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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (BUR n. 109/2001)

Agenzia regionale socio sanitaria

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (BUR n. 109/2001) (Abrogata)

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA

Legge abrogata da comma 1, articolo 4, legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 .
Il comma 2 dell’articolo 4 detta la seguente norma transitoria: “Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente in servizio presso l’Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 viene assorbito negli organici delle aziende sanitarie, dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 o di altri enti pubblici, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.”.



SOMMARIO
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 (BUR n. 109/2001)

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA

Art. 1 - Oggetto, finalità, ordinamento.
1. La presente legge disciplina l’istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di finanziamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria, di seguito denominata Agenzia , in attuazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. L’Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali.
3. Dell’Agenzia possono avvalersi le commissioni consiliari, in relazione alla loro competenza, con le modalità previste dall’articolo 23 dello Statuto.
4. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art. 2 – Compiti.
1. L’Agenzia esercita l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1, in particolare, in relazione:
a) all’assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
b) alla verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei bilanci;
c) all’istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
d) all’elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
e) all’accreditamento delle strutture socio sanitarie;
f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio socio sanitario regionale;
h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all’autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.
2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull’andamento della gestione delle aziende ulss ed ospedaliere.
3. In allegato alla relazione annuale di cui all’articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , la Giunta regionale presenta una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
Art. 3 – Organi.
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4 – Direzione.
1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di apposito avviso, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Direttore è scelto tra esperti in materia di organizzazione e gestione, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in enti o aziende pubbliche o private nonché tra esperti in possesso di laurea e di esperienza almeno quinquennale di attività professionale relativa al settore di competenza dell’Agenzia in Agenzie o studi professionali.
2. Al Direttore sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell’Agenzia.
3. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura regionale.
4. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i direttori sanitari, sociali ed amministrativi delle aziende ulss ed ospedaliere e dei segretari regionali. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
5. Al rapporto di lavoro del Direttore si applicano le disposizioni recate dall’articolo 3, commi 9 e 11, dall’articolo 3 bis, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
Art. 5 - Organizzazione e personale.
1. Il Direttore è responsabile della gestione complessiva ed organizza entro novanta giorni dalla sua nomina la struttura interna articolandola per aree omogenee di attività; tale organizzazione è sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.
2. Ad una o più aree omogenee è preposto un dirigente responsabile, nominato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore, fra persone di comprovata competenza e professionalità specifica delle funzioni attribuite, in possesso di laurea e con esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, acquisita in strutture pubbliche o private. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato. Nell’ambito del contratto sono disciplinate le cause che determinano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il trattamento economico è definito tenuto conto di quanto riconosciuto alla dirigenza di primo livello delle aziende ulss ed ospedaliere e alla dirigenza regionale. Il rapporto di lavoro si risolve in ogni caso entro novanta giorni dalla scadenza del mandato del Direttore .
3. L’articolazione dell’organizzazione interna è determinata dal Direttore, sentiti i dirigenti interessati e nei limiti del finanziamento assegnato dalla Giunta regionale.
4. L’Agenzia si avvale prevalentemente di personale proprio assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni per il settore sanitario.
5. L’Agenzia, per lo svolgimento delle proprie attività, può erogare borse di studio nonché avvalersi, qualora necessario, di professionisti singoli o associati esperti nella materia.
Art. 6 - Risorse finanziarie.
1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
a) assegnazione annuale determinata della Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia;
b) finanziamenti regionali per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) risorse derivanti da progetti finanziati dall’Unione europea;
d) entrate derivanti da cespiti patrimoniali.
2. L’Agenzia redige il proprio bilancio secondo le modalità ed i criteri fissati dalla normativa nazionale e regionale per i bilanci delle aziende ulss ed ospedaliere.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono commisurate al programma annuale.
Art. 7 - Collegio dei revisori dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti,in possesso dei requisiti previsti, nominati dal Consiglio regionale, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica non oltre sei mesi dalla scadenza della legislatura regionale.
3. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua lorda pari a quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende ulss ed ospedaliere, di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni.
4. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori dal Titolo X della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 e successive modificazioni.
Art. 8 – Controlli.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’Agenzia sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle aziende ulss ed ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il bilancio preventivo;
b) il rendiconto generale annuale.
Art. 9 – Tesoreria.
1. Il servizio di tesoreria dell’Agenzia è svolto dall’istituto di credito che assicura il servizio all’amministrazione regionale.
Art. 10 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge regionale, quantificati per l’esercizio 2001 in lire 4.200.000.000 si provvede mediante l’istituzione del capitolo n. 60002, denominato “Spese per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria”, con lo stanziamento di lire 4.200.000.000 in termini di competenza e di cassa, e contestuale riduzione in termini di competenze e di cassa dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001:
a) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60009 denominato “Quote del FSR – di parte corrente – in gestione accentrata presso la Regione (legge 27 dicembre 1983, n. 730 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche”;
b) quanto a lire 500.000.000 sul capitolo n. 60059 denominato “Quote del FSR – di parte corrente – in gestione accentrata presso la Regione (legge n. 833/1978 e legge regionale n. 21/1989 articolo 17) “Spese varie gestione FSR per conto ULSS””;
c) quanto a lire 3.200.000.000 sul capitolo n. 60105 denominato “Sviluppo sistema accreditamento del SSR”.
2. Per gli anni successivi, si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, nell’ambito della quota del Fondo sanitario regionale – parte corrente - in gestione accentrata regionale.



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