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Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 (BUR n. 42/1996)

Modifica al Regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 'Regolamento per la pesca nelle acque interne della Regione Veneto (escluso il Lago di Garda) previsto dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 '

Regolamento regionale 26 aprile 1996, n. 1 (BUR n. 42/1996) (Abrogato)

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 1989, n. 3 "REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO (ESCLUSO IL LAGO DI GARDA) PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 "

Espressamente abrogato da art. 36 L.R. n. 19/1998 , in via transitoria vedi art. 37 L.R. n. 19/1998


SOMMARIO
Regolamento regionale 26 aprile 1996, n.1 (BUR n. 42/1996)

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 20 LUGLIO 1989, n. 3 "REGOLAMENTO PER LA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE VENETO (ESCLUSO IL LAGO DI GARDA) PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1986, n. 50 "

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 30 bis nel regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 .

1. Dopo l'articolo 30 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è inserito il seguente articolo:
"Art. 30 bis - Disposizioni particolari in materia di utilizzo di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi.
1. Nelle acque di cui agli articoli 27 e 29, la Giunta regionale, sentite le Province competenti per territorio, autorizza, sulla base delle risultanze della conferenza di servizi di cui al comma 3, l'uso, in via sperimentale per un periodo massimo di due anni di tecniche e strumenti meccanici innovativi per il prelievo di molluschi bivalvi, secondo le modalità ed alle condizioni previste ai commi successivi, da parte di Consorzi di cooperative di pescatori di professione.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Consorzi operanti nelle rispettive aree devono associare un numero di cooperative che rappresentino almeno il settantacinque per cento dei pescatori di professione che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi e prevedere nel proprio Statuto idonee forme di disciplina ed autocontrollo per il rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
3. Al fine di garantire l'equilibrio biologico ambientale ed un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno due volte l'anno, apposita conferenza dei servizi tra i soggetti competenti in materia di pesca, navigazione, demanio marittimo, di salvaguardia lagunare e di tutela sanitaria, al fine di determinare congiuntamente:
a) i quantitativi massimi di prelievo in relazione a specifici piani di produzione;
b) le tecniche e gli strumenti meccanici innovativi , determinandone il numero;
c) i periodi di tempo per l'esercizio dell'attività;
d) le modalità per la presentazione delle domande da parte dei Consorzi;
e) le aree di cui al comma 2;
f) i punti autorizzati di sbarco e di conferimento del pescato anche ai fini del controllo sanitario;
g) le aree di rispetto biologico;
h) l'ampiezza e la localizzazione delle aree lagunari che possono essere concesse dalle autorità competenti, ai consorzi;
i) ogni altra problematica in materia di molluschicoltura nelle acque di cui agli articoli 27 e 29.".
Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 31 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 .

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del regolamento regionale 20 luglio 1989, n. 3 è così sostituito:
"1. La pesca del novellame è consentita solo al pescatore di professione. Il Presidente della Provincia sentita la Commissione tecnica consultiva provinciale per la pesca, definisce di anno in anno i periodi in cui l'attività può essere esercitata.".



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