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Legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 (BUR n. 69/1999)

Modifiche della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 'Interventi regionali per i veneti nel mondo'

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 (BUR n. 69/1999) (Abrogata)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1995, n. 25 “INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO”

Legge abrogata dalla legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 30 (BUR n. 69/1999) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1995, n. 25 “INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO”



Art. 1 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , è così sostituito:
“3. Alla Conferenza partecipano:
a) trentuno cittadini d'origine veneta, di cui all'articolo 2, designati, ogni qualvolta viene convocata la Conferenza, dal Comitato di cui all'articolo 6, sentiti i comitati e le federazioni all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 20, sulla base della preventiva individuazione da parte della Giunta regionale del numero dei soggetti da invitare per ciascuna delle aree geografiche continentali, al fine di garantire una equa rappresentanza territoriale;
b) i componenti del Comitato di cui all'articolo 6 e un rappresentante di ciascun comitato e federazione all’estero iscritti al registro ai sensi della lettera c) dell’articolo 20;
c) un rappresentante del Dipartimento per gli Italiani nel Mondo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , è così sostituito:
"5. Alla Conferenza vengono inoltre invitati:
a) i Presidenti, o loro delegati, delle province e comunità montane, i Sindaci, o loro delegati, dei comuni del Veneto;
b) i Presidenti, o loro delegati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
c) i rappresentanti di organismi economici, culturali, sociali, sindacali e religiosi, su indicazione della Giunta regionale.”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. L'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , è così sostituito:
“Art. 6 - Comitato permanente per i Veneti nel mondo.
1. É istituito il Comitato permanente per i Veneti nel mondo.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore delegato, che lo convoca e lo presiede;
b) dai Presidenti, o loro delegati, delle associazioni iscritte al registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20;
c) da un rappresentante designato dall’associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Veneto;
d) da un rappresentante designato dall'Unione regionale province venete (URPV);
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle università del Veneto;
g) da un rappresentante designato dalla Conferenza episcopale triveneta;
h) da due rappresentanti designati dai patronati sindacali operanti in Italia a favore dei Veneti nel mondo.
3. Il Comitato ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale, del programma annuale e per la loro attuazione, nonché di agevolare l'informazione e il coordinamento tra le varie attività all'estero, promosse dalla Regione o da altri enti.
4. I componenti il Comitato, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, e restano in carica fino a sei mesi dalla scadenza della Giunta regionale.
5. Il Comitato, nella prima riunione, elegge al proprio interno un Vicepresidente, scelto tra i membri di cui alla lettera b) del comma 2.
6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono espletate da un funzionario della struttura amministrativa regionale preposta, designato dal Presidente.
7. In occasione della riunione del Comitato dedicata all’approvazione della proposta di programma annuale di attività per i Veneti nel mondo, al Comitato sono invitati, per il periodo di vigenza del programma triennale, quattro rappresentanti delle aree geografiche europea, latino-americana ed anglofona, di cui uno almeno in rappresentanza dei giovani, designati dai rispettivi comitati e federazioni iscritti nel registro di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c).”.
Art. 3 - Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , vengono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:
“3 bis. La Giunta regionale, negli anni in cui non viene convocata la Conferenza di cui all'articolo 5, è autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione di Conferenze d'area all'estero, alle quali sono invitati i rappresentanti dei circoli e dei comitati o delle federazioni iscritti ai registri regionali di cui all'articolo 20 dell'area geografica identificata nella programmazione annuale della Giunta, le rappresentanze degli enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia, nel Veneto e nell'area geografica prescelta.
3 ter. La Giunta regionale, d'intesa con il Comitato permanente per i Veneti nel mondo, di cui all’articolo 6 definisce di volta in volta le modalità di partecipazione dei componenti del Comitato medesimo alle conferenze di cui al comma 3 bis.”.
Art. 4 - Integrazione dell’articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , vengono aggiunti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
“5 bis. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione di alloggio, ai sensi del presente articolo, può essere prodotta nell’arco dei quattro anni precedenti la data definitiva di rientro. Il contributo viene assegnato nei modi previsti dall’articolo 3, comma 2.
5 ter. Per la liquidazione del contributo concesso la documentazione relativa alle operazioni di cui al comma 5 bis deve essere prodotta, a pena di decadenza dal beneficio, entro i quattro anni successivi a quello di concessione del contributo regionale”.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. L'articolo 19 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , è così sostituito:
“Art. 19 - Riconoscimenti a cittadini di origine veneta.
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge definisce criteri e modalità per il conferimento di riconoscimenti a cittadini di origine veneta che lavorino o abbiano lavorato all'estero onorando il nome del Veneto nel mondo.”.
Art. 6 - Modifica dell’articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .

1. L'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 , è così sostituito:
“Art. 21 - Struttura amministrativa regionale.
1. Le iniziative culturali, sociali ed economiche promosse all'estero dalla Giunta regionale in aree geografiche con significativa presenza di Veneti, sono coordinate, in collaborazione col Comitato permanente di cui all’articolo 6, dall’apposita struttura cui, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa regionale, compete l'attuazione degli interventi per i Veneti nel mondo”.
Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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