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Giunta per il regolamento
DETERMINAZIONE N. 9 - CONGEDI E LEGALITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE(art. 35 e 68, comma 2 del Regolamento)
Nelle more dell'approvazione di norme regolamentari di adeguamento alle nuove disposizioni statuarie in materia di legalita' delle sedute consiliari, si conferma l'applicazione della prassi consolidata sulla base del combinato disposto del previgente Statuto e del vigente Regolamento, in base alla quale il Presidente pu' concedere, ai fini del computo del numero legale della seduta consiliare, congedi entro il numero massimo di un quinto dei componenti del Consiglio e nei seguenti casi:
a) documentato impedimento (malattia del consigliere o gravi motivi di famiglia);
b) motivi istituzionali.
Gli impedimenti di cui alla lettera a) sono documentati mediante autocertificazione del consigliere, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
I motivi istituzionali di cui alla lettera b) sono documentati unicamente mediante l'attestazione del mandato formale dei Presidenti della Giunta e del Consiglio, con le modalita' stabilite dall'articolo 7 della lr 5/1997 e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.