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Giunta per il regolamento
DETERMINAZIONE N. 4 - CONVOCAZIONE SEDUTE DELLE COMMISSIONI (art. 19, commi 1 e 3 del Regolamento)
Art. 19, comma 1 del Regolamento "La Presidenza della Commissione programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare comunque l'esame degli argomenti indicati nel programma e nel calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la commissione.
"L'ipotesi interpretativa che la "presidenza della commissione" di cui al comma 1 dell'articolo 19 del Regolamento possa essere intesa come sinonimo del presidente della commissione non regge né sul piano letterale, né su quello della prassi adottata costantemente nelle prime sei legislature.
Il fatto che nelle ultime due legislature il principio della programmazione concertata dei lavori della commissione da parte della presidenza, collegialmente intesa, si sia notevolmente affievolito, non fa venire meno il significato e le ragioni per le quali la disposizione è stata inserita nel Regolamento consiliare.
La Giunta per il regolamento raccomanda pertanto la piena e sostanziale applicazione della norma alla luce delle modificazioni regolamentari introdotte con la deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 29 dicembre 2011 che dispongono misure cogenti in caso di inosservanza da parte della Commissione del programma e del calendario approvati ai sensi dell'art. 8 bis dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, con particolare riferimento al comma 2, dell'articolo 24 che dispone espressamente quanto segue: "Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione".