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Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014)

Modifica dellalegge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”

Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 24 “NORME IN MATERIA DI OPERE CONCERNENTI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT” (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 .


Note

( 1) Con sentenza n. 215/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» in quanto hanno l’effetto di sottrarre automaticamente tali modifiche alla valutazione d’impatto ambientale, in contrasto con la disciplina prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e di conseguenza violano l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia “tutela dell’ambiente”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 93/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 5/2015).


SOMMARIO
Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1991, n. 24 “NORME IN MATERIA DI OPERE CONCERNENTI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT” (1)

Art. 1 - Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Il comma 6, dell’articolo 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt” è sostituito con il seguente:
“6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m., le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo.”.


Note

( 1) Con sentenza n. 215/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.


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