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Regolamento regionale 26 marzo 1985, n. 9 (BUR n. 13/1985)

Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione del Veneto

Regolamento regionale 26 marzo 1985, n. 9 (BUR n. 13/1985) (Abrogato)

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE DEL VENETO

Espressamente abrogato da art. 35 R.R. n. 3/1989


SOMMARIO
Sommario: Regolamento Regionale 9/1985
S O M M A R I O
Regolamento regionale 26 marzo 1985, n. 9 (BUR n. 13/1985)

REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO (ESCLUSO IL LAGO DI GARDA), PREVISTO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1981, n. 81

Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1 - Classificazione delle acque
Agli effetti della pesca, le acque interne della Regione Veneto (escluse quelle del Lago di Garda) ricomprese nella zona A, B e C ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 , sono classificate:
- acque principali;
- acque secondarie;
- acque marittime interne.
Sono principali le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi a grande cattura.
Sono secondarie tutte le altre acque interne con esclusione di quelle marittime interne.
Sono acque marittime interne quelle dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti più foranei nei loro sbocchi in mare, appartenenti al demanio marittimo interno, così come delimitato all'art. 1, secondo comma, del D.P.R. 2 ottobre 1968, richiamato dall'art. 100, quarto comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2 - Acque principali
Le acque principali sono individuate, per provincia, nel modo seguente:
Provincia di Belluno:
- nessuna.
Provincia di Padova:
a) il fiume Adige;
b) il fiume Bacchiglione;
c) il fiume Brenta, dal ponte di Campo S. Martino a valle;
d) il fiume Frassine;
e) il fiume Fratta;
f) il fiume Gorzone;
g) il fiume Nuovissimo;
h) il canale Battaglia (con le varie denominazioni - canale Este, Monselice e canale Bisatto, fino al confine con la provincia di Vicenza);
i) il canale Cagnola (compreso il tratto del canale medesimo denominato Vigenzone);
l) il canale Brancaglia;
m) il canale Brentella;
n) il canale Fossa Monselesana;
o) il canale denominato Fossa Paltana e Altopiano;
p) il canale Piovego;
q) il canale Scolo di Lozzo.
Provincia di Rovigo:
a) il fiume Po e tutte le sue diramazioni;
b) il fiume Adige;
c) il fiume Tartaro;
d) il fiume Canal Bianco e Po di Levante;
e) il canale di Loreo;
f) il canale di Po di Brondolo.
Provincia di Treviso:
a) il fiume Livenza;
b) il fiume Piave, da valle del ponte della linea ferroviaria di Treviso - Oderzo - Portogruaro;
c) il fiume Sile, da valle del ponte della linea ferroviaria in disarmo Ostigliese di S. Cristina di Riveron;
d) il lago di Lago;
e) il lago di S. Maria.
Provincia di Venezia:
a) il fiume Adige;
b) il fiume Bacchiglione;
c) il fiume Brenta;
d) il fiume Dese;
e) il fiume Gorzone;
f) il fiume Lemene, per il tratto a Valle del ponte della statale n. 14 a Portogruaro;
g) il fiume Livenza;
h) il fiume Piave;
i) il fiume Reghena;
l) il fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile - Caposile - Intestadura;
m) il fiume Tagliamento, compreso il Lagugnana del Carrato;
n) il canale Taglio nuovissimo del Brenta, da Cà Molin alla Laguna;
o) il canale Maranghetto dalla foce fino alla strada Jesolana;
p) il canale Malgher - Fosson, a valle della linea ferroviaria Mestre - Portogruaro;
q) il canale Riello dal ponte sulla S.S. "San Gaetano" fino al Passo Falconera;
r) il canale Vella Taglietto;
s) il canale S. Maria;
t) il canale Silone;
u) il canale Nicesolo o Canalon, dalla foce alla strada Jesolana;
v) il canale dei Lovi dalla foce fino al bacino Villa;
z) il canale Canadare;
z.a) il canale degli Alberoni;
z.b) il canale Varroggio;
z.c) il canale Rio Saetta;
z.d) il canale Palangon;
z.e) il canale Casson;
z.f) il canale Largon;
z.g) il canale Commessera;
z.h) il canale Litoranea Veneta dal Canale Alberoni al canale Lovi;
z.i) il canale Piavon dalla linea ferroviaria alla foce;
z.m) il canale Revedoli-Cavetta;
z.n) la laguna delle "Zumelle" dal canale dei Lovi fino alla strada Cavrat e compreso il taglio inferiore.
Provincia di Verona:
a) il fiume Adige dall'incrocio col canale Sava-Antanello, sito in Belfiore fino al confine con le province di Padova e Rovigo;
b) il fiume Mincio per tutto il tratto scorrente in provincia di Verona o che ne è confine;
c) il fiume Menago dal ponte della strada statale n. 10, sito in comune di Cerea fino alla sua confluenza con il Canal Bianco;
d) la Fossa Maestra, per il tratto che scorre fino al confine con la provincia di Rovigo;
e) il fiume Tartaro-Canal Bianco dal ponte della strada statale n. 10 sito in comune di Nogara fino al confine con la provincia di Rovigo;
f) il fiume Canal Bianco per tutto il tratto scorrente nella provincia di Verona;
g) il fiume Tione dal ponte della strada statale n. 10 sita in comune di Sorgà fino alla confluenza col fiume Tartaro;
h) il naviglio Bussè dal ponte Fior di Rosa sito in comune di Legnago fino alla sua confluenza con il Canal Bianco;
i) il fiume Guà dal ponte di Bagnolo a valle, fino al confine con la provincia di Padova;
l) la fossa Fratta dal ponte di Pressana fino al confine con la provincia di Padova.
Provincia di Vicenza:
a) le acque principali della provincia di Vicenza sono quelle scorrenti nella zona "B" delimitata dall'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 , "a Sud della linea ferroviaria Milano-Venezia".
Art. 3 - Acque secondarie
Sono secondarie tutte le acque interne della Regione Veneto non elencate nel precedente articolo 2.
Art. 4 - Acque marittime interne
Le acque marittime interne sono individuate, per provincia, nel seguente modo:
Provincia di Rovigo:
a) palude di Caleri;
b) laguna di Levante e Vallona;
c) sacca di Barbamarco;
d) sacca del Basson;
e) sacca del Canarin;
f) sacca ex Isola di Bonelli-Levante (allagamento);
g)sacca degli Scardovari, Bottonera;
h) acque comprese fra il P della Pila e la Busa Tramontana.
Il confine tra acque demaniali marittime interne ed acque di mare, ai soli fini della disciplina dell'esercizio della pesca, è costituito da una linea che, senza soluzioni di continuità corre lungo la parte esterna degli scanni e dei lidi e ne congiunge i punti più foranei, a partire dalla riva destra del fiume Adige fino alla riva sinistra del fiume Po di Goro. In particolare, la delimitazione della sacca degli Scardovari e Bottonera è rappresentata dalla congiungente la testata della Barricata, sulla riva destra del Po di Tolle ed il faro di Goro.
Provincia di Venezia:
a) laguna di Venezia;
b) laguna di Caorle-Lugugnana;
c) bacino "Lama del morto".
Così come risultano delimitati dai decreti delle Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia, rispettivamente n. 385 dell'8 ottobre 1973 e n. 21 del 16 novembre 1973, dai verbali del Magistrato alle Acque relativi al bacino "Lama del Morto", dalla linea di conterminazione segnata da appositi cippi numerati per la Laguna di Venezia.
Per la laguna di Caorle-Lugugnana valgono le delimitazioni risultanti dal decreto di concessione dei diritti esclusivi di pesca da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministero della Marina Mercantile.
Provincia di Padova:
a) laguna di Venezia per la parte ricompresa nell'ambito territoriale della provincia di Padova così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.
Art. 5 - Definizioni varie
A norma del D.P.R. 22 settembre 1976, n. 661, la misura delle reti viene indicata in maglia.
La maglia va tesa e misurata, a rete bagnata, tra i due nodi apposti, che danno l'apertura più grande.
La larghezza dei corsi d'acqua è misurata al piede d'argine, sul pelo libero dell'acqua.
Art. 6 - Zone di divieto assoluto di pesca
E' sempre vietato l'esercizio della pesca, in corrispondenza delle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle macchine idrauliche, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dalle cascate, sopra i ponti ed a monte e a valle dei molini ad una distanza inferiore a m. 20.
In tali zone possono esercitare la pesca quelle persone, handicappati o grandi invalidi, che per le loro menomazioni fisiche non possono discendere gli argini.
L'Amministrazione provinciale, su richiesta degli interessati provvederà al rilascio di particolari autorizzazioni.
Il divieto di cui al primo comma è esteso a m. 40 sia a valle che a monte dei "sostegni di Bussari" siti in comune di Arquà Polesine (RO) e dei "sostegni di Baricetta" siti in comune di Adria (RO) posti sul Canal Bianco (RO).
E' inoltre fatto divieto di esercitare qualsiasi tipo di pesca lungo i seguenti ponti translagunari:
a) ponte della Libertà: la strada statale "11" tra Venezia e Mestre;
b) ponte lungo la strada statale "309" Romea tra Chioggia e la località Valli di Chioggia.
Art. 7 - Uso di esche e pasture
E' sempre consentita la pesca con esche naturali ed artificiali, fatta eccezione delle uova di pesce o loro imitazioni.
La pesca con l'uso della larva di mosca carnaria è consentita solo nelle acque delle zone B e C. Il pescatore dilettante-sportivo non può detenere ed usare più di due Kg. di detta esca per giornata.
E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali e col sangue, ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire i pesci.
Nelle acque della zona A è comunque vietata ogni forma di pasturazione.
Art. 8 - Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo
Fermo restando quanto stabilito al successivo art. 13, per la cattura dei salmonidi e timallidi, e salvo il caso in cui il peso venga superato dall'ultimo capo catturato, al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di 5 Kg. di pesce.
Art. 9 - Uso degli attrezzi
Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento, qualora ciò non avvenga gli attrezzi potranno essere confiscati con provvedimento del Presidente della Provincia.
Art. 10 - Uso del guadino
L'uso del guadino, con diametro massimo o lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale rete ausiliaria per il recupero del pesce già catturato.
Art. 11 - Tipi di pesca vietati
E' sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con la lenza a mano e con l'ausilio di fonti luminose per l'illuminazione dello specchio d'acqua salvo quanto stabilito all'art. 21 - lettere a) e c), del secondo comma, al terzo comma dello stesso articolo 21 e alla lettera b) dell'articolo 23.
E' altresì vietato l'uso della bilancio con teleferica.


