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Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 (BUR n. 16/2020)

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'

Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 (BUR 16/2020) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19




SOMMARIO
Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 7 (BUR 16/2020) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Al comma 8 bis dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , dopo le parole: “l’uso come esca del pesce vivo” sono inserite le parole: “, con l’eccezione delle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1.”;
b) i commi 2 e 2 bis sono abrogati.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere g) e h) del comma 1 sono abrogate;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il prelievo delle seguenti specie è sempre vietato:
a) Barbo canino (Barbus caninus);
b) Barbo comune (Barbus plebejus);
c) Scazzone (Cottus gobio);
d) Lasca (Chondrostoma genei);
e) Savetta (Chondrostoma soetta);
f) Pigo (Rutilus pigus);
g) Cheppia (Alosa fallax);
h) Gobione (Gobio gobio);
i) Spinarello (Gasterosteus aculeatus);
j) Ghiozzo padano (Padagobius martensii);
k) Panzarolo (Knipowitschia punctatissima);
l) Cobite comune (Cobitis taenia);
m) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata);
n) Nono (Aphanius fasciatus);
o) Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae);
p) Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini);
q) Storione cobice (Acipenser naccarii);
r) Storione comune (Acipenser sturio);
s) Storione ladano (Huso huso);
t) Lampreda padana (Lampetra zanandreai);
u) Lampreda marina (Petromyzon marinus);
v) Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus);
x) Pinna comune o Nacchera (Pinna nobilis);
y) Dattero di mare (Litophaga litophaga).”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 7, comma 1, tenuto anche conto delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale, può disporre l’integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche indicate nella elencazione di cui al comma 1, nonché per ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al coma 3, le parole: “del regolamento regionale” sono sostituite dalle parole: “dei regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, dei provvedimenti in materia di pesca della Provincia di Belluno per il territorio di competenza”;
b) il comma 10 è abrogato.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.





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