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Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 (BUR n. 114/2002)

Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati (legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 - art. 7)

Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 (BUR n. 114/2002)

REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE E NAZIONALE E SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI DATI (LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, n. 11 - ART. 7) (1)

Art. 1 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica già qualificata "internazionale" o "nazionale" quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata una partecipazione nel numero totale di espositori di almeno 15 per cento di espositori esteri provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno 5 paesi extra U.E., oppure quando si sia registrata una partecipazione nel numero totale di visitatori di almeno l'8 per cento di visitatori esteri o, alternativamente, almeno il 4 per cento di visitatori extra U.E.
Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica "locale" purchè, nelle due ultime edizioni, la maggioranza del numero complessivo di espositori o visitatori provenga da almeno sei regioni diverse o, in alternativa, qualora sia stata rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità degli espositori o dei visitatori, non inferiore rispettivamente al 10 per cento di espositori esteri o al 5 per cento di visitatori esteri.
Art. 3 - Riconoscimento della qualifica per la prima edizione.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica "nazionale" o "internazionale" è riconosciuta sin dalla prima edizione qualora il soggetto organizzatore presenti alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 11/2002 , una dettagliata relazione previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2, oppure qualora si tratti di manifestazione di derivazione altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.
Art. 4 - Mancato riconoscimento della qualifica.
1. Il venire meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti prescritti per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "internazionale" o "nazionale" determina il mancato riconoscimento della rispettiva qualifica.
2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.
Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande.
1. La domanda di attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "nazionale" è presentata al Presidente della Giunta Regionale, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione, entro i termini e con le modalità fissati con il provvedimento di cui all' articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 11/2002 .
Art. 6 - Sistemi di rilevazione.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggetti di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle manifestazioni stesse.
Art. 7 - Rilevazione degli espositori.
1. Si intende per espositore il soggetto intestatario della pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo; si intende per co-espositore il soggetto non titolare di pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia usufruisce di uno spazio espositivo o stand autonomo concesso da un espositore e che in tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e continuativa propria o di propria rappresentante.
2. I co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori; non sono considerati espositori o co-espositori i soggetti o le ditte rappresentati da altro espositore o co-espositore e che non usufruiscano di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa propria o di un proprio rappresentante. Tali soggetti rappresentati vanno conteggiati in n elenco separato che comunque non concorre alla formazione delle percentuali di espositori di cui agli articoli 1 e 2.
3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei co-espositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di individuare:
a) gli espositori nazionali
b) gli espositori esteri
c) gli espositori extra UE
Art. 8 - Rilevazione dei visitatori.
1. Il numero dei visitatori è conteggiato con sistemi automatici informatizzati, elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda individuale oppure ancora mediante il conteggio dei biglietti venduti; a tal fine non sono considerate le tessere d'onore, le tessere per la stampa e le tessere d'ingresso per gli espositori.
2. Non è ammesso il conteggio di entrate multiple del medesimo visitatore nella stessa giornata, mentre il conteggio multiplo è ammesso per le singole entrate nelle giornate successive.
3. Gli elenchi dei visitatori sono distinti fra nazionali ed eteri. L'organizzatore provvede ad effettuare il conteggio mediante forme certificabili oppure tramite rilevazione a campione per schede od interviste, rapportata al numero complessivo di visitatori e comunque con un campione minimo pari al 6 per cento dei visitatori complessivi.
Art. 9 - Modalità di elaborazione dei dati.
1. L'organizzatore fieristico può provvedere direttamente all'acquisizione ed elaborazione dei dati secondo quanto previsto dai precedenti articoli oppure affidarne l'elaborazione e la certificazione, od anche la sola certificazione, ad idonea società od organismo.
2. E' fatto comunque obbligo all'organizzatore di fornire la certificazione dei dati acquisiti.


Note

( 1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto approvato con legge statale 22 maggio 1971, n. 340 che attribuisce il potere regolamentare al consiglio regionale, l’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento.


