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Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 (BUR n. 49/2013)

Modifica dellalegge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.

Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 (BUR n. 49/2013) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2003, n. 2 “NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione vedi modifiche apportate alle leggi regionali 9 gennaio 2003, n. 2 e 6 aprile 2012, n. 13.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 10/2013
S O M M A R I O
Legge regionale 7 giugno 2013, n. 10 (BUR n. 49/2013) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2003, n. 2 “NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità fissate in particolare dall’articolo 1, comma 5, dello Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale:”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è inserito il seguente:
“1 bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono realizzate direttamente o mediante la concessione di contributi ad amministrazioni pubbliche, organismi e associazioni senza scopo di lucro. Nella concessione dei contributi ad organismi e associazioni senza scopo di lucro costituisce elemento di preferenza la promozione, la valorizzazione e tutela della cultura veneta all’estero quale finalità statutaria principale del soggetto richiedente il beneficio.”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “destinati ai soggetti” sono soppresse.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogata.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “gli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a)”.
4. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“2. Le iniziative regionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono volte a:
a) diffondere e valorizzare fra le comunità venete all’estero la cultura e l’identità veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realtà venete all’estero, nonché allo sviluppo delle professionalità dei giovani all’estero;
b) promuovere l’organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto;
c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell’emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali;
d) fornire assistenza nei casi in cui si verifichino all’estero particolari eventi socio-politici;
e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti all’estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico;
f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.”.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , la parola: “promuove” è sostituita dalle seguenti: “può promuovere”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogata .
Art. 4 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da non più di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l’edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprietà o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l’accesso alle fasce più deboli.”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“4. L’alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell’anno di assegnazione del contributo medesimo.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogato.
6. Il comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogato.
Art. 5 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10” sono sostituite dalle seguenti: “n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,”.
Art. 6 - Abrogazione dell’articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. L’articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogato.
Art. 7 - Abrogazione dell’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. L’articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogato.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. L’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
“Art. 8 - Interventi socio-assistenziali.
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), provenienti dall’estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non più di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, può disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese:
a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi;
b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell’arredo, del mobilio e di attrezzature varie;
c) di prima sistemazione;
d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dall’estero nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalità del rimborso delle spese di cui al comma 1.”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , sono aggiunte le seguenti parole: “con particolare riguardo a quelle intese al mantenimento del patrimonio linguistico”.
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è inserito il seguente:
“Art. 9 bis - Iniziative e relazioni economico-sociali.
1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realtà imprenditoriali venete all’estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettere a) e c).
2. La Regione favorisce altresì rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra università, istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche.”.
Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è aggiunta la seguente:
“c bis) allo sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione e di informazione.”.
Art. 12 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. L’articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“Art. 11 - Formazione e aggiornamento culturale.
1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l’aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all’estero:
a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell’espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all’estero per almeno cinque anni consecutivi;
b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).”.
Art. 13 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all’articolo 11:
a) l’organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione;
b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettività venete.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogato.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 11”.
Art. 15 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole “di cui all’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 11”.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituita dalla seguente:
“c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;”.
2. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituita dalla seguente:
“d) da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) del Veneto;”.
3. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è abrogata.
4. Dopo la lettera g) del comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è aggiunta la seguente:
“g bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di età compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all’articolo 16 bis.”.
5. Al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, dopo le parole: “almeno una volta all’anno” sono inserite le seguenti: “preferibilmente in una località del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell’ambito del programma annuale di cui all’articolo 14”.
6. Al comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.
7. Al comma 8 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “alle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalità per i partecipanti di cui al comma 3,”.
Art. 17 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito dell’associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell’identità veneta all’estero, promuove la componente giovanile dell’associazionismo di settore operante in Veneto e all’estero, attraverso l’organizzazione del “Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero”, di seguito denominato Meeting.
2. Il Meeting si svolge annualmente in una località individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all’articolo 16.
3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di età compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell’associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l’organizzazione del Meeting nonché a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalità nei limiti e secondo le modalità stabilite con successiva deliberazione.”.
Art. 18 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.
1. L’articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attività abbiano onorato il Veneto nel mondo.”.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , le parole: “La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 residenti all’estero o nel Veneto” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell’associazionismo operante nel Veneto e all’estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l’attività”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituita dalla seguente:
“a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
“b) dei circoli aventi sedi all’estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuità, da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;”.
4. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
“c) dei comitati o delle federazioni all’estero che svolgano attività con carattere di continuità da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Presso la Giunta regionale è altresì istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuità a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta.
2 ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalità e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell’elenco di cui al comma 2 bis.”.
6. Il comma 4 bis dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 , è sostituito dal seguente:
“4 bis. La Giunta regionale può concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalità da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all’attività associativa svolta e debitamente documentate.”.
Art. 20 - Abrogazioni.
1. L’articolo 48 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012” è abrogato .
Art. 21 - Disposizioni finali.
1. La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 19 si applica anche ai circoli già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al registro regionale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 .
Art. 22 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 165.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” del bilancio di previsione 2013.
2. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0081 “Interventi nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati” del bilancio di previsione 2013.


SOMMARIO