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Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1 (BUR n. 4/2012)

Istituzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa della Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)

Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1 (BUR n. 4/2012)

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

Art. 1 - Istituzione e funzioni della Commissione.
1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione è istituita, ai sensi dell’ articolo 24 dello Statuto, la Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.
Art. 2 - Compiti.
1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l’attività gestionale dell’ARPAV a decorrere dall’anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:
a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;
b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all’esterno;
c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;
d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;
e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.
Art. 3 - Composizione della Commissione e funzionamento.
1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ articolo 16, comma 6, e dell’ articolo 19 del Regolamento del Consiglio regionale.
4. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell’ARPAV hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d’ufficio.
5. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.
Art. 4 - Relazione finale.
1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 5 - Organizzazione.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.
2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui all’ articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2011-2013.



SOMMARIO
Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1 (BUR n. 4/2012)

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

Art. 1 - Istituzione e funzioni della Commissione.
1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa della pubblica amministrazione è istituita, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, la Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.
Art. 2 - Compiti.
1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti tutta l’attività gestionale dell’ARPAV a decorrere dall’anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura, con particolare riferimento a:
a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione comunque denominati;
b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate all’esterno;
c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia diretta che in affidamento esterno;
d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;
e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.
Art. 3 - Composizione della Commissione e funzionamento.
1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i componenti di maggioranza.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, comma 6, e dell’articolo 19 del Regolamento del Consiglio regionale.
4. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 dello Statuto, gli amministratori ed i dipendenti della Regione e dell’ARPAV hanno l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione dal segreto d’ufficio.
5. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 24 dello Statuto, i membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su motivata richiesta della Commissione.
Art. 4 - Relazione finale.
1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 5 - Organizzazione.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della Commissione.
2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 “Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2011-2013.



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