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Legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 (BUR n. 62/1996)

Modifica alle leggi regionali 9 dicembre 1986, n. 50 'Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio dell'acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della Regione Veneto' e 8 gennaio 1991, n. 1 'Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994'

Legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 (BUR n. 62/1996) (Abrogata)

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 9 DICEMBRE 1986, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ACQUACULTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO" E 8 GENNAIO 1991, N. 1 "DISPOSIZIONI PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994 "

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 luglio 1996, n. 18 (BUR n. 62/1996) (Novellazione)

MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 9 DICEMBRE 1986, N. 50 "NORME PER LA PROTEZIONE E LO SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ACQUACOLTURA, DELLA PESCA PROFESSIONALE, SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA REGIONE VENETO" E 8 GENNAIO 1991, N. 1 "DISPOSIZIONI PER L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO E FORESTALE PER IL PERIODO 1990/1994"



Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 .

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e così sostituito:
"Chi esercita la pesca con mezzi e attrezzature non consentite dagli articoli 25 e seguenti del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nel quarto comma dell'articolo 33, l'ultima frase è così sostituita:
"La pena pecuniaria amministrativa è in tal caso di lire 2.000.000.".
3. All'ottavo comma dell'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 dopo le parole "il pesce," sono aggiunte le parole "o, nel caso della pesca di professione, con attrezzature non consentite dal regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 ".
4. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 1986, n. 50 è aggiunto il seguente comma:
"La Giunta regionale può revocare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 30 bis del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 , come modificato dal regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 30 bis medesimo."
Art. 2 - Modifica dell'articolo 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 , le parole "60 CV fiscali" sono sostituite dalle parole "50 CV fiscali".



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