crv_sgo_leggi

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (BUR n. 38/1995)

Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto

Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (BUR n. 38/1995)

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.
2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell' allegato A.

Art. 2 - Natura degli interventi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua:
a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;
d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al più, del bacino padano.

Art. 3 - Applicabilità. (1)

1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.
2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati.

Art. 4 - Popolamenti vegetali.

1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
2. L'Azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinchè ne curino l'accrescimento.
3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce Il libro regionale dei boschi da seme soggetto a periodico aggiornamento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.

Art. 5 - Acquisizione di aree boscate.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico.
2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'Azienda regionale delle foreste.

Art. 6 - Arboreti da seme.

1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, sulla base di programmi annuali proposti dall'Azienda regionale delle foreste ed approvati dalla Giunta regionale.
2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.

Art. 7 - Vivaio regionale.

1. É istituito il Vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in lire 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 "Spese per la produzione di materiale forestale" ove è previsto uno stanziamento di lire 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:
- per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovrà essere modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto".
- per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il capitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di arboreti", con una disponibilità per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di lire 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorità ed i tempi di acquisizione.
3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6, e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.

Allegato all’articolo 1 della legge regionale relativa a:
TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE
DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO
ALLEGATO A
Albies alba Miller
Malus sylvestria Miller
Acer campestre L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Acer piatanoides L.
Picca excelsa Link
Acer pseudoplatanus L.
Pinus montana Miller
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Pinus nigra
Alnus incana (L.) Moench.
Pinus sylvestris L.
Alnus virdis De Candolle
Pistacia terebinthus L.
Amelanchier ovalis Medicus
Populus alba L.
Arbustus unedo L.
Populus canescens (Aiton) Sm.
Betula verrucosa Ehrh
Populus nigra L.
Berberis vulgaris L.
Populus tremula L.
Carpinus betulus L.
Prunus avium L.
Celsis australis L.
Prunus mahaleb L.
Cercis siliquastrum L.
Prunus pados L.
Chamaecydsus hirsutus (L.) Link
Prunus spinosa L.
Chamaecydsus purpureus (Scop.) Link
Pyrus communis L.
Colutea arborescens L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Cornus mas L.
Quercus cerris L.
Cornus sanguinea L.
Quercus Ilex L.
Coronilla emerus L.
Quercus petraea (Mamischka) Liebi.
Corylus avellana L.
Quercus pubescens Willd.
Cotinus coggygria Scop.
Quercus robur L.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Rhamnus cathartica L.
Cotoneaster nebrodensis (Guss) Koch
Rhamnus frangula L. - Franguls alnus Miller
Crataegus monogyna Jacq.
Rosa canina L.
Crataegus oxyacantha L.
Rosa pendulina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Salix alba L.
Erica arborea L.
Salix apennina A. Skvrotsov
Euonymus europaeus L.
Salix caprea L.
Euonymus latifolius (L.) Miller
Salix cinerea L.
Fagus sylvatica L.
Salix daphnoldes Vill.
Fraxinus angustifolia Vahl
Salix eleagnos Scop.
Fraxinus excelsior L.
Salix purpurea L.
Fraxinus ornus L.
Salix rosmarinifolia L.
Genista germanica L.
Salix triandra L.
Genista pilosa L.
Sambucus nigra L.
Genista radiata (L.) Scop.
Sambucus racemosa L.
Genista tinctoria L.
Sorbus arla (L.) Crantz
Hippophae rhamnoides L.
Sorbus aucuparia L.
Ilex aquifolium L.
Sorbus domestica L.
Juniperus communis L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Juniperus sabina L.
Spartium junceum L.
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold ed Prest
Staphylea pinnsta L.
Laburnum anagyroides Medicus
Taxus baccata L.
Larix dedidus Miller
Tilia cordata Miller
Laurus nobilis L.
Tilia platyphyllos Scop.
Lembotropis nigricana (L.) Griseb
Ulmus glabn Hudson
Ligustrum vulgare L.
Ulmus minor Miller
Lonicera xylosieum
Viburnum lantana L.
Malus domestica Borkh
Viburnum opulus L.


