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Regolamento regionale 7 ottobre 2019, n. 3 (BUR n. 115/2019)

Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 'Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto''

Regolamento regionale 07 ottobre 2019, n. 3 (BUR n. 115/2019) (Abrogato)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, n. 6 “REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO””.


Regolamento abrogato da lett. b) comma 1 art. 39 del regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 .


SOMMARIO
Sommario: Regolamento Regionale 3/2019
S O M M A R I O
Regolamento regionale 07 ottobre 2019, n. 3 (BUR n. 115/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, n. 6 “REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO””.

Art. 1 - Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 11 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole : “Al limite di cui sopra concorrono anche le catture di gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus) che non possono superare per giornata il limite di chilogrammi 0,3.” sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il pescatore sportivo o dilettante può trattenere giornalmente fino ad un massimo di cinque esemplari tra anguillidi, salmonidi e timallidi, di cui non più di un esemplare di Temolo (Thymallus thymallus). In tutte le acque regionali è sempre vietato trattenere esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi. Gli esemplari eventualmente catturati in sovrannumero o appartenenti alle specie che non possono essere trattenute devono essere reimmessi in acqua sul luogo di cattura con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 10, per i pesci di lunghezza inferiore a quella di cattura consentita.”.
c) al comma 4 le parole: “nel lago Morto (TV)” sono sostituite dalle seguenti: “nei laghi e nei bacini idrici in cui la specie è presente”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 12 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. È vietato l’esercizio della pesca con canne da pesca o bilancino ad una distanza inferiore a metri 30 dalle linee elettriche aeree.”.
b) il comma 9 è abrogato.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. All’articolo 15 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dopo la parola: “dilettantistica” sono inserite le seguenti: “previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal concessionario a titolo non oneroso e”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4 bis. E’ vietata la pesca professionale della Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), inclusi gli ibridi con la Trota fario, e del Luccio (Esox spp.), inclusi gli ibridi.”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Le lettere a), k) e m) del comma 6 dell’articolo 29 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 sono abrogate.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Al comma 10 dell’articolo 34 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Sono escluse dal divieto di pesca le sponde dei laghi e dei bacini artificiali in occasione delle gare e manifestazioni da natante o da belly boat.” sono soppresse.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””.
1. Al comma 1 dell’articolo 37 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 le parole: “Ciascun concessionario potrà essere titolare di una sola concessione in Zona A (zona salmonicola).” sono soppresse.


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