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Legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (BUR n. 77/2005)

Modifiche allalegge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.

Legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (BUR n. 77/2005) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, n. 11 “DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 (BUR n. 77/2005) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, n. 11 “DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO”

Art. 1 - Modifica all’articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 3 - Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 5 - Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l’indicazione delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;
b) una attestazione recante:
  1. 1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;
  2. 2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;
  3. 3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.

4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito:
“Art. 6 - Calendario delle manifestazioni fieristiche.
1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati.”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”.
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.


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