Note

( 1) L’art. 13 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha disposto che le disposizioni dell'art. 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 in precedenza l’applicazione era stata sospesa sino al 1° gennaio 2001 dall'art. 36 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ; al 1° gennaio 2000 dall’art. 8 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ; al 1° gennaio 1999 dall’art. 37 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , al 1° ottobre 1997 dall’art. 8 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 e al 1° ottobre 1996 dall’art. 8 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33 (BUR n. 38/1995)

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO



Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 4 dello Statuto, promuove la tutela ed il ripristino della flora legnosa indigena del territorio regionale, al fine di concorrere ad una gestione razionale delle risorse naturali regionali.
2. Scopo della presente legge è la salvaguardia del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena del Veneto elencate nell'allegato A.
Art. 2 - Natura degli interventi.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione attua:
a) l'individuazione nel territorio regionale di boschi ed altri popolamenti vegetali naturali od artificiali in grado di fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale e la loro iscrizione in un libro regionale dei boschi da seme, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) l'acquisizione al patrimonio forestale regionale di aree boscate di elevato valore biogenetico, con priorità ai residui lembi di bosco planiziale individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC);
c) l'impianto e la gestione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati;
d) la realizzazione di un vivaio regionale per la produzione di piantine di tipo forestale, di origine certificata e di provenienza indigena del Veneto o, al più, del bacino padano.
Art. 3 - Applicabilità.

1. Negli impianti di alberi ed arbusti eseguiti a scopo produttivo, protettivo e di riqualificazione ambientale attuati con il contributo pubblico deve essere impiegato esclusivamente materiale di propagazione certificato ai sensi della presente legge.
2. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge non può ottenere contributi pubblici od altre agevolazioni, a qualunque titolo previsti.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli impianti eseguiti con finalità prevalentemente estetiche in giardini e parchi pubblici o privati, nonché agli arredi vegetali e alle alberature stradali all'interno dei centri abitati.
Art. 4 - Popolamenti vegetali.

1. La Giunta regionale, sentita l'Azienda regionale delle foreste, individua i popolamenti, che per le particolari e pregevoli caratteristiche vegetazionali e stazionali, risultano idonei alla produzione del materiale di propagazione e ne pubblica l'elenco.
2. L'Azienda regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di propagazione di specie autoctone e può effettuare la cessione di tale materiale, fino allo stadio di trapianto, ad imprenditori singoli ed associati od a vivaisti affinchè ne curino l'accrescimento.
3. L'elenco dei popolamenti individuati ai sensi del comma 1, costituisce Il libro regionale dei boschi da seme soggetto a periodico aggiornamento.
4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione.
Art. 5 - Acquisizione di aree boscate.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, provvede all'acquisizione di aree boscate di particolare pregio sotto l'aspetto biogenetico.
2. Le aree così acquisite entrano a far parte del demanio forestale regionale e sono affidate per la loro gestione all'Azienda regionale delle foreste.
Art. 6 - Arboreti da seme.

1. La Regione promuove a suo totale carico la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione selezionati, sulla base di programmi annuali proposti dall'Azienda regionale delle foreste ed approvati dalla Giunta regionale.
2. L'Azienda regionale delle foreste provvede all'impianto, alla cura ed alla gestione degli arboreti di cui al comma 1.
Art. 7 - Vivaio regionale.

1. É istituito il Vivaio forestale regionale (VFR) per la produzione di materiale di propagazione di origine certificata, la cui gestione è affidata all'Azienda regionale delle foreste.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste, determina annualmente i criteri e i prezzi per la cessione del materiale vegetale prodotto dal vivaio regionale.
Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura, in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 quantificati in lire 1.000.000.000, con lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del bilancio triennale 1995-97, esercizio 1996, al capitolo n. 13052 "Spese per la produzione di materiale forestale" ove è previsto uno stanziamento di lire 1.000.000.000 secondo le seguenti modalità:
- per la produzione di materiale forestale (articolo 7), oneri quantificati per l'esercizio 1996 in lire 800.000.000, si fa fronte mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 13052 denominato "Spese per la produzione di materiale forestale", la cui dicitura dovrà essere modificata aggiungendo "specie vegetali legnose indigene della Regione Veneto".
- per la costituzione di arboreti da seme (articolo 6) viene inoltre istituito il capitolo n. 13068 "Spese di investimento per la costruzione di arboreti", con una disponibilità per la competenza e cassa nel bilancio 1996 di lire 200.000.000, stornando tale somma dal capitolo n. 13052 del bilancio di previsione 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle aree boscate di cui all'articolo 5 saranno determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale foreste, che stabilirà anche i mezzi finanziari per far fronte alle acquisizioni a partire dalla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 1996, secondo un piano che individui le priorità ed i tempi di acquisizione.
3. Per i successivi esercizi finanziari le spese di cui agli articoli 5, 6, e 7 della presente legge concorreranno all'assegnazione di fondi comunitari di cui al regolamento n. 2082/1992.


Allegato all’articolo 1 della legge regionale relativa a:

TUTELA DEL PATRIMONIO GENETICO DELLE SPECIE
DELLA FLORA LEGNOSA INDIGENA NEL VENETO

ALLEGATO A
Albies alba Miller
Malus sylvestria Miller
Acer campestre L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Acer piatanoides L.
Picca excelsa Link
Acer pseudoplatanus L.
Pinus montana Miller
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Pinus nigra
Alnus incana (L.) Moench.
Pinus sylvestris L.
Alnus virdis De Candolle
Pistacia terebinthus L.
Amelanchier ovalis Medicus
Populus alba L.
Arbustus unedo L.
Populus canescens (Aiton) Sm.
Betula verrucosa Ehrh
Populus nigra L.
Berberis vulgaris L.
Populus tremula L.
Carpinus betulus L.
Prunus avium L.
Celsis australis L.
Prunus mahaleb L.
Cercis siliquastrum L.
Prunus pados L.
Chamaecydsus hirsutus (L.) Link
Prunus spinosa L.
Chamaecydsus purpureus (Scop.) Link
Pyrus communis L.
Colutea arborescens L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Cornus mas L.
Quercus cerris L.
Cornus sanguinea L.
Quercus Ilex L.
Coronilla emerus L.
Quercus petraea (Mamischka) Liebi.
Corylus avellana L.
Quercus pubescens Willd.
Cotinus coggygria Scop.
Quercus robur L.
Cotoneaster integerrimus Medicus
Rhamnus cathartica L.
Cotoneaster nebrodensis (Guss) Koch
Rhamnus frangula L. - Franguls alnus Miller
Crataegus monogyna Jacq.
Rosa canina L.
Crataegus oxyacantha L.
Rosa pendulina L.
Cytisus scoparius (L.) Link
Salix alba L.
Erica arborea L.
Salix apennina A. Skvrotsov
Euonymus europaeus L.
Salix caprea L.
Euonymus latifolius (L.) Miller
Salix cinerea L.
Fagus sylvatica L.
Salix daphnoldes Vill.
Fraxinus angustifolia Vahl
Salix eleagnos Scop.
Fraxinus excelsior L.
Salix purpurea L.
Fraxinus ornus L.
Salix rosmarinifolia L.
Genista germanica L.
Salix triandra L.
Genista pilosa L.
Sambucus nigra L.
Genista radiata (L.) Scop.
Sambucus racemosa L.
Genista tinctoria L.
Sorbus arla (L.) Crantz
Hippophae rhamnoides L.
Sorbus aucuparia L.
Ilex aquifolium L.
Sorbus domestica L.
Juniperus communis L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Juniperus sabina L.
Spartium junceum L.
Laburnum alpinum (Miller) Berchtold ed Prest
Staphylea pinnsta L.
Laburnum anagyroides Medicus
Taxus baccata L.
Larix dedidus Miller
Tilia cordata Miller
Laurus nobilis L.
Tilia platyphyllos Scop.
Lembotropis nigricana (L.) Griseb
Ulmus glabn Hudson
Ligustrum vulgare L.
Ulmus minor Miller
Lonicera xylosieum
Viburnum lantana L.
Malus domestica Borkh
Viburnum opulus L.



SOMMARIO