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Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1 (BUR n. 8/2010)

Modifiche dellalegge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1 (BUR n. 8/2010) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, n. 48 “INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1 (BUR n. 8/2010) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, n. 48 “INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , le parole: “il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale” sono soppresse.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 , come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è sostituito dal seguente:
“1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.”.
Art. 3 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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