Titolo II
Esercizio della pesca in zona A


Art. 12 - Determinazione delle acque ubicate in zona A
La zona A comprende le acque individuate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 .
Art. 13 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona A
Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a) una sola canna con o senza mulinello ed un solo amo;
b) moschera o camolera con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;
c) coda di topo con una sola mosca artificiale;
d) boccon o mazzacchera, per la pesca notturna delle anguille, nelle sole province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza.
Con esclusione del fiume Adige dove è sempre consentita, nelle altre acque la pesca può essere esercitata nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica e nelle festività civili e religiose riconosciute ai sensi di legge.
L'uso degli attrezzi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma è inoltre vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole e dal quarto lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
E' altresì vietato l'esercizio della pesa da natante fatta eccezione per i laghi ed i bacini artificiali.
Ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può catturare fino a cinque capi di salmonidi o timallidi.
Nel caso di cattura di salmonidi sotto misura, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora il medesimo sia innescato con esche naturali.
Art. 14 - Pesca di professione in zona A
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca in zona A con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a) gli attrezzi di cui al precedente art. 13;
b) nassa. Diametro massimo della bocca cm. 40. La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5;
c) bertovello. Diametro massimo della rete m. 1, lunghezza massima della rete m. 2,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20;
d) tremaglino. Lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua. Altezza massima della rete cm. 50. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 16. La rete deve essere salpata ad un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. L'uso di detta rete è sempre vietato dalle ore 12.00 del primo giugno alle ore 12.00 del 30 giugno;
e) cunetta e rabbio o attrezzo similare per la cattura di piccoli pesci. Altezza massima della bocca cm. 40.
Lunghezza massima della bocca m. 1,20. Larghezza massima della rete cm. 60. La maglia non deve essere inferiore a mm. 14. L'uso di detta rete è consentito esclusivamente nel torrente Astico dal ponte Maso a valle, nel fiume Tesina dalla confluenza con il torrente Astico a valle e nel fiume Brenta dal ponte della Vittoria di Bassano del Grappa al confine con la provincia di Padova. Detto attrezzo può essere usato esclusivamente nei corsi d'acque scorrenti nella valle della strada Bassano, Marostica, Breganze, Thiene, Marano Vicentino, S. Vito di Leguzzano fino al ponte per Monte di Malo, Malo, Isola Vicentina, e nel torrente Crolo fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione in comune di Vicenza. Con detti attrezzi è sempre vietata la cattura dei salmonidi. L'uso di detta rete è vietato da un'ora dopo il tramonto della seconda domenica di settembre, alle ore 12.00 del 30 aprile ed in ogni tempo a distanza inferiore a m. 25 da altra rete del medesimo tipo.
Gli attrezzi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono consentiti esclusivamente nelle province di Vicenza, Treviso e Venezia.
L'attrezzo di cui alla lettera d) del presente articolo è consentito esclusivamente nelle province di Treviso e Vicenza.
L'attrezzo di cui alla lettera e) del presente articolo è consentito esclusivamente nella provincia di Vicenza.
Salvo quanto stabilito dai precedenti commi per singoli attrezzi, il pescatore di professione può esercitare la pesca dal lunedì al sabato da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
Il bertovello e la nassa possono essere lasciati in atto di pesca anche durante le ore notturne, ma non possono essere ritirati prima di un'ora della levata del sole.
Le disposizioni contenute al quarto comma non si applicano alla canna da pesca.


Titolo III
Esercizio della pesca in zona B


Art. 15 - Determinazione delle acque ubicate in zona B
La zona comprendente le acque individuate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 .
Art. 16 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona B
Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona B, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a) canna con non più di cinque ami con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna; non dovrà essere occupato uno spazio superiore a m. 20;
b) bilancino. Lato massino della rete m. 1,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm. 40.
L'uso dell'attrezzo è consentito:
1) nei fiumi Brenta, Adige e Bacchiglione della provincia di Padova;
2) nei corsi d'acqua di larghezza superiore a m. 5 delle province di Verona, Treviso, Venezia;
3) nei fiumi Bacchiglione, Tesina, nel Ceresone, nel canale Bisatto e nel Lione della Provincia di Vicenza;
4) in provincia di Rovigo nel fiume Po e sue diramazioni, nel fiume Adige, nel fiume Tartaro, nel Canal Bianco escluso il Po di Levante, nel Canal Ceresolo dalla strada tangenziale di Rovigo a valle, nel Canale Cavo Maestro dal Bacino superiore alla canaletta del Tartaro e nel Collettore Padano, purchè in detti corsi il pelo dell'acqua non sia inferiore a m. 5.
Tale attrezzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;
c) turlindana con non più do tre esche;
d) coda di topo, con non più di tre mosche artificiali;
e) moschera o camolera, con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;
f) boccon o mazzachera, per la pesca notturna delle anguille. L'attrezzo è consentito solo nelle provincie di Venezia, Treviso e Rovigo limitatamente ai fiumi Adige, Po e sue diramazioni.
Art. 17 - Pesca di professione in zona B delle provincie di Treviso e Vicenza
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B, nelle provincie di Treviso e Vicenza, con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
a) gli attrezzi così come specificati al precedente art. 16;
b) tremaglio (redesin, rè armà, sorbera). Lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque non superiore a m. 24. Altezza massima della rete m. 1,50. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve esser fissato a terra. E' sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno.
L'uso di tale attrezzo nella provincia di Vicenza è consentito limitatamente al fiume Tesina dal Ponte Torri di Quartesolo a valle, al Bacchiglione dalla confluenza col fiume Rentone al confine con la provincia di Padova e al fiume Ceresone al ponte della Torrerossa a valle.
L'uso di detto attrezzo è sempre vietato nelle acque del lago di Fimon;
c) bilancia grande o bilancione: il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'immersione.
La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia inferiore a mm. 20, e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12.
Distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non meno di m. 500.
Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purchè conformi alla normativa statale, in vigore; quando al bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di cat. A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. Divieto di pesca dal 15 maggio al 30 giugno;
b) bertovello. Diametro massimo della bocca m. 1.50. Lunghezza della rete m. 2,50. La maglia non deve essere inferione a mm. 20.
L'uso del bertovello con le ali è consentito nei seguenti corsi d'acqua della provincia di Treviso: Vallio, Meolo, Musestre Monticano. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 15 novembre al 30 giugno.
Nella solo provincia di Vicenza è invece consentito l'uso degli attrezzi;
a) vangaiola o negossa. Larghezza massima della bocca m. 1. Altezza massima della bocca m. 1. La maglia deve essere inferiore a mm. 16. Il battente deve essere in legno e la lunghezza dell'asta di manovra non deve superare i m. 4. Avvenuto il recupero del pesce, deve essere riversato nel bacino del corso d'acqua quanto resta nella rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno.
b) cunetta o rabbio ovvero attrezzo similare per la pesca di piccoli pesci così come specificato al precedente art. 14. L'uso di detto attrezzo è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno. Ne è altresì vietato l'uso a distanza inferiore a m. 25 da altro attrezzo simile;
c) nassa, così come specificato al precedente art. 14;
d) corde armate. L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;
e) tremaglio, così come specificato al precedente art. 14.
Art. 18 - Pesca di professione in zona B della provincia di Verona
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B della provincia di Verona, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
1. Nelle acque principali:
a) attrezzi di cui al precedente art. 16;
b) tremaglio. Lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque non superiore a m. 24. Altezza massima della rete m. 1,2. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. Ne è sempre vietato l'uso a strascico e lo stendere detto attrezzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo capo mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 30 giugno;
c) bilancione a carrucola. Lato massimo della rete a m. 13. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso del bilancione recante al centro un quadrato di rete non soprapposto non superiore a m. 2 di lato, con maglio non inferiore a mm. 30. L'uso del bilancione, con o senza il quadrato centrale, è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;
d) bilancia media, di forma quadrata o circolare. Lato massimo della rete m. 3 o diametro massimo m. 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete non sovraposto, non superiore a m.1,3, con maglia non inferiore a mm. 30.
L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno od altro sostegno simile. A rete bagnata, deve avere una sacca non superiore a m. 2 di profondità;
e) bertovello con ali o cogollo. La maglia alla estremità della coda non deve essere inferiore a mm. 20. La maglia nelle altre parti del bertovello e nelle ali non deve essere inferiore a mm. 30. L'apertura delle ali non deve essere superiore alla metà del corso d'acqua nel quale è teso;
f) bertovello. Apertura massima della bocca cm. 60. La maglia non deve essere inferiore a mm. 32;
g) negossa per gamberi. Apertura massima delle reti m. 1,20. La maglia non deve essere inferiore a mm. 8. Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del primo marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;