SOMMARIO
Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5 (BUR n. 114/2002)

REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA INTERNAZIONALE E NAZIONALE E SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI DATI (LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2002, n. 11 - ART. 7)

Art. 1 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica già qualificata "internazionale" o "nazionale" quando, nelle ultime due edizioni, si sia registrata una partecipazione nel numero totale di espositori di almeno 15 per cento di espositori esteri provenienti da almeno 10 paesi esteri o, alternativamente, provenienti da almeno 5 paesi extra U.E., oppure quando si sia registrata una partecipazione nel numero totale di visitatori di almeno l'8 per cento di visitatori esteri o, alternativamente, almeno il 4 per cento di visitatori extra U.E.
Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
1. E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica "locale" purchè, nelle due ultime edizioni, la maggioranza del numero complessivo di espositori o visitatori provenga da almeno sei regioni diverse o, in alternativa, qualora sia stata rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità degli espositori o dei visitatori, non inferiore rispettivamente al 10 per cento di espositori esteri o al 5 per cento di visitatori esteri.
Art. 3 - Riconoscimento della qualifica per la prima edizione.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la qualifica "nazionale" o "internazionale" è riconosciuta sin dalla prima edizione qualora il soggetto organizzatore presenti alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 della legge regionale n. 11/2002 , una dettagliata relazione previsionale da cui si possa desumere che la manifestazione possiede i requisiti richiesti dagli articoli 1 e 2, oppure qualora si tratti di manifestazione di derivazione altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.
Art. 4 - Mancato riconoscimento della qualifica.
1. Il venire meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti prescritti per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "internazionale" o "nazionale" determina il mancato riconoscimento della rispettiva qualifica.
2. Il relativo provvedimento è adottato dalla Giunta regionale.
Art. 5 - Termini per la presentazione delle domande.
1. La domanda di attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "nazionale" è presentata al Presidente della Giunta Regionale, unitamente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relativa manifestazione, entro i termini e con le modalità fissati con il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 11/2002 .
Art. 6 - Sistemi di rilevazione.
1. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono predisporre sistemi oggetti di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, idonei per la verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale e nazionale delle manifestazioni stesse.
Art. 7 - Rilevazione degli espositori.
1. Si intende per espositore il soggetto intestatario della pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo; si intende per co-espositore il soggetto non titolare di pratica o contratto di locazione dello spazio espositivo, il quale tuttavia usufruisce di uno spazio espositivo o stand autonomo concesso da un espositore e che in tale spazio esercita la propria attività con presenza fissa e continuativa propria o di propria rappresentante.
2. I co-espositori sono conteggiati a tutti gli effetti come espositori; non sono considerati espositori o co-espositori i soggetti o le ditte rappresentati da altro espositore o co-espositore e che non usufruiscano di uno spazio espositivo autonomo con presenza fissa e continuativa propria o di un proprio rappresentante. Tali soggetti rappresentati vanno conteggiati in n elenco separato che comunque non concorre alla formazione delle percentuali di espositori di cui agli articoli 1 e 2.
3. Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori e dei co-espositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentano di individuare:
a) gli espositori nazionali
b) gli espositori esteri
c) gli espositori extra UE
Art. 8 - Rilevazione dei visitatori.
1. Il numero dei visitatori è conteggiato con sistemi automatici informatizzati, elettronici, magnetici od equivalenti oppure con rilevazione a scheda individuale oppure ancora mediante il conteggio dei biglietti venduti; a tal fine non sono considerate le tessere d'onore, le tessere per la stampa e le tessere d'ingresso per gli espositori.
2. Non è ammesso il conteggio di entrate multiple del medesimo visitatore nella stessa giornata, mentre il conteggio multiplo è ammesso per le singole entrate nelle giornate successive.
3. Gli elenchi dei visitatori sono distinti fra nazionali ed eteri. L'organizzatore provvede ad effettuare il conteggio mediante forme certificabili oppure tramite rilevazione a campione per schede od interviste, rapportata al numero complessivo di visitatori e comunque con un campione minimo pari al 6 per cento dei visitatori complessivi.
Art. 9 - Modalità di elaborazione dei dati.
1. L'organizzatore fieristico può provvedere direttamente all'acquisizione ed elaborazione dei dati secondo quanto previsto dai precedenti articoli oppure affidarne l'elaborazione e la certificazione, od anche la sola certificazione, ad idonea società od organismo.
2. E' fatto comunque obbligo all'organizzatore di fornire la certificazione dei dati acquisiti.


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