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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 (BUR n. 109/2001)

Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 (BUR n. 109/2001) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI, DI SITI DI OSSERVAZIONE E DEI PLANETARI.

Legge abrogata da lett. h) comma 1 articolo 40 legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 .



SOMMARIO
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 37 (BUR n. 109/2001)

INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI OSSERVATORI ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI, DI SITI DI OSSERVAZIONE E DEI PLANETARI

Art. 1 – Finalità.
1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca scientifica in astronomia e favorisce la diffusione delle attività didattiche ed educative a carattere astronomico attraverso interventi sugli osservatori astronomici non professionali e sui siti di osservazione così come definiti dall'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 22 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".
Art. 2 – Interventi.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per interventi di realizzazione , ampliamento, conservazione ed acquisto di attrezzature degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari.
2. I contributi possono essere concessi a soggetti pubblici e privati che assicurano la fruizione pubblica per un periodo non inferiore a quindici anni, a fini didattici, educativi e divulgativi, degli osservatori astronomici non professionali, dei siti di osservazione e dei planetari di cui sono proprietari o acquisiscono la proprietà o di cui hanno documentata disponibilità.
Art. 3 – Modalità degli interventi.
1. I contributi possono essere concessi fino ad un importo pari al settantacinque per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite massimo di lire trecentocinquanta milioni.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto:
a) i criteri per il riparto dei contributi fra le varie tipologie di intervento previste;
b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
c) le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese.
Art. 4 – Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.000 milioni per l'anno 2001 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80230 denominato "Fondo globale spese d'investimento", partita n. 10, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70011 denominato "Interventi per la realizzazione, l'ampliamento e la conservazione di osservatori astronomici non professionali, di siti di osservazione e dei planetari", con lo stanziamento di lire 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.


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