h) negossa per pescetti. Apertura massima della rete m. 1,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 30. Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda (non metallica). L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;
i) negossa. Apertura massima della bocca m. 1,50. La maglia non deve essere manovrata da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;
l) nassa. Apertura massima della bocca sc. 70. Lunghezza massima cm. 10. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5.
2. Nelle acque secondarie:
a) gli attrezzi così come specificati al precedente art. 9;
b) negossa per gamberi. Apertura massima delle reti m. 1,20. La maglia non deve essere inferiore a mm. 8. L'attrezzo deve essere manovrato da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del primo marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;
c) negossa per pescetti. Apertura massima della rete m. 1,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 30.
Deve essere manovrata a mano da una sola persona. Il postaoro o battente deve essere di corda(non metallica). L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del primo marzo alle ore 12.00 del 31 agosto;
d) negossa. Apertura massima della bocca m. 1,50. La maglia non deve essere manovrata da una sola persona, il postaoro o battente deve essere in legno. L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del primo marzo alle ore 12.00 del 30 novembre;
e) bertovello. Apertura massima della bocca cm. 60. La maglia non deve essere inferiore a mm. 32;
f) bilancia media. Di forma quadrata o circolare. Lato massimo della rete m. 3 o diametro massimo m. 3,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. E' consentito l'uso della bilancia media recante al centro un quadrato di rete, non sovrapposto, non superiore a m. 1,30, con maglia non inferiore a mm. 30. Tale attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona mediante asta di legno od altro simile sostegno. A rete bagnata, deve avere una sacca non superiore a m. 2 di profondità;
g) cunella senza rabbio. Apertura massima della bocca m.1,20. Altezza massima della rete cm. 40. La maglia non deve essere inferiore a mm. 14.
L'uso di detta rete è vietato dalle ore 12.00 del 15 maggio alle ore 12.00 del 30 giugno;
h) nassa per anguille. Apertura massima della bocca cm. 70. Lunghezza massima m. 1. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5.
Nell'uso degli attrezzi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, deve comunque essere lasciato libero, nel corso d'acqua, uno spazio ininterrotto non inferiore a m. 1. La distanza tra due attrezzi di pesca contigui deve essere quanto meno pari al doppio della lunghezza dal più grande. In ogni caso la distanza minima tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m. 15 nelle acque principali e m. 25 nelle acque secondarie.
Art. 19 - Pesca di professione, in zona B delle province di Padova, Rovigo e Venezia
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca nelle acque della zona B delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia, con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
a) gli attrezzi di cui al precedente art. 16;
b) tremaglio (redesin, né armà, sorbera). Lunghezza massima della rete non superiore a metà della larghezza del corso d'acqua, e comunque non superiore a m. 24. Altezza massima della rete m. 1,50. La maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm. 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' vietato occupare con detta rete più della metà del corso d'acqua nonché usare la medesima a strascico. E' vietato altresì stendere l'attrezzo come fosse una rete di circuizione;
c) reti da pescetti (trattolina con o senza relativi pesi). Altezza massima della rete m. 10. La maglia non deve essere inferiore a mm. 14. L'uso della rete è consentito dal 15 novembre al 28 febbraio e solo nelle acque principali;
d) bertovello con ali (cougularia, traturo). Apertura massima al corpo m. 4, lunghezza massima delle due ali m. 6 ciascuna ed altezza massima delle stesse m. 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore a rispettivamente a mm. 40 e mm. 20.
E' sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m. 15;
e) bertovello (bartoleo). Diametro massimo della bocca m. 1,50, lunghezza massima della rete m. 2,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20.
E' consentito l'uso di più bertovelli uniti tra loro, fino ad un massimo di 30; tra un insieme di bertovelli ed un altro, deve intercorrere una distanza minima di m. 500; la loro presenza deve essere segnalata in superficie; a tale scopo le Amministrazioni provinciali forniranno a ciascun pescatore di professione, che intenda esercitare tale pesca, appositi strumenti di segnalazione e di individuazione;
f) bilancia grande o bilancione: il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore ad 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm. 20, e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari a 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12. Distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non meno di m. 500.
Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purchè conformi alla normativa statale, in vigore; quando la bilancia grande o bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di cat. A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. Divieto di pesca del 15 maggio al 30 giugno;
g) vangaiola da gamberetti (negossa, aguà). Apertura massima della bocca della rete m. 1,50. La maglia non deve essere inferiore a mm. 10 né superiore a mm. 14. E' permessa l'applicazione della traversa in legno;
h) nassa. Diametro di apertura della bocca cm. 40. La distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm. 5. La misura va presa ad attrezzo bagnato.
i) corda armata (spaderno, triziola o parangale). L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;
l) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm. 60. Non è consentito l'uso di più di tre attrezzi per pescatore. L'uso del fureghin è consentito solo nelle acque principali;
m) cogolo (cogoletto, monchin, traturo, mezzaluna). La bocca non deve superare i m. 1,50, la lunghezza non deve superare i m. 3, la maglia delle ali e della bocca non può essere inferiore a mm. 12.
In deroga a quanto stabilito nella lettera a) del precedente art. 16, la canna non deve avere più di tre ami ed ogni pescatore non può usare più di tre canne con o senza mulinello. Salvo il caso di pesca da natante, la distanza tra i due pescatori vicini non deve essere inferiore a m. 10.
L'uso dello sparviero o rezzaglio è consentito solamente nelle acque principali.


Titolo IV
Esercizio della pesca in zona C.


Art. 20 - Determinazione delle acque ubicate in zona C
La zona C comprende le acque individuate ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 .
Art. 21 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona C
Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, può esercitare la pesca in zona C con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle Capitanerie e dagli Ispettorati di porto:
a) non più di cinque canne, con o senza mulinello, per ciascun pescatore con non più di tre ami ciascuna canna;
b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m. 1,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 20.
c) bilancia a mano o carrucola, il lato massimo della rete non deve essere superiore a m. 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilancie contigue non può essere inferiore a m. 20.
Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, nelle acque della laguna di Venezia, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle Capitanerie e dagli Ispettorati di porto:
a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne, per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna;
b) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve essere superiore a m. 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m. 20.
c) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm. 15. E' consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal primo marzo al 30 giugno e dal primo agosto al 31 ottobre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampara e di 100 watt in ogni altro caso;
d) fureghin. Lunghezza massima della rete m. 20. La larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm. 44. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m. 100.
E' consentito l'uso di una sola rete per ciascun pescatore;
e) parangale con non più di 50 ami. E' consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m. 100. In alternativa è consentito l'uso di 25 ami con sughero;
f) volega. Diametro non superiore a cm. 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm. 16. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi del primo marzo al 31 maggio e dal primo agosto al 30 settembre;
g) paravanti da caminar e volegon da barca, aventi rispettivamente alla base le misure di cm. 80 il primo e cm. 120 il secondo;
h) chebe da gò o da gamberi di cm. 30x15, in numero di 15 per ogni barca;
i) canna da bisati in numero di 15 per ogni barca;
l) tramaglio per esche: lunghezza dell'attrezzo m. 50. La maglia della rete non deve essere superiore a mm. 24. E' consentito un solo attrezzo per pescatore;
m) slitta con scivolo, con un massimo di 10 ami, in ragione di un solo attrezzo per pescatore.
Nella laguna di Venezia, al pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B, è consentita la pesca con le mani di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi, in misura non superiore a Kg. 5 giornalieri pro-capite, nel rispetto della legge 2 maggio 1977, n. 192 e dei regolamenti comunali di igiene. Allo stesso è altresì consentita la pesca di specie ittiche catturabili con il sistema definito a braccio.
Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m. 50 dagli appostamenti fissi di piscicoltura e acquacoltura.
Art. 22 - Disposizioni particolari per la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque della zona C della provincia di Rovigo e nella laguna di Caorle
Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca da barca o natante, anche a motore, nelle acque marittime interne e nei seguenti fiumi compresi nella zona C della provincia di Rovigo, Adige, Po, Po di Goro, Po di Venezia, Po della Donzella o di Gnocca, Po della Pila, Po della Tolle, Po di Maistra, Po Busa di Tramontana, Po di Busa Dritta, Po Busa di Scirocco, Po Busa del Bastimento.
Al pescatore dilettante-sportivo è consentito l'esercizio della pesca da barca o natante, anche a motore, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la barca o il natante deve essere fermo ed ancorato;
b) la barca o il natante non può sostare a distanza inferiore a m. 50 da attrezzi adibiti alla barca di professione, ovvero inferiore a m. 50 da impianti destinati ad allevamenti ittici;
c) qualora la barca sia ancorata alla bricola, la pesca è consentita solo all'esterno dei canali navigabili, sempre che ciò avvenga nel rispetto dell'apposita segnaletica.
Nei corsi d'acqua di cui al primo comma del precedente articolo è consentito l'uso di un solo bilancino per barca o natante, che deve essere comunque, conforme alle prescrizioni del regolamento.
Art. 23 - Pesca di professione in zona C
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A o in possesso del permesso di pesca previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 89, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla Capitaneria di porto e dagli Ispettorati di porto, può esercitare la pesca in zona C con i seguenti attrezzi e condizioni:
a) canna con non più di tre ami. Il pescatore singolo non può usare più di cinque canne, la distanza tra due pescatori vicini non può essere inferiore a m. 20;
b) togna;
c) parangal;
d) cerchio con rete a maglia non inferiore a mm. 14;
e) tirlindana.
La pesca con barca ancorata alla bricola è consentita solo all'esterno del canale navigabile, sempre che ciò avvenga nel rispetto dell'apposita segnaletica.
Il pescatore di professione può esercitare la pesca anche con barca a motore da diporto.
Art. 24 - Disposizioni particolari per la pesca di professione nella laguna di Venezia
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A o in possesso del permesso di pesca previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 589, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla Capitaneria di porto e dagli Ispettorati al porto, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e condizioni:
a) saccaleva (rete di circuizione). La maglia non deve essere inferiore a mm. 16;
b) seragia con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm. 12, la maglia della rete delle "pareti" non deve essere inferiore a mm. 14;
c) tressa con cogoli. La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm. 14, la maglia della rete delle "pareti" non deve essere inferiore a mm. 16;
d) tremaglio o sorbera. La maglia non deve essere inferiore a mm. 44;
e) tela da pesse novello (tratolina da pesse novello-bragoto);
f) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm. 20;
g) rastrello, per la pesca dei molluschi;
h) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm. 44;
i) cogolo (cogoletto, monchin, traturo, mezzaluna, provisal). La bocca dell'attrezzo non deve superare i m. 1,50 e la sua lunghezza massima non può superare i m. 3. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm. 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm. 12;
l) paravanti. La maglia non deve essere inferiore a mm. 16;
m) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 40.
E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm. 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente, con maglia di mm. 12.
Distanza di rispetto da un bilancione all'altro, non meno di m. 500.
Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purchè conformi alla normativa statale, in vigore; quando il bilancione è in funzione, deve essere presente il titolare della concessione in possesso di licenza di cat. A, ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione. Divieto di pesca dal 15 maggio al 30 giugno;
n) bilancino. L'attrezzo deve essere manovrato a mano dalla riva o dalla barca. La maglia non può essere inferiore a mm. 12. Il lato maggiore dell'attrezzo non può superare i m. 2,50;
o) volega. La maglia non può essere inferiore a mm. 16;
p) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm. 15. Qualora venga impiegata anche una fonte luminosa, si devono applicare le norme di cui alla lettera d) del precedente articolo 21;
q) volante. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 14;
r) coccia con ciocioli. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo.
E' consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
s) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12;
t) tartarella con cogularia o da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 12. E' vietata l'aggiunta della catena;
u) tartarella ciara o da sepe. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 20;
v) granzera. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 20;
z) bragagna o arte da masse. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 20;
z.a) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm. 10;
z.b) traturo da strazzin o bragoto. La maglia non deve essere inferiore a mm. 12.
z.c) strazzin da porto o tratta da canal. La maglia della rete non deve essere di misura non superiore a m. 2.
E' vietato l'uso di slitte all'estremità dell'asta. La maglia non deve essere inferiore a mm. 50 per le ostriche ed a mm. 45 per le vongole veraci.
E' altresì consentito l'uso delle reti fisse (seragia e tresse), in tutta la laguna di Venezia, con esclusione dei canali di navigazione marittima.
I pescatori di professione ovvero loro cooperative che intendano esercitare la pesca con reti fisse, devono essere muniti della speciale autorizzazione rilasciata dal Presidente della Amministrazione provinciale, che stabilisce, di volta in volta, i tempi e i luoghi di postazione.
Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente, i pescatori autonomi ovvero loro cooperative devono presentare entro e non oltre il mese di giugno e di dicembre, apposita domanda in carta legale, al Presidente dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente indicando la località in cui intendono collocare le reti fisse.
La suddetta autorizzazione ha validità semestrale.
La zona in cui è consentito calare le reti fisse deve essere delimitata con paline recanti il numero d'ordine dell'autorizzazione; le paline vanno poste tra il primo e l'ultimo palo di ogni rete.
La distanza tra ogni linea di reti fisse non deve essere inferiore a m. 200.
Con esclusione dei casi di eccezionale bassa marea è fatto obbligo di tenere costantemente sotto il pelo dell'acqua, calcolato a mezzo mare, la parte terminale della rete fissa o cogolo.
Le paline di sostegno delle reti fisse debbono comunque essere sempre più emergenti.
Durante il periodo di pesca autorizzato, le reti fisse devono esser ripulite quotidianamente.
Al termine del periodo di pesca autorizzato, le reti ed i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.
Art. 25 - Disposizioni particolari per la pesca di professione nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A o in possesso del permesso di pesca previsto dalla legge 15 novembre 1975, n. 589, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalle Capitanerie e dagli Ispettorati di porto, può esercitare la pesca nella laguna di Caorle e nel bacino Lama del Morto con gli attrezzi di cui al precedente art. 24, ad esclusione di quelli indicati alle lettere;
a) - nel periodo dall'1 ottobre al 31 maggio;
g), q), r), t), u), z.d) - per tutto l'anno.
Art. 26 - Disposizioni particolari per la pesca di professione nelle acque della Provincia di Rovigo
Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla Capitaneria e dagli Ispettorati di porto, può esercitare la pesca nelle acque principali della provincia di Rovigo con gli attrezzi ed alle condizioni di cui al precedente art. 19.
Nelle restanti acque della Zona C la pesca di professione può essere esercitata con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
a) reti da posta stagionali. L'uso è consentito solamente ai pescatori di professione muniti di un permesso rilasciato previa presentazione al Presidente della provincia apposita domanda da inoltrarsi tramite l'ufficio della provincia territorialmente competente. Il permesso determina la zona di pesca, la lunghezza delle reti fisse, la distanza di rispetto tra due tratte contigue, il periodo di pesca autorizzato. Ogni pescatore deve riportare alle estremità delle reti un apposito contrassegno indicato dall'Amministrazione provinciale. La maglia delle rei, che comunque non deve essere inferiore a mm. 16 di lato nelle ali, a mm. 14, nella bocca, ed a mm. 10, nella coda, viene determinata nel permesso. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti devono essere ripulite quotidianamente. Al termine del periodo di pesca autorizzato, le reti ed i pali di sostegno devono essere riportati a terra. L'inosservanza di tali prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione;
b) rete da acquadelle. Le maglie della rete non devono essere inferiori a mm. 8, nel tresso, ed mm. 7, nelle ali e nella coda. La rete non deve superare i m. 50 di lunghezza e deve essere collocata ad una distanza di almeno m. 100 dalla rete più vicina. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, può proibire l'uso dell'attrezzo in zone e per periodi determinati, per particolari ragioni connesse alla salvaguardia ambientale ed alla tutela della fauna ittica.
Nei casi di impellente necessità si può prescindere dal parere della Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca.
L'uso dell'attrezzo è comunque vietato dal primo luglio al 31 agosto.


Titolo V
Disposizioni finali


Art. 27 - Molluschi e crostacei
E' sempre vietata la pesca, in qualunque modo esercitata, di molluschi e crostacei in vicinanza di scogliere poste a protezione delle opere dei porti e dei litorali, come speroni, murazzi, moli e dighe; è altresì vietata in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti norme.
Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio può rilasciare ai pescatori di professione che ne facciano richiesta permessi temporanei per la raccolta del seme di molluschi da allevamento, anche in acque dove ne sia vietata la pesca, qualora siano giudicate idonee dal punto di vista igienico-sanitario.
Coloro che abbiano ottenuto il permesso di cui al precedente comma inviano trimestralmente all'Amministrazione provinciale concedente una dichiarazione riguardante il luogo di raccolta del seme, la quantità raccolta e la sua destinazione.
La dichiarazione può essere sostituita dalla fotocopia della fattura o bolla di accompagnamento del seme raccolto.
Il permesso della raccolta del seme non verrà rinnovato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto nei due precedenti commi.
Il Presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, emette annualmente apposita ordinanza nella quale sono stabiliti: gli attrezzi consentiti, il numero dei permessi da rilasciare.
E' consentito agli allevatori e pescatori professionali di molluschi di selezionare e confezionare il prodotto per il successivo trattamento in base alla legge n. 192/1977, attraccando il natante al pontile o eseguendo le stesse operazioni sul galleggiante.
Art. 28 - Novellame.
La pesca del novellame è consentita al pescatore di professione dal 15 marzo al 30 giugno ad esclusivo scopo della semina; per quanto attiene i molluschi tale periodo è prolungato al 30 agosto.
La pesca del novellame è inoltre subordinata al rilascio, da parte del Presidente della Provincia, di apposito permesso nel quale vengono stabiliti i luoghi ed i tempi, nei quali può essere esercitata.
La pesca del novellame è vietata, in ogni caso, durante le ore notturne.
Art. 29 - Anellidi e corbole.
La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita con le modalità, nei periodi e luoghi indicati dall'Amministrazione provinciale, ai pescatori di professione muniti della licenza di cat. "A" con il solo ausilio del palo, della forca e del vanghetto da 20 cm.
Il pescatore dilettante-sportivo, munito della licenza di cat. "B", può raccogliere giornalmente per proprio esclusivo uso e con l'ausilio dei soli attrezzi precedentemente indicati, non più di 100 esemplari di vermi del tipo "Muriddu" e non più di 300 vermi del tipo "Tremolina" e non più di 100 esemplari di corbole.
E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico sia per i pescatori professionali che dilettanti.
Art. 30 - Alghe.
Per la raccolta delle alghe nelle acque marittime interne è necessaria la licenza di categoria A nonché apposita autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, nella quale vengono stabiliti i tempi ed i luoghi di raccolta.
Art. 31 - Norme particolari per i pescatori di professione.
Ai pescatori di professione, limitatamente alla zona A, può essere consentito l'esercizio della pesca nelle acque in concessione a scopo di piscicoltura, in deroga alle disposizioni contenute nei regolamenti delle concessioni medesime e nel rispetto delle norme di cui al precedente regolamento per quanto riguarda l'uso delle reti e degli attrezzi da pesca.
La relativa autorizzazione è rilasciata, previa presentazione di apposita domanda, dal Presidente della provincia territorialmente competente, sentiti i concessionari ed i pescatori interessati; l'autorizzazione determina il numero massimo degli attrezzi consentiti.
La pesca dei salmonidi e dei timallidi è sempre vietata nelle acque oggetto di autorizzazione ai sensi del presente articolo.
Art. 32 - Pesca subacquea.
La pesca subacquea è consentita ai titolari di licenza di categoria B esclusivamente in apnea (senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione), è solo nelle acque principali delle zone B e C e nelle acque marittime interne.
La pesca subacquea può essere praticata dalla levata del sole al tramonto.
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
1) ad una distanza inferiore a m. 500 dalle zone di balneazione;
2) ad una distanza inferiore a m. 100 dagli allevamenti ittici o da attrezzi da pesca;
3) ad una distanza inferiore a m. 100 dalle barche o natanti ancorati;
4) ad una distanza inferiore a m. 50 dalle opere portuali esterne o dai segnali marittimi.
Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore non inferiore a m. 300. Se il pescatore si serve di un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante medesimo.
E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua.
Art. 33 - Gare e raduni di pesca sportiva.
Ai sensi del presente articolo si definiscono:
1) gare di pesca sportiva, le competizioni indette dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva - Organo del C.O.N.I. - ovvero da altre associazioni operanti a livello nazionale e riservate ai rispettivi soci;
2) raduni di pesca sportiva, le manifestazioni la cui partecipazione è aperta a tutti i pescatori dilettanti-sportivi.
I tratti di corpi idrici, dove si svolgono le gare ed i raduni di pesca sportiva sono delimitati con tabelle recanti la scritta "Gara di pesca sportiva" e riportanti gli estremi della autorizzazione. Le tabelle devono possedere le dimensioni e le caratteristiche previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 295 dell'11 marzo 1982.
I tratti d'acqua devo si svolge la gara o il raduno di pesca sportiva, denominati campi di gara, vengono chiusi alla libera pesca a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione, fino al termine della stessa.
Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca deve essere indicato in appositi cartelli, aggiuntivi alle tabelle, di cui al secondo comma del presente articolo, disposti a cura dell'organizzatore della gara o del raduno di pesca sportiva.
Nelle gare e raduni di pesca sportiva non si applicano le limitazioni di cui all'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 81 .
Gli esemplari catturati, di misura inferiore al minimo previsto dalla legge oppure appartenenti a specie di cui non è consentita la cattura, devono essere mantenuti in vita per essere, successivamente, reimmessi in acqua, al termine della gara.
La gara di pesca sportiva viene effettuata solo in campi autorizzati dalle Amministrazioni provinciali su richiesta della Federazione Italiana Pesca Sportiva o delle altre Associazioni di pescatori sportivi operanti a livello nazionale, che presentino domanda al Presidente della Provincia competente per territorio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'effettuazione della gara.
Le Amministrazioni provinciali, sentito il parere della Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, autorizzano almeno tre campi fissi di gara.
L'autorizzazione dei campi fissi di gara ha validità biennale e può essere rinnovata; essa riguarda tratti di sponda di corpi idrici ritenuti idonei per specifiche condizioni ambientali.
Le associazioni di pescatori dilettanti-sportivi, in occasione di singoli raduni di pesca-sportiva, possono chiedere al Presidente dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, di ottenere in concessione tratti di sponda di corpi idrici ritenuti idonei allo svolgimento delle manifestazioni.
Le domande, per ottenere la concessione di ci al comma precedente, devono essere presentate al Presidente dell'Amministrazione provinciale almeno novanta giorni prima della data della manifestazione. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale, sentito il parere della Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, rilascia la concessione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla richiesta.
Gli organizzatori delle gare e raduni di pesca a salmonidi, almeno 12 ore prima dell'effettuazione delle stesse, devono provvedere, d'intesa con l'Amministrazione provinciale competente per territorio, all'immissione di un quantitativo di trote "Fario" in ragione di un chilogrammo per ogni partecipante.
Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a terzi durante le gare e manifestazioni di pesca, nonché della pulizia dei campi di gara e delle immediate adiacenze.


SOMMARIO