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Regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 (BUR n. 33/2020)

Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 'Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto''.

Regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 (BUR n. 33/2020) (Abrogato)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, n. 6 “REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO””.

Regolamento abrogato da lett. c) comma 1 art. 39 del regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 .


SOMMARIO
Regolamento regionale 13 marzo 2020, n. 4 (BUR n. 33/2020) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 28 DICEMBRE 2018, n. 6 “REGOLAMENTO REGIONALE PER LA PESCA E L’ACQUACOLTURA AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO””.

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".
1. Al comma 5 dell'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 , la parola: " aprile" è sostituita dalla seguente: " marzo".
Art. 2 – Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".
1. All'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 , sono apportate le seguenti modifiche: :
a) al comma 2 dopo la parola: " acquacoltura" sono inserite le seguenti: " e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Nelle more dell'approvazione della Carta ittica regionale, la pesca professionale dei molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:
a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca, nelle acque della Laguna di Venezia;
b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle acque di Zona C soggette a diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo.".
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente modifica del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 , entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO