suddetta rendicontazione relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il primo semestre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo.
4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall'articolo 4.
5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre 1993 dagli organismi di garanzia soci.
6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale.".
Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire 3 miliardi, per l'anno 1994 si provvede con il fondo già iscritto al capitolo n. 21016 del Bilancio di previsione 1994.
2. Per gli oneri 1995 e successivi, si provvederà con i fondi che saranno iscritti nel medesimo capitolo o nei capitoli corrispondenti dei relativi bilanci di previsione per i medesimi esercizi.